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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 20 Rev. Leg. – Controllo della qualita’

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

1. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità.

2. Il controllo di qualità sugli iscritti al Registro che siano soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima. In ogni caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di qualità qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico di revisione legale o siano componenti di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2409-bis o dell’articolo 2477 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano agli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico.

4. Il controllo di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione legale che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti di interesse pubblico è disciplinato dall’articolo 26 del Regolamento europeo.

5. Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di enti diversi dagli enti di interesse pubblico sono soggetti a controllo di qualità sulla base di un’analisi del rischio e, laddove abbiano svolto la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato di imprese che superano i limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s-bis), almeno ogni sei anni. Il termine di sei anni decorre dall’esercizio successivo a quello in cui si è concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il revisore legale o la società di revisione legale ha acquisito almeno un incarico di revisione legale del bilancio di esercizio o consolidato di imprese che superano i limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera sbis).

6. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un’adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonchè della formazione specifica in materia di controllo della qualità di cui all’articolo 5-bis.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che: a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell’incarico; b) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione iscritte nel Registro partecipando agli incarichi di revisione legale con funzioni di direzione e supervisione; c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.

8. I soggetti incaricati del controllo della qualità devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

9. Non possono essere incaricati dei controlli i revisori legali che hanno incarichi di revisione legale e i soggetti che hanno rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l’assunzione di cariche sociali, con un revisore legale o con una società di revisione legale.

10. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di associazione con tale revisore legale o società di revisione legale.

11. Una persona fisica non può partecipare come controllore al controllo della qualità di un revisore legale o di una società di revisione legale se è coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del revisore legale sottoposto al controllo o di revisori legali che siano soci, amministratori o collaboratori della società di revisione legale sottoposta al controllo, o se intrattenga con essi o con la società di revisione legale sottoposta a controllo relazioni d’affari o finanziarie che ne possono compromettere l’indipendenza.

12. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

13. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonchè del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

14. I controlli della qualità sono appropriati e proporzionati alla portata e alla complessità dell’attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

15. Il soggetto sottoposto a controllo della qualità è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli è, in particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo l’accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i documenti e le carte di lavoro richiesti.

16. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l’indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

17. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 16, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater.

In sintesi

  • I revisori sono sottoposti a controlli di qualita periodici da parte del MEF (non-EIP) o Consob (EIP).
  • I controlli verificano il rispetto dei principi di revisione, deontologia e indipendenza.
  • Gli esiti possono comportare raccomandazioni, sanzioni o revoca dell'iscrizione.
Indice dei contenuti

Art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina controllo della qualita sui revisori legali. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.

Architettura del controllo

Il sistema di quality control prevede controlli periodici sui revisori, con frequenza piu intensa per gli EIP (di norma triennale) e per i revisori con elevato volume di incarichi. La metodologia segue ISQM 1 e linee guida CEAOB.

Oggetto delle verifiche

Si verificano: politiche di indipendenza, accettazione e mantenimento incarichi, esecuzione delle revisioni, monitoraggio interno, formazione. Si esaminano file di revisione campionati e procedure di studio.

Operativo / Casi tipici

I controlli sono affidati a ispettori MEF (non-EIP) o Consob (EIP). Possono concludersi con archiviazione, raccomandazioni, intimazioni o avvio di procedimento sanzionatorio.

Effetti

Gli esiti negativi reiterati possono comportare sospensione, cancellazione e responsabilita civile in caso di sinistri. La pubblicazione di sintesi e prevista per gli esiti sugli EIP.

Coordinamento UE e prassi nazionale

La lettura dell art. 20 non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.

Domande frequenti

Cos'e il controllo di qualita sui revisori?

E un esame periodico delle politiche di studio e dei file di revisione, condotto dal MEF (non-EIP) o dalla Consob (EIP) per verificare il rispetto di principi e indipendenza.

Con quale frequenza si svolge?

Almeno triennale per i revisori EIP e tipicamente sessennale per i non-EIP, secondo i programmi annuali delle autorita di vigilanza.

Quali sono gli esiti possibili?

Archiviazione, raccomandazioni, intimazioni o avvio di procedimento sanzionatorio fino a sospensione e cancellazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.