- Le definizioni dell’art. 1 perimetrano l’intero impianto: revisione legale, revisore, società di revisione, ente di interesse pubblico (EIP).
- Recepiscono la direttiva 2006/43/CE come modificata dalla 2014/56/UE e si raccordano con il Reg. UE 537/2014 sugli EIP.
- Sono EIP le società quotate sui mercati regolamentati UE, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione.
- Introducono «rendicontazione di sostenibilità» e attestazione di conformità (CSRD / D.Lgs. attuativo L. 15/2024).
- La definizione di rete è cruciale per indipendenza, divieti non-audit e calcolo dei corrispettivi.
- I principi di revisione rilevanti sono gli ISA Italia, adottati ai sensi dell’art. 11.
Art. 1 Rev. Leg. – Definizioni
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «affiliata di una società di revisione legale»: un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo; a-bis) “attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità“: l’incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all’articolo 14-bis del presente decreto; b) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private; c) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell’articolo 16; c-bis) “enti sottoposti a regime intermedio”: le società individuate ai sensi dell’articolo 19-bis; d) “ente di revisione di un Paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera f-bis); e) «gruppo»: l’insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127; f) «Paese terzo»: uno Stato che non è membro dell’Unione europea; f-bis) “principi di revisione internazionali”: i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale; g) “Registro/Registro dei revisori legali”: il registro tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell’articolo 2, comma 1; h) “relazione di revisione legale”: la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all’articolo 14 e, ove applicabile, all’articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; h-bis) “relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità“: la relazione del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale di cui all’articolo 14-bis; h-ter) “rendicontazione di sostenibilità“: la rendicontazione di sostenibilità quale definita all’articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; i) “responsabile/responsabili dell’incarico”: 1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l’incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; 2) nel caso in cui l’incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell’esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione; i-bis) “responsabile/responsabili chiave della revisione”: 1) il responsabile/i responsabili dell’incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo; 2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonchè il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative; i-ter) “responsabile/responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità“: 1) il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità a cui è stato conferito l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firmano la relazione di attestazione; 2) nel caso in cui l’incarico di attestazione sia stato conferito a una società di revisione legale, il revisore della sostenibilità o i revisori della sostenibilità designati dalla società di revisione legale come responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; i-quater): “responsabile/ responsabili chiave della sostenibilità“: 1) il responsabile o i responsabili dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità come definiti alla lettera i-ter); 2) nel caso di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un gruppo, i revisori della sostenibilità designati da una società di revisione legale come i responsabili dell’attestazione della rendicontazione consolidata nonchè i revisori della sostenibilità designati dalle società controllate significative in qualità di responsabili dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibili- tà; l) “rete”: la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali; m) “revisione legale”: la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; n) “revisore legale”: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; n-bis) “revisore della sostenibilità“: il revisore legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell’incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in un altro Stato membro dell’Unione europea in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464; o) “revisore di un Paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d’esercizio o consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all’abilitazione all’esercizio della revisione legale; p) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; p-bis) “revisore della sostenibilità del gruppo”: il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricati dell’attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità; q) “società di revisione legale”: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un’impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; r) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; r-bis) “principi di attestazione internazionali”: i principi internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell’attestazione in materia di sostenibilità; r-ter) “principi di etica e indipendenza internazionali”: i principi di etica e indipendenza internazionali definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) tramite l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA); s) “TUF”: il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; s-bis) “piccole imprese”: le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro; 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l’esercizio; s-ter) “Stato membro di origine”: uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE; s-quater) “Stato membro ospitante”: uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l’abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera f-bis); s-quinquies) “Regolamento europeo”: regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica
- Articolo 1 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 1 Codice del Consumo: Finalità ed oggetto
- Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici ordinari
- Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale
- Articolo 1 Codice Penale: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)
L’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 è la «porta d’ingresso» dell’intero ordinamento italiano della revisione legale: le definizioni non sono mere etichette ma fattispecie operative che si riverberano su tutto il decreto, sulle norme di vigilanza Consob/MEF e sui principi di revisione ISA Italia. Per il revisore e per il commercialista che assiste imprese assoggettate a controllo legale, la lettura sistematica di questo articolo è il primo passo per non commettere errori nell’accettazione e nel mantenimento degli incarichi.
Il perimetro: revisione legale, volontaria e attestazione di sostenibilità
La nozione di revisione legale coincide con la verifica del bilancio resa obbligatoria dalla legge o da disposizioni dell’Unione europea. Restano fuori dal perimetro del decreto le revisioni puramente volontarie, anche se nella prassi vengono comunque condotte applicando gli ISA Italia. Con il recepimento della CSRD (Direttiva UE 2022/2464) operato dal D.Lgs. attuativo della L. 15/2024, sono entrate nel testo le definizioni di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e di revisore della sostenibilità: un perimetro di attività nuovo, che condivide impianto deontologico e indipendenza con la revisione finanziaria ma richiede competenze e iscrizioni dedicate.
Enti di interesse pubblico (EIP) ed enti sottoposti a regime intermedio
La definizione di EIP è il fulcro per attivare le norme più stringenti del decreto e del Reg. UE 537/2014: rotazione obbligatoria, comitato per il controllo interno, limiti ai servizi non-audit, vigilanza piena della Consob. Sono EIP, in sintesi, le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati UE, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione. Gli enti sottoposti a regime intermedio (es. SIM, SGR, intermediari finanziari) ricevono un trattamento attenuato ma comunque rafforzato rispetto al regime ordinario.
Rete e affiliata: chi conta per l’indipendenza
La nozione di rete e di affiliata sono tra le più delicate. Per rete si intende la struttura più ampia cui appartiene il revisore o la società di revisione, basata sulla proprietà, sulla direzione o su elementi comuni come marchio, sistemi qualità e politiche professionali. È sul perimetro di rete che si misurano i divieti dell’art. 5 del Reg. UE 537/2014 in materia di servizi non-audit e il cooling-in/off period. Un errore frequente è sottovalutare il fatto che anche un’entità estera affiliata può ricadere nel perimetro di indipendenza.
Principi di revisione: ISA Italia
I «principi di revisione» cui rinvia il decreto sono, dal 2014-2015, gli ISA Italia elaborati congiuntamente da Consob, MEF, Banca d’Italia, IVASS, CNDCEC e Assirevi sulla base degli International Standards on Auditing (IAASB). L’adozione è sancita dall’art. 11 e dalla determina MEF. Il revisore è tenuto ad applicare ISA Italia 200-720 nella conduzione del lavoro; per gli EIP si aggiunge il Reg. UE 537/2014.
Responsabile chiave della revisione
La figura del responsabile chiave — cioè il revisore persona fisica firmatario per conto di una società di revisione — è destinataria di gran parte degli obblighi di rotazione e di indipendenza personale (art. 17, comma 4). Va distinta dalla «società di revisione»: la rotazione massima di 7 anni è sul responsabile chiave, non sulla società.
Profili pratici per il commercialista
Per il professionista che assume incarichi di revisione, la mappatura corretta del cliente sulla scorta dell’art. 1 è il primo passo dell’accettazione dell’incarico: classificare correttamente come EIP, regime intermedio o ordinario determina applicazione del Reg. UE 537/2014, disciplina sui corrispettivi non-audit, limiti temporali e regime di vigilanza (Consob vs MEF). La verifica della rete è il secondo passo: chi opera in studio con accordi di network — anche solo a livello di marchio o tecnologia condivisa — deve confrontare le definizioni del decreto con la realtà della propria struttura.
Coordinamento con il codice civile
Va ricordato il raccordo con gli artt. 2409-bis e seguenti c.c. sul controllo contabile/legale nelle SpA, e con l’art. 14, comma 1, lett. e) della L. 12 novembre 2011, n. 183 per le SRL. La revisione legale prevista dal codice civile presuppone le definizioni del D.Lgs. 39/2010: il revisore unico SRL, il collegio sindacale che esercita revisione e la società di revisione operano tutti nello stesso ordinamento.
Quando scatta l’obbligo per le SRL
Per le SRL, l’art. 2477 c.c. — come riformato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) — impone la nomina del revisore legale o del collegio sindacale al superamento di determinate soglie dimensionali: 4 milioni di euro di attivo, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti in media. Il superamento di una sola di queste soglie per due esercizi consecutivi attiva l’obbligo. Una volta nominato, il revisore opera applicando integralmente le definizioni e i principi del D.Lgs. 39/2010, e non un regime «alleggerito» specifico per le SRL.
Definizioni e accettazione dell’incarico
Nella fase di accettazione dell’incarico ai sensi dell’ISA Italia 220 e del Codice etico professionale, il revisore deve documentare nel proprio audit file: (i) la classificazione del cliente come EIP, ente sottoposto a regime intermedio o ente ordinario; (ii) la mappatura della rete del revisore e del cliente; (iii) l’analisi delle minacce all’indipendenza derivanti dalle definizioni dell’art. 1; (iv) la valutazione delle competenze necessarie, anche in funzione dell’eventuale attestazione di sostenibilità. La mancata documentazione di questa analisi è oggetto di censura da parte di Consob/MEF in sede di quality review.
Le definizioni come strumento di interpretazione
Le definizioni dell’art. 1 hanno valore vincolante: la giurisprudenza amministrativa Consob, in sede di vigilanza, le applica letteralmente per qualificare le condotte censurabili. Anche la giurisprudenza civile, nei giudizi di responsabilità civile del revisore ex art. 15, fa riferimento alle definizioni dell’art. 1 per delimitare i confini del dovere professionale: «cosa avrebbe dovuto fare un revisore diligente in quella fattispecie?» è la domanda chiave, e la risposta passa per la classificazione del cliente, della rete e dei servizi resi.
Aggiornamenti recenti e prospettive
Le definizioni dell’art. 1 sono state più volte aggiornate: il D.Lgs. 135/2016 ha allineato il decreto alla direttiva 2014/56/UE; il D.Lgs. attuativo della L. 15/2024 ha recepito la CSRD introducendo la rendicontazione di sostenibilità e l’attestazione di conformità. Le prossime evoluzioni prevedibili riguardano l’intelligenza artificiale applicata alla revisione (questioni di responsabilità del revisore che usa strumenti automatizzati per l’audit) e la digitalizzazione dei processi di reporting prudenziale verso Consob/MEF/Banca d’Italia.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.mef.gov.itAgenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.consob.itDomande frequenti
Cosa si intende per «revisione legale» ai sensi dell’art. 1?
L’attività di controllo dei conti annuali o consolidati prevista come obbligatoria da una norma di legge nazionale o UE, distinta dalla revisione contrattuale o volontaria.
Chi sono gli «enti di interesse pubblico» (EIP)?
Società italiane emittenti valori mobiliari ammessi su mercati regolamentati UE, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione e altri soggetti indicati dal decreto.
Cosa significa «rete» del revisore?
La struttura più ampia a cui il revisore o la società di revisione appartengono per proprietà, direzione o elementi comuni come marchio, sistemi di controllo qualità e politiche professionali.
L’attestazione della rendicontazione di sostenibilità è regolata dal D.Lgs. 39/2010?
Sì, le definizioni sono state aggiornate per ricomprendere la nuova attività introdotta dal recepimento della direttiva CSRD.
Le definizioni si applicano anche alle SRL?
Sì, ogni qualvolta la SRL sia tenuta alla revisione legale ex art. 2477 c.c. trovano applicazione le definizioni del decreto e i principi di revisione ISA Italia.