Testo dell'articoloVigente
Art. 3 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Norme applicabili
In vigore dal 03/08/2017
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 . Note all'art. 3: – Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999 .
Commento
L'art. 3 CTS risolve il problema del coordinamento tra fonti che inevitabilmente si pone in un ordinamento plurale come quello del Terzo settore. La formula «ove non derogate ed in quanto compatibili» stabilisce la prevalenza del CTS sulle discipline particolari, ma non le abroga: le norme speciali preesistenti sopravvivono nelle parti non incompatibili con il Codice. Questo meccanismo di coordinamento è stato testato, ad esempio, in relazione alle cooperative sociali (L. 381/1991), che hanno mantenuto la propria disciplina speciale pur potendo iscriversi al RUNTS come imprese sociali o come ETS.
Il rinvio al Codice civile «in quanto compatibile» è norma di chiusura di grande importanza pratica: consente di attingere all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale consolidata sulle persone giuridiche private ogni volta che il CTS non offra una soluzione specifica. Così, le norme sulle deliberazioni assembleari invalide (artt. 23 c.c.), sulla responsabilità degli amministratori (art. 38 c.c. per le associazioni non riconosciute) e sulla liquidazione (artt. 30-32 c.c.) continuano ad orientare la vita degli ETS nei casi non regolati. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha chiarito alcune zone grigie, senza tuttavia modificare l'architettura di base dell'art. 3.
L'esclusione delle fondazioni di origine bancaria (D.Lgs. 153/1999) dall'ambito del CTS è significativa: questi enti, pur avendo natura non lucrativa e perseguendo finalità di interesse generale, sono soggetti a una disciplina speciale che il legislatore ha inteso non travolgere con la riforma. L'unica eccezione riguarda il Capo II del Titolo VIII, relativo all'impresa sociale, a conferma che la natura ibrida tra soggetto privato e attore di interesse pubblico delle fondazioni bancarie tollera soltanto innesti puntuali del CTS.
Domande frequenti
Il Codice civile si applica agli ETS anche dopo l'entrata in vigore del CTS?
Sì. L'art. 3, comma 2, CTS prevede che per quanto non disciplinato dal Codice del Terzo Settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. Ciò significa che le regole sulle associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.) e sulle fondazioni restano operative in via residuale.
Le fondazioni di origine bancaria sono soggette al CTS?
In linea generale no: l'art. 3, comma 3, esclude dall'ambito del CTS gli enti di cui al D.Lgs. 153/1999 (fondazioni bancarie). L'unica eccezione riguarda il Capo II del Titolo VIII del CTS, relativo all'impresa sociale, che può trovare applicazione anche per tali enti in specifiche circostanze.
Come si coordina il CTS con le discipline particolari delle singole categorie di ETS?
Il CTS prevale sulle discipline particolari «ove non derogate ed in quanto compatibili». Ciò significa che le norme speciali preesistenti — ad esempio quelle sulle cooperative sociali (L. 381/1991) — sopravvivono nelle parti non incompatibili con il Codice, mentre cedono laddove il CTS introduca una regola specifica o incompatibile.
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