In sintesi
- L'art. 161 L. Fall. disciplinava la domanda di concordato preventivo e i documenti da allegare.
- Introdotta nel 2012 la domanda «in bianco» o «prenotativa» (concordato con riserva).
- Necessaria relazione di un professionista indipendente sulla veridicita' dei dati e fattibilita' del piano.
- Effetto protettivo dal deposito: blocco delle azioni esecutive e cautelari (art. 168 L. Fall.).
- Sostituito dagli artt. 39, 40 e 44 CCII che disciplinano domanda e accesso alla procedura.
- Continua ad applicarsi alle domande depositate prima del 15 luglio 2022.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 161 L. Fall. – Domanda di concordato
Domanda di concordato
Stesso numero, altri codici
- Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi
- Articolo 161 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 161 Codice della Strada: Ingombro della carreggiata
- Articolo 161 Codice di Procedura Civile: Nullità della sentenza
- Articolo 161 Codice di Procedura Penale: Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Articolo 161 Codice Penale: Effetti della sospensione e della interruzione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 161 della Legge Fallimentare regolava la domanda di concordato preventivo, definendo la forma del ricorso, gli allegati obbligatori, la competenza del tribunale e la procedura di ammissione. La norma è stata oggetto di numerose modifiche, in particolare con il D.L. 83/2012 (decreto Sviluppo), che ha introdotto la c.d. domanda con riserva (o «in bianco», o «prenotativa»).
Competenza territoriale
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; non rileva la sede secondaria. La determinazione della sede effettiva è demandata al giudice secondo criteri sostanziali, non meramente formali (luogo di adozione delle decisioni gestionali, ubicazione dei principali beni, sede degli amministratori).
Contenuto della domanda
Il ricorso deve essere accompagnato da: (a) aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; (b) stato analitico ed estimativo delle attività e elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; (c) elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; (d) valore dei beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili; (e) piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta.
Relazione attestativa
Il comma 3 richiede la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. L'attestatore deve essere iscritto all'albo dei revisori legali e in possesso dei requisiti per la nomina a curatore (art. 28 L. Fall.). Il D.L. 83/2012 ha rafforzato i requisiti di indipendenza (assenza di rapporti con il debitore negli ultimi cinque anni). L'inveridicita' o l'inadeguatezza dell'attestazione è sanzionata penalmente (art. 236-bis L. Fall.).
Domanda con riserva (comma 6)
Il D.L. 83/2012 ha introdotto la possibilita' di depositare una domanda «in bianco»: il debitore presenta il ricorso riservandosi di depositare proposta, piano e documenti entro un termine fissato dal giudice (tra 60 e 120 giorni, prorogabile di ulteriori 60). Nelle more, l'impresa beneficia degli effetti protettivi (art. 168 L. Fall.), può compiere atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria autorizzati dal tribunale. La domanda con riserva è confluita nell'art. 44 CCII (accesso al concordato).
Concordato in continuita' (art. 186-bis L. Fall.)
Quando il piano prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa o la cessione dell'azienda in funzionamento, si applica la disciplina specifica del concordato in continuita' aziendale ex art. 186-bis L. Fall., con regole speciali sui pagamenti dei crediti anteriori, contratti pendenti, finanziamenti interinali (artt. 182-quater e 182-quinquies L. Fall.).
Sostituzione con artt. 39, 40 e 44 CCII
Il CCII ha riorganizzato la disciplina della domanda: art. 39 CCII regola gli obblighi documentali del debitore; art. 40 CCII disciplina l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; art. 44 CCII regola la domanda di concordato preventivo (anche con riserva). Resta centrale la figura dell'attestatore (artt. 87 e 88 CCII), con requisiti di indipendenza ulteriormente rafforzati. La domanda confluisce ora in un portale telematico unico.
Disciplina transitoria
Le domande di concordato preventivo depositate prima del 15 luglio 2022 restano disciplinate dall'art. 161 L. Fall. (art. 390 CCII). I termini per il deposito di proposta e piano nella domanda con riserva, le proroghe, gli obblighi informativi periodici al commissario giudiziale continuano a operare secondo la disciplina previgente.
Profili pratici
La presentazione della domanda di concordato (anche con riserva) è atto di gestione straordinaria e richiede deliberazione assembleare nelle S.r.l. (art. 152 L. Fall., oggi art. 120-bis CCII). È fondamentale, prima del deposito, predisporre una situazione patrimoniale aggiornata, verificare la completezza delle scritture contabili, organizzare la documentazione necessaria e identificare un attestatore indipendente di adeguato standing professionale.
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. /
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itDomande frequenti
Cos'è la domanda di concordato con riserva?
È la domanda «in bianco» introdotta dal D.L. 83/2012: il debitore deposita il ricorso riservandosi di presentare proposta, piano e documenti entro un termine fissato dal giudice (60-120 giorni, prorogabili).
Chi può fare l'attestatore?
Un professionista indipendente iscritto all'albo dei revisori legali e con i requisiti per la nomina a curatore (art. 28 L. Fall.). Indipendenza significa assenza di rapporti con il debitore negli ultimi 5 anni.
L'art. 161 si applica ancora?
Si', alle domande depositate prima del 15 luglio 2022. Le nuove domande seguono gli artt. 39, 40 e 44 CCII.
Quali documenti servono?
Relazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata, stato analitico delle attività, elenco creditori con privilegi, elenco titolari di diritti su beni, piano e proposta, relazione di attestazione.
Cosa cambia con il CCII?
Domanda unificata con altri strumenti tramite art. 40 CCII, portale telematico, requisiti di indipendenza dell'attestatore rafforzati, raccordo con composizione negoziata e procedure di allerta.