Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 7-bis TUPI (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) disciplinava la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e il ruolo della Scuola superiore della pubblica amministrazione. La norma e’ stata abrogata dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che ha riordinato l’intero sistema della formazione dei dipendenti pubblici, concentrandolo presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Capire la disciplina previgente serve comunque: molti regolamenti interni, contratti collettivi e atti di programmazione (PIAO) richiamano ancora il vecchio art. 7-bis TUPI o ne riproducono la logica, e diverse controversie pendenti riguardano periodi in cui la norma era in vigore. Per il dipendente PA e per il dirigente, la formazione non e’ piu’ una facolta’ marginale ma una leva di carriera, di responsabilita’ e di legittimita’ della spesa pubblica.

Quadro abrogativo: cosa e’ cambiato dal 2013

Prima del 2013 l’art. 7-bis TUPI imponeva alle amministrazioni statali di destinare almeno l’1% della spesa complessiva per il personale alla formazione, da svolgersi in via prioritaria presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) e le scuole di settore. Il D.P.R. 70/2013 ha riscritto l’architettura: la SSPA e’ confluita nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), e’ stato istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione e sono stati ridefiniti programmi, modalita’ di accesso e obblighi delle amministrazioni. L’attuale fonte primaria della formazione PA e’ quindi il D.P.R. 70/2013 letto insieme all’art. 7 TUPI sulla gestione delle risorse umane e all’art. 8 TUPI sul trattamento economico.

Disciplina previgente vs disciplina attuale

Sotto il regime previgente l’obbligo formativo era diffuso ma poco vincolante: l’1% della spesa per il personale era un tetto programmatico, raramente sanzionato. La Scuola superiore della pubblica amministrazione fungeva da hub centrale, ma le singole amministrazioni potevano organizzare percorsi propri con margini di discrezionalita’ ampi e tracciamento limitato. Con il D.P.R. 70/2013 e poi con il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (cd. decreto reclutamento PNRR), la formazione e’ diventata obbligatoria, programmata nel Piano integrato di attivita’ e organizzazione (PIAO) e correlata alla valutazione della performance e al riconoscimento di progressioni economiche. La SNA e’ l’unica scuola statale di riferimento; le amministrazioni possono comunque convenzionarsi con universita’ e altri enti formativi accreditati. Per il dirigente, in particolare, il rifiuto immotivato di partecipare ai percorsi previsti puo’ integrare inadempimento agli obblighi gestionali.

PIAO e formazione obbligatoria

Il Piano integrato di attivita’ e organizzazione, introdotto dall’art. 6 D.L. 80/2021, contiene la sezione “valore pubblico, performance e anticorruzione” e quella su “organizzazione e capitale umano”, dove va indicato il fabbisogno formativo del personale, i percorsi obbligatori e i destinatari. Le amministrazioni inadempienti rischiano il blocco delle assunzioni e dei meccanismi premiali. La SNA pubblica annualmente il catalogo dei corsi obbligatori per dirigenti e funzionari, dalla cybersicurezza alla gestione PNRR, dal procurement digitale alla valutazione della performance. Il dipendente PA che frequenta corsi obbligatori vede riconosciuti crediti formativi spendibili nella progressione economica orizzontale e, per il dirigente, nell’accesso a fasce superiori.

Casi pratici

Caso 1 – Dirigente in formazione obbligatoria

Una dirigente di seconda fascia di un ministero viene inserita nel programma SNA “Leadership pubblica per il PNRR” (12 giornate non consecutive). Il PIAO la individua come destinataria, l’amministrazione concede il distacco e copre la quota di iscrizione. La partecipazione e’ considerata servizio a tutti gli effetti, con conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio. Il mancato superamento del test finale non determina sanzioni dirette, ma incide sulla scheda di valutazione annuale e puo’ precludere l’accesso a incarichi dirigenziali di livello superiore. Il previgente art. 7-bis TUPI prevedeva un meccanismo analogo ma meno strutturato: la mancata frequenza era priva di conseguenze concrete.

Caso 2 – Corso SNA per neoassunti

Un Comune capoluogo assume 30 funzionari amministrativi vincitori di concorso PNRR. Il D.P.R. 70/2013 impone un percorso formativo iniziale obbligatorio. La SNA eroga un modulo base di 80 ore (diritto amministrativo, contabilita’ pubblica, anticorruzione, digitalizzazione) entro i primi sei mesi. Il superamento e’ condizione per il completamento del periodo di prova. Sotto il vecchio art. 7-bis TUPI l’obbligo era genericamente previsto ma rimesso alle singole amministrazioni; oggi e’ standardizzato a livello nazionale e tracciato sul portale SNA.

Caso 3 – Aggiornamento amministrativo dei dipendenti

Una ASL pianifica nel PIAO 2026 un percorso di aggiornamento sul nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per 120 dipendenti dell’area acquisti. L’aggiornamento si svolge in modalita’ blended: 16 ore online sulla piattaforma SNA, 8 ore in presenza con docenti universitari convenzionati. La spesa rientra nel budget formazione (oggi non piu’ soggetto al tetto storico dell’1%, sostituito da indicatori di efficacia). Il previgente art. 7-bis TUPI avrebbe richiesto comunque di privilegiare la SSPA, ma con margini di flessibilita’ meno tracciabili.

Caso 4 – Formazione PNRR e capacita’ amministrativa

Un Comune medio (45.000 abitanti) e’ titolare di interventi PNRR per 18 milioni di euro. Il D.L. 80/2021 e i decreti attuativi prevedono percorsi specifici della SNA sulla gestione dei fondi europei, sulla rendicontazione e sui controlli. Sei funzionari vengono iscritti al corso “Project management PNRR” (40 ore). La frequenza e’ rendicontata come spesa ammissibile a carico della quota “capacity building” del progetto. La mancata partecipazione del Responsabile Unico del Procedimento puo’ incidere sulla validita’ dell’accreditamento del soggetto attuatore. La logica del previgente art. 7-bis TUPI non prevedeva uno strumento equivalente: la connessione tra formazione e gestione di fondi nazionali/europei e’ frutto della riforma del 2021.

Caso 5 – Controllo della Corte dei conti sui costi della formazione

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti analizza i rendiconti di un ente pubblico non economico, rilevando che nel triennio 2018-2020 la spesa formativa era stata gonfiata con corsi affidati senza gara a una societa’ privata, in spregio sia all’art. 7-bis TUPI vigente all’epoca sia alle regole del D.P.R. 70/2013 sull’accreditamento. La Sezione segnala alla Procura regionale possibili profili di danno erariale per circa 180.000 euro. Nel giudizio di responsabilita’ il giudice contabile valuta sia la violazione delle regole sull’evidenza pubblica sia l’assenza di tracciabilita’ degli output formativi (registri presenze, test di apprendimento, ricadute organizzative). Il caso dimostra che, anche dopo l’abrogazione, l’art. 7-bis TUPI puo’ essere richiamato come parametro normativo per rapporti gestori chiusi prima del 2013 e che il dirigente firmatario degli atti rimane esposto a responsabilita’ patrimoniale anche a distanza di anni.

Quando l’art. 7-bis TUPI rileva ancora

Pur formalmente abrogato, l’art. 7-bis TUPI conserva rilievo applicativo in alcune ipotesi tipiche, in cui il dipendente PA, il dirigente o la stessa amministrazione devono fare i conti con la disciplina previgente. In primo luogo le controversie pensionistiche o disciplinari riferite a periodi anteriori al 2013, in cui si lamenta la mancata fruizione di percorsi formativi obbligatori o, viceversa, l’illegittimo distacco per formazione. In secondo luogo l’interpretazione di clausole dei contratti collettivi che riproducono testualmente il vecchio impianto: molti CCNL del comparto Funzioni centrali e Funzioni locali rinviano ancora a categorie elaborate sotto l’art. 7-bis TUPI. In terzo luogo gli atti di programmazione regionale che, in assenza di un richiamo aggiornato al D.P.R. 70/2013, continuano a citare l’art. 7-bis. Infine i giudizi di responsabilita’ erariale davanti alla Corte dei conti per spese formative pre-2013, dove la Sezione giurisdizionale ricostruisce la legittimita’ degli affidamenti applicando la norma vigente all’epoca. In tutti questi scenari il giudice applica il principio tempus regit actum: la norma abrogata regge i fatti compiuti sotto la sua vigenza. Per il dirigente che opera oggi su pratiche risalenti, il consiglio operativo e’ di verificare sempre la versione storica del TUPI al momento del fatto e di non sovrapporre acriticamente la SNA alla previgente SSPA.

Norme rilevanti

FAQ

L’art. 7-bis TUPI e’ ancora in vigore?

No: e’ stato abrogato dal D.P.R. 70/2013. Rileva tuttavia per rapporti, controversie e responsabilita’ riferite a periodi in cui era ancora vigente, in base al principio tempus regit actum.

Qual e’ oggi la scuola di riferimento per la formazione dei dipendenti pubblici?

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), istituita dal D.P.R. 70/2013 in luogo della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). Gestisce reclutamento dirigenziale, formazione iniziale e aggiornamento continuo, anche per il PNRR.

La formazione del dipendente PA e’ obbligatoria?

Si’. Con il D.L. 80/2021 e il PIAO la formazione e’ obbligatoria, programmata annualmente e correlata alla valutazione della performance. Il mancato rispetto degli obblighi formativi puo’ precludere progressioni economiche e incidere sulla responsabilita’ dirigenziale.

Chi controlla la spesa per la formazione?

La Corte dei conti, attraverso le Sezioni regionali di controllo e la Sezione giurisdizionale per le responsabilita’ erariali. Anche se l’1% di spesa minima previsto dal vecchio art. 7-bis TUPI non e’ piu’ un parametro vincolante, i costi formativi devono essere coerenti con il PIAO, con i principi di economicita’ e con le regole sull’accreditamento dei soggetti formatori. Affidamenti diretti irrituali a societa’ private, sovrapprezzi rispetto al catalogo SNA e doppi rimborsi per la stessa giornata formativa sono tra le voci piu’ frequentemente contestate.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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