- L’art. 26 attribuisce alla Consob il potere sanzionatorio sui revisori legali di enti di interesse pubblico (EIP).
- Le sanzioni vanno da 10.000 a 500.000 euro per persone fisiche e fino a 1.000.000 euro per persone giuridiche, con limiti aumentati nei casi più gravi.
- Le violazioni rilevanti riguardano gli artt. 9, 9-bis, 10, 10-bis–10-quinquies, 11, 14 e 17 del decreto e gli articoli del Reg. UE 537/2014.
- Sono previsti provvedimenti interdittivi: divieto temporaneo di nuovi incarichi, sospensione fino a tre anni, cancellazione dal Registro.
- Il procedimento segue gli artt. 195, 194-bis e 195-bis TUF: contraddittorio, ordinanza-ingiunzione, opposizione alla Corte d’Appello.
- La sanzione si raddoppia o si triplica nei casi di particolare offensività con vantaggio illecito conseguito.
Art. 26 Rev. Leg. – Provvedimenti della Consob
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell’incarico; per la violazione dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità; e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità. 1 bis. La Consob comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annota- zione sul Registro. 1 ter. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, la Consob, in alternativa alle sanzioni indicate al medesimo comma, può: a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile della violazione e la natura della stessa; o b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle. 1 quater. Per l’inosservanza entro il termine stabilito dell’ordine di cui al comma 1-ter, lettera b), la Consob applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 1 quinquies. Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l’emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall’articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall’articolo 10 del Regolamento europeo. 1 sexies. La Consob, quando accerta la violazione dell’articolo 18 del presente decreto e degli articoli 7, 12, 13 e 14 del Regolamento europeo può comminare al revisore legale o alla società di revisione legale le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), e ai commi 1-ter e 1-quater. 1 septies. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l’inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l’indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo. 1 octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall’esercizio di funzioni presso le società di revisione legale. 1 novies. La Consob, quando accerta l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 14, comma 6, da parte degli organi di amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono particolare gravità la Consob può interdire temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di amministrazione e direzione responsabili delle violazioni dall’esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o gli enti sottoposti a regime intermedio. 1 decies. La Consob, quando accerta la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell’articolo 26-bis, può applicare alla società di revisione legale la sanzione di cui al comma 1, lettera a). Nei casi di scarsa offensività o pericolosità si applicano i commi 1-ter e 1-quater.
2. La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila. 2 bis. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell’organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e).
3. La Consob dispone la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1, lettere c) e d), e comunica il provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’annotazione sul Registro.
4. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l’articolo 195 del TUF. 4 bis. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di
- Articolo 26 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 26 Codice del Consumo: Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 26 Codice della Strada: Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
- Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forzata
- Articolo 26 Codice di Procedura Penale: Prove acquisite dal giudice incompetente
L’art. 26 del D.Lgs. 39/2010 disegna l’architettura sanzionatoria della Consob sui revisori che operano su enti di interesse pubblico (EIP). È la disposizione speculare all’art. 24 sul MEF: la doppia competenza riflette l’architettura europea della vigilanza, che attribuisce alle autorità di mercato (in Italia la Consob) la sorveglianza sull’audit delle società ad ampia rilevanza pubblica, mentre lascia al MEF la vigilanza ordinaria sul Registro e sui revisori dei non-EIP.
Ambito oggettivo: le norme la cui violazione fa scattare la sanzione
Il comma 1 elenca le disposizioni la cui violazione attiva i poteri sanzionatori Consob: art. 9 (sistema di controllo qualità interno), art. 9-bis (organizzazione interna delle società di revisione), artt. 10, 10-bis–10-quinquies (etica, indipendenza, scetticismo professionale, obiettività, riservatezza), art. 11 (principi di revisione), art. 14 (relazione di revisione), art. 17 (indipendenza e rotazione). A queste si aggiungono gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, c. 8 del Reg. UE 537/2014, che disciplinano divieti non-audit, comitato per il controllo interno, comunicazioni alle autorità di vigilanza.
Tipologie di sanzione e cornice edittale
Le sanzioni sono molteplici: (a) sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro per il revisore o il responsabile chiave; (b) sanzione fino a 1.000.000 euro per la società di revisione; (c) dichiarazione di inadeguatezza della relazione; (d) divieto temporaneo di nuovi incarichi su EIP; (e) sospensione dal Registro fino a tre anni; (f) cancellazione dal Registro. Per le persone giuridiche, in casi di particolare gravità, è prevista una maggiorazione commisurata al beneficio conseguito o al doppio dell’importo edittale. Sono inoltre applicabili sanzioni a soggetti diversi dal revisore (membri dell’organo di gestione/controllo dell’ente revisionato) che abbiano contribuito alla violazione (comma 2-bis).
Cancellazione e annotazione nel Registro
Il comma 3 disciplina la cancellazione per inottemperanza ai provvedimenti Consob di cui al comma 1, lett. c) e d) (divieto temporaneo e sospensione). La Consob comunica il provvedimento al MEF per l’annotazione sul Registro: in concreto, la cancellazione Consob produce effetti sulla base anagrafica del MEF, anche se il presupposto dell’irregolarità è stato accertato dall’autorità di mercato.
Procedimento sanzionatorio
I commi 4 e 4-bis rinviano agli artt. 194-bis, 195 e 195-bis del TUF: si applicano i principi di proporzionalità, contraddittorio scritto e orale, ordinanza-ingiunzione motivata dell’autorità, opposizione alla Corte d’Appello nel termine di 30 giorni dalla notifica. È l’architettura procedimentale tipica della Consob, già rodata per gli abusi di mercato e per le violazioni TUF: garantisce un secondo grado giurisdizionale e una giurisdizione del giudice ordinario (anziché del TAR).
Criteri di commisurazione
La Consob applica i criteri dell’art. 31 D.Lgs. 39/2010 e dell’art. 194-bis TUF: gravità e durata della violazione, recidiva, capacità finanziaria, beneficio conseguito, pregiudizio per terzi, livello di cooperazione con l’autorità. La giurisprudenza della Corte d’Appello di Milano (giudice naturale per le sanzioni Consob) ha consolidato il principio della congrua motivazione: l’ordinanza-ingiunzione deve specificare in modo puntuale i criteri applicati alla fattispecie concreta.
Coordinamento con il Reg. UE 537/2014
L’art. 26 è la «cinghia di trasmissione» tra ordinamento nazionale e Reg. UE 537/2014: le violazioni dei divieti non-audit (art. 5), degli obblighi verso il comitato per il controllo interno (art. 11) e degli obblighi di comunicazione (art. 12) sono direttamente sanzionate dalla Consob. Per le società di revisione attive su EIP, ciò significa che la compliance al regolamento europeo è soggetta a vigilanza diretta e a un regime sanzionatorio omogeneo a livello UE.
Profili pratici per il revisore EIP
Per il revisore di EIP, il presidio principale è la quality assurance ai sensi dell’art. 9 e del Reg. UE 537/2014: documentazione dei processi di accettazione e mantenimento incarico, monitoraggio continuo dell’indipendenza, gestione dei key audit matters, riassetto periodico del sistema di controllo qualità (ISQM 1) e del registro delle minacce all’indipendenza. La Consob, in sede ispettiva e nelle attività di quality review (art. 21), accerta tipicamente carenze in queste aree, che si traducono spesso in provvedimenti di natura interdittiva o pecuniaria.
Quality review Consob: cadenza e tematiche ricorrenti
La quality review Consob ha cadenza triennale per i revisori di EIP. Le aree di indagine ricorrenti includono: (i) processi di accettazione e mantenimento dell’incarico; (ii) gestione delle minacce all’indipendenza e relativi safeguard; (iii) audit di stime contabili complesse (fair value, accantonamenti per rischi, impairment); (iv) audit di gruppo (ISA Italia 600); (v) continuità aziendale (ISA Italia 570); (vi) presentazione dei key audit matters nella relazione di revisione; (vii) sistema di controllo interno della qualità (ISQM 1).
Cooperazione internazionale e CEAOB
La Consob coopera con le autorità competenti degli altri Stati membri UE attraverso il Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), che coordina la vigilanza sui revisori a livello europeo. La cooperazione include scambio di informazioni sulle ispezioni, coordinamento delle quality review su gruppi multinazionali, condivisione delle best practice in materia sanzionatoria. È un canale fondamentale per i revisori operanti su gruppi multinazionali quotati su più mercati regolamentati UE.
Pubblicazione delle sanzioni e impatti reputazionali
Come per il MEF, anche le sanzioni Consob sono pubblicate sul sito istituzionale (art. 24 D.Lgs. 39/2010 richiamato dall’art. 26): la pubblicazione produce effetti reputazionali significativi sulla società di revisione, con potenziali ricadute sui clienti EIP che possono valutare la rotazione anticipata, sulla qualificazione in gare pubbliche, sul rapporto con il comitato per il controllo interno. La gestione della comunicazione esterna durante e dopo il procedimento sanzionatorio è quindi parte integrante della strategia di compliance delle società di revisione.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.consob.itAgenzia delle Entrate
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Leggi il documento su www.normattiva.itDomande frequenti
Chi sanziona i revisori delle società quotate e delle banche?
La Consob ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 39/2010, per i revisori e le società di revisione che operano su enti di interesse pubblico (EIP).
Qual è l’importo massimo delle sanzioni Consob ai revisori?
Fino a 500.000 euro per i revisori persone fisiche e fino a 1.000.000 euro per le società di revisione, con maggiorazioni in casi di particolare gravità.
Come si impugnano le sanzioni della Consob ai revisori?
Con opposizione alla Corte d’Appello competente nel termine di 30 giorni dalla notifica, secondo l’art. 195 TUF richiamato dall’art. 26.
Quali norme del Reg. UE 537/2014 sono sanzionate dalla Consob?
Gli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, c. 8: divieti non-audit, comitato per il controllo interno, obblighi di comunicazione, indipendenza e rotazione.
La cancellazione decisa dalla Consob ha effetto sul Registro MEF?
Sì, la Consob comunica il provvedimento al MEF per l’annotazione sul Registro dei revisori legali, garantendo effetti anagrafici uniformi.