- L’art. 27 punisce la falsità nelle relazioni di revisione e nelle comunicazioni del responsabile della revisione legale.
- Reato proprio: il soggetto attivo è il responsabile della revisione persona fisica.
- Elementi soggettivi: consapevolezza della falsità, intenzione di ingannare i destinatari, scopo di ingiusto profitto.
- Pena base: reclusione fino a tre anni (comma 1); pena aggravata fino a 4 anni se vi è danno patrimoniale; fino a 5 anni se commesso su EIP o ente sottoposto a regime intermedio.
- Aggravante fino alla metà per dazione di denaro o concorso con amministratori/DG/sindaci.
- Anche i corruttori (chi dà o promette utilità) e amministratori/sindaci concorrenti rispondono delle stesse pene.
Art. 27 Rev. Leg. – Falsita’ nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.
5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l’utilità nonchè ai direttori generali e ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo dell’ente di interesse pubblico o dell’ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica
- Articolo 27 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 27 Codice del Consumo: Autodisciplina
- Articolo 27 Codice della Strada: Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
- Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione
- Articolo 27 Codice di Procedura Penale: Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
L’art. 27 del D.Lgs. 39/2010 è la disposizione penale di chiusura del sistema della revisione legale: punisce la falsità nelle relazioni o comunicazioni del responsabile della revisione legale, configurando un reato proprio paragonabile, nella struttura, alle false comunicazioni sociali degli artt. 2621 e 2622 c.c. Si tratta della «pietra angolare» del sistema repressivo, perché tutela il bene giuridico fondamentale della fede pubblica dei mercati: la fiducia degli stakeholder nelle attestazioni del revisore è la chiave di volta dell’intero impianto della revisione, e la sua compromissione fraudolenta giustifica una risposta penale severa.
Soggetto attivo: reato proprio del responsabile della revisione
Il soggetto attivo del reato è esclusivamente il responsabile della revisione legale (engagement partner), cioè il revisore persona fisica che firma la relazione. È un reato proprio: la qualifica soggettiva è elemento costitutivo della fattispecie. La società di revisione non è soggetto attivo diretto, sebbene possa rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti) per i reati dei propri partner se previsti dal catalogo dei reati presupposto e adottati appositi modelli organizzativi.
Condotta tipica
Il comma 1 descrive la condotta: nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestare il falso oppure occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla situazione predetta. Il reato è di pericolo concreto: rileva l’idoneità della comunicazione a indurre in errore, indipendentemente dal verificarsi dell’errore effettivo o di un danno.
Elemento soggettivo: triplo dolo
La fattispecie richiede un’architettura dolosa particolarmente strutturata: (i) consapevolezza della falsità della comunicazione; (ii) intenzione di ingannare i destinatari; (iii) scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Si tratta di un dolo intenzionale arricchito da dolo specifico di profitto: l’elemento soggettivo è quindi più rigoroso di quello degli artt. 2621-2622 c.c., e richiede prova rigorosa del fine di profitto.
Pena base e aggravanti
La pena base (comma 1) è la reclusione fino a tre anni. La pena è aggravata in tre ipotesi: (a) comma 2 — se la condotta ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari: reclusione da 1 a 4 anni; (b) comma 3 — se il fatto è commesso dal responsabile della revisione di un EIP o ente sottoposto a regime intermedio: reclusione da 1 a 5 anni; (c) comma 4 — se nelle ipotesi del comma 3 il fatto è commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con amministratori, direttori generali o sindaci dell’ente revisionato: pena del comma 3 aumentata fino alla metà (da 1 a 7 anni e 6 mesi).
Estensione soggettiva (comma 5)
Il comma 5 estende la responsabilità penale a chi dà o promette l’utilità, agli amministratori, direttori generali e componenti dell’organo di controllo dell’EIP o dell’ente sottoposto a regime intermedio che abbiano concorso a commettere il fatto. È una norma di estensione del concorso necessario: i corruttori (privati o organi sociali) rispondono delle stesse pene del corrotto, con applicazione delle norme generali sul concorso di persone (art. 110 c.p.).
Rapporti con altri reati (concorso e clausola di sussidiarietà)
L’art. 27 può concorrere con altri reati: false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.) degli amministratori, truffa (art. 640 c.p.), reati tributari (D.Lgs. 74/2000), abusi di mercato (artt. 184-187 TUF) per le EIP quotate. Le clausole di specialità si risolvono in concreto: tipicamente l’art. 27 prevale perché reato proprio e di pericolo concreto, ma i reati comuni restano applicabili se le condotte vanno oltre il perimetro tipico.
Profili pratici e profili di rischio
Il revisore deve avere consapevolezza che la sottoscrizione della relazione di revisione è un atto a forte responsabilità penale personale. La documentazione nelle audit working papers e la coerenza interna delle conclusioni del lavoro sono i presidi principali contro accuse di falsità: in concreto, la difesa nei procedimenti penali è basata sulla dimostrazione di un giudizio professionale ragionevole, supportato da evidenze sufficienti e appropriate ai sensi degli ISA Italia 500 e seguenti. La consapevolezza, requisito soggettivo, è il banco di prova più delicato: errori commessi in buona fede non integrano la fattispecie ma possono comunque attivare la responsabilità civile (art. 15) e amministrativa (artt. 24/26).
Coordinamento con la responsabilità civile e amministrativa
L’art. 27 non esclude la responsabilità civile ex art. 15 (in solido con gli amministratori dell’ente revisionato per i danni causati a terzi) né le sanzioni amministrative di MEF/Consob. Le tre responsabilità (penale, civile, amministrativa) operano su piani autonomi: una sentenza penale di assoluzione non preclude la sanzione amministrativa, e viceversa, salvo i limiti del ne bis in idem sostanziale elaborato dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte costituzionale.
Differenze rispetto agli artt. 2621-2622 c.c.
Una nota di confronto sistematico merita la differenza tra l’art. 27 del decreto e le false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.). Gli artt. 2621-2622 c.c. puniscono amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori: la fattispecie è strutturata sui responsabili interni della società. L’art. 27 punisce invece il responsabile della revisione legale, ossia un soggetto esterno alla società. Le due norme possono concorrere quando la condotta corruttiva coinvolge tanto gli organi sociali quanto il revisore, dando luogo a un cumulo di responsabilità penali.
Casistica giurisprudenziale
La giurisprudenza penale di legittimità in materia di art. 27 D.Lgs. 39/2010 è ancora limitata, anche per la relativa giovinezza della norma. Le pronunce edite tendono a richiamare i principi consolidati in materia di false comunicazioni sociali, in particolare sui requisiti dell’elemento soggettivo (dolo specifico di profitto) e sulla nozione di «idoneità a indurre in errore». La prova del dolo è il punto più delicato: la giurisprudenza ammette presunzioni semplici basate su elementi oggettivi (manifesta incoerenza tra evidenze raccolte e giudizio espresso, ricorrenza di errori sistematici, rapporti corruttivi documentati), ma rifiuta condanne basate su mere negligenze professionali, anche gravi.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
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Leggi il documento su www.normattiva.itAgenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.consob.itDomande frequenti
Chi può commettere il reato di falsità nelle relazioni di revisione?
Solo il responsabile della revisione legale (engagement partner) persona fisica che firma la relazione; è un reato proprio.
Quali sono le pene previste dall’art. 27?
Reclusione fino a 3 anni nella forma base; fino a 4 anni se vi è danno patrimoniale; fino a 5 anni se la vittima è un EIP o ente intermedio; aumento fino alla metà se commesso per denaro o in concorso con amministratori e sindaci.
Risponde anche chi corrompe il revisore?
Sì, il comma 5 estende la stessa pena a chi dà o promette utilità e agli amministratori, direttori generali e sindaci che concorrono al reato.
Serve un danno effettivo per integrare il reato?
No, è un reato di pericolo concreto: basta che la comunicazione sia idonea a indurre in errore i destinatari; il danno patrimoniale è invece aggravante.
Quale dolo è richiesto?
Dolo intenzionale rafforzato dal dolo specifico di profitto: consapevolezza della falsità, intenzione di ingannare e scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.