Art. 48 Cont. Trib. – Conciliazione fuori udienza
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 4 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 48 Codice Civile
- Articolo 48 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso
- Articolo 48 Codice della Strada: Veicoli a braccia
- Articolo 48 Codice di Procedura Civile: Sospensione dei processi
- Articolo 48 Codice di Procedura Penale: Decisione<ref>Articolo così modificato dalla Legge 7 novembre 2002, n. 248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.</ref>
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.