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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

L’art. 6 L.Fall. indicava chi poteva chiedere la dichiarazione di fallimento: il debitore stesso, uno o piu’ creditori, il pubblico ministero. Era una norma di apertura del procedimento concorsuale, perno del sistema fondato sul Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267. Dal 15 luglio 2022 la disposizione e’ abrogata: il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale, ricollocando i legittimati attivi negli articoli 37 e 38 CCII. La logica resta affine, ma cambiano lessico, organi competenti e adempimenti preliminari (in particolare l’allerta e la composizione negoziata). Capire chi puo’ attivare la procedura, e con quali documenti, e’ decisivo per imprenditori in difficolta’, creditori non pagati, curatori e tribunali che ancora maneggiano dossier pre-15 luglio 2022.

Il quadro dopo l’abrogazione

L’art. 6 L.Fall. e’ uscito dall’ordinamento insieme all’intero R.D. 267/1942 con l’entrata in vigore del CCII. Il nuovo perimetro e’ tracciato dall’art. 37 CCII per il debitore, i creditori e gli organi della procedura, mentre l’art. 38 CCII regola l’iniziativa del pubblico ministero. La continuita’ di disciplina e’ rilevante per i procedimenti gia’ incardinati: i fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022 proseguono secondo la legge fallimentare, ma le nuove istanze devono essere depositate ai sensi del codice della crisi.

Per l’imprenditore commerciale non sotto soglia (art. 1 L.Fall. abrogato, ora art. 2 lett. d CCII) cambia anche il presupposto: dallo “stato di insolvenza” si passa alla nozione piu’ ampia di “crisi” e “insolvenza” definite dal CCII. L’art. 6 L.Fall. resta cosi’ rilevante solo per ricostruire posizioni pregresse, controversie su istanze depositate prima dell’abrogazione o questioni transitorie.

I legittimati storici dell’art. 6 L.Fall.

Sotto l’art. 6 L.Fall. l’iniziativa spettava a tre soggetti: il debitore (con istanza in proprio), uno o piu’ creditori (con ricorso al tribunale), il pubblico ministero (quando l’insolvenza emergeva nel corso di un procedimento penale o veniva segnalata dal giudice civile o da pubblica autorita’). Il tribunale fallimentare valutava la legittimazione, lo stato di insolvenza e la qualifica di imprenditore commerciale soggetto a fallimento.

La struttura ha retto fino al 2022 ed e’ stata trasposta, con qualche aggiornamento, negli articoli 37 e 38 CCII. La regola pratica: se l’istanza e’ del 2023 si guarda al CCII, se e’ del 2021 si applica l’art. 6 L.Fall.

Corrispondenza con l’art. 37 CCII

L’art. 37 CCII conferma i tre soggetti legittimati (debitore, creditore, P.M.) ma aggiunge un canale: gli “organi e autorita’ amministrative” titolari di funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, che possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale quando ne ricorrano i presupposti. Per il debitore permane l’obbligo, in capo all’imprenditore in stato di crisi, di attivare gli strumenti di regolazione previsti dal codice (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) prima di subire un’iniziativa esterna.

Cinque casi pratici

Caso 1 – Debitore che deposita istanza in proprio

Un imprenditore titolare di una S.r.l. operante nel commercio all’ingrosso registra debiti scaduti per 480.000 euro a fronte di disponibilita’ liquide irrisorie e crediti commerciali per soli 60.000 euro. Sotto l’art. 6 L.Fall. il debitore poteva depositare istanza di fallimento in proprio, allegando lo stato patrimoniale, l’elenco nominativo dei creditori e i bilanci degli ultimi tre esercizi. Oggi la stessa scelta passa per il deposito di un ricorso ex art. 37 CCII per la liquidazione giudiziale, oppure – se ne sussistono i presupposti – per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Il tribunale verifica i requisiti soggettivi (impresa commerciale non sotto soglia) e oggettivi (insolvenza). L’imprenditore che ha gia’ tentato senza successo una composizione negoziata accelera l’apertura della liquidazione.

Caso 2 – Creditore non pagato che presenta istanza

Un fornitore vanta un credito di 75.000 euro per forniture eseguite e fatturate, sostenuto da titolo esecutivo passato in giudicato. Dopo precetto, pignoramento mobiliare risultato infruttuoso e segnalazioni a centrale rischi, decide di chiedere la dichiarazione di insolvenza del debitore. Sotto l’art. 6 L.Fall. depositava ricorso allegando i titoli e gli indici sintomatici dell’insolvenza (protesti, decreti ingiuntivi notificati, esecuzioni infruttuose). Oggi presenta lo stesso ricorso ai sensi dell’art. 37 CCII al tribunale competente, indicando il presupposto soggettivo (qualifica del debitore) e oggettivo (insolvenza). Il creditore non e’ tenuto a dimostrare la propria definitivita’ del credito: basta un credito anche non titolato purche’ liquido ed esigibile.

Caso 3 – Pubblico ministero che agisce d’ufficio

Nel corso di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico dell’amministratore di una S.p.a. il P.M. acquisisce documentazione che evidenzia un buco di cassa di oltre 2 milioni di euro, debiti tributari per 800.000 euro e mancato pagamento di stipendi da quattro mesi. Sotto l’art. 6 L.Fall. il pubblico ministero poteva chiedere il fallimento ogni volta che l’insolvenza emergeva in un procedimento penale o gli veniva segnalata dal giudice civile, dalla pubblica autorita’ o nel corso del procedimento prefallimentare stesso. Oggi l’art. 38 CCII conferma il potere di iniziativa del P.M., ampliandone i casi: oltre alle ipotesi della legge fallimentare, anche segnalazioni di organi amministrativi di vigilanza e indici di crisi rilevati nei procedimenti civili. La richiesta del P.M. e’ particolarmente frequente nei dissesti di societa’ di capitali con sospetti di distrazione patrimoniale.

Caso 4 – Intervento del creditore in procedura gia’ aperta

Una banca creditrice di una S.r.l. apprende che un fornitore ha gia’ depositato istanza di fallimento. Sotto l’art. 6 L.Fall. il creditore non era tenuto a presentare istanza autonoma: poteva intervenire nel procedimento prefallimentare con memoria, far valere il proprio credito e contribuire a dimostrare l’insolvenza. Oggi, ai sensi dell’art. 40 CCII, i creditori possono spiegare intervento depositando memoria fino all’udienza, allegando documentazione del proprio credito e indici sintomatici dell’insolvenza. L’intervento e’ strategico per banche e fornitori che vogliono concorrere alla nomina del curatore o alla designazione del comitato dei creditori.

Caso 5 – Transizione L.Fall. – CCII su istanze “a cavallo”

Un creditore deposita istanza di fallimento il 10 luglio 2022. Cinque giorni dopo entra in vigore il CCII. Il tribunale come decide? La disciplina transitoria (art. 390 CCII) stabilisce che le procedure ancora pendenti alla data del 15 luglio 2022 e i ricorsi gia’ depositati proseguono secondo la legge fallimentare. Quindi quel ricorso resta governato dall’art. 6 L.Fall. Se invece l’istanza fosse stata depositata il 16 luglio 2022, sarebbe stata trattata ai sensi dell’art. 37 CCII. Il tribunale verifica la data di deposito al fascicolo e applica la legge corrispondente, anche se la decisione viene assunta mesi dopo. La distinzione e’ rilevante per regime probatorio, presupposti soggettivi e adempimenti del curatore o del liquidatore giudiziale.

Quando rileva ancora oggi

Anche se abrogato, l’art. 6 L.Fall. continua a guidare l’esame di tre situazioni ricorrenti. Primo: fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022 ancora aperti, dove il curatore continua a operare nel quadro del R.D. 267/1942. Secondo: impugnazioni e opposizioni a sentenza dichiarativa di fallimento depositata prima dell’entrata in vigore del CCII, per le quali la cassazione applica la legge del tempo. Terzo: contenziosi su responsabilita’ di amministratori e sindaci per omessa istanza di fallimento ex art. 217 e 224 L.Fall., che richiedono di ricostruire l’obbligo di attivazione vigente all’epoca dei fatti.

Imprenditore, creditore, curatore e tribunale restano i quattro angoli del campo. L’imprenditore valuta se attivarsi in proprio o ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi; il creditore decide se depositare istanza autonoma o intervenire; il curatore (o liquidatore giudiziale nel nuovo regime) gestisce i procedimenti gia’ aperti; il tribunale verifica legittimazione, presupposti e applicabilita’ della disciplina nel tempo.

Norme di riferimento

FAQ

L’art. 6 L.Fall. e’ ancora applicabile?
Solo ai procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 2022 in forza dell’art. 390 CCII. Per istanze successive si applica l’art. 37 CCII e, per il pubblico ministero, l’art. 38 CCII.

Un creditore puo’ chiedere la liquidazione giudiziale del proprio debitore?
Si’. L’art. 37 CCII conferma la legittimazione del creditore con credito liquido ed esigibile, anche non titolato, purche’ il debitore sia un imprenditore commerciale non sotto soglia in stato di insolvenza.

Il debitore puo’ chiedere il proprio fallimento?
Oggi parla di liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII. Prima di accedervi dovrebbe valutare gli strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, concordato, accordi di ristrutturazione).

In che casi interviene il pubblico ministero?
L’art. 38 CCII consente l’iniziativa del P.M. quando l’insolvenza emerge in un procedimento penale, in un procedimento civile, da segnalazioni di organi di vigilanza o di altre pubbliche autorita’. La fattispecie estende quella dell’art. 6 L.Fall.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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