← Torna a Imposte Ipotecaria e Catastale
Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa (cd. «imposta minima»).
  • Gli importi proporzionali vengono arrotondati all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi.
  • L'imposta minima coincide con la misura fissa prevista per la specifica formalità nella tariffa allegata al TU.
  • Dal 2027 confluirà nell'art. 84 del D.Lgs. 1.8.2025 n. 123, con stesso meccanismo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 Ipot. Cat. – Misura minima dell’imposta proporzionale e arrotondamento

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire milleper difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecentoe per eccesso se superiore, ovvero all’unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

L'art. 18 fissa due regole tecniche di apparenza marginale ma di applicazione quotidiana: la misura minima dell'imposta proporzionale e l'arrotondamento. Sono regole che il software di liquidazione applica automaticamente, ma che il professionista deve conoscere per verificare gli avvisi di liquidazione e per fornire stime corrette al cliente.

Imposta minima: il «pavimento» della proporzionale

Quando l'imposta è dovuta in misura proporzionale (es. 2% sulle iscrizioni ipotecarie, 0,50% sulle annotazioni di restrizione, 3% sui trasferimenti soggetti a IVA), il prodotto «base imponibile × aliquota» può risultare inferiore alla misura fissa prevista in tariffa per la stessa fattispecie. In tal caso si paga comunque la misura fissa. La logica è quella del «pavimento»: l'amministrazione finanziaria sostiene comunque un costo per gestire la formalità, e non può accettare un'imposta che non copra neppure quel costo minimo.

Misure fisse di riferimento

Le misure fisse principali, dopo l'aggiornamento dell'art. 26 D.L. 104/2013 (conv. L. 128/2013) e successive integrazioni, sono: €200 per le trascrizioni di atti soggetti a IVA, conferimenti, atti di fusione/scissione, atti tra enti pubblici; €50 per le compravendite di immobili abitativi e relative pertinenze tra privati con applicazione dell'aliquota di registro 2% o 9%. Per le iscrizioni di ipoteca la misura fissa di riferimento è anch'essa €200, mentre per annotazioni e cancellazioni si applica €35 (tassa ipotecaria, art. 19 e tabella).

Arrotondamento all'euro

L'art. 18, riformulato per recepire il passaggio dalla lira all'euro, dispone l'arrotondamento all'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi. Esempio: imposta liquidata in €1.234,49 → arrotondata a €1.234; imposta in €1.234,50 → arrotondata a €1.235. Nei sistemi di autoliquidazione del modello unico informatico (MUI), l'arrotondamento è automatico e applicato in fase di compilazione delle voci di tariffa.

Riflessi sul preventivo notarile

Per il professionista che redige un preventivo o per il notaio che simula il costo di un atto, la regola dell'imposta minima è cruciale soprattutto nelle piccole formalità: piccole iscrizioni ipotecarie a garanzia di crediti modesti (sotto €10.000 di credito ipotecario, l'imposta proporzionale al 2% sarebbe inferiore a €200 e quindi si applica la misura fissa); annotazioni di restrizione su immobili di basso valore catastale; rinnovazioni di vecchie ipoteche di importo limitato. Senza la regola del minimo, l'amministrazione incasserebbe pochi euro per gestire pratiche che hanno comunque un costo amministrativo.

Coordinamento con la tassa ipotecaria

Va distinta l'imposta ipotecaria (oggetto dell'art. 18) dalla tassa ipotecaria (art. 19 e tabella allegata), che è un tributo distinto, dovuto in misura fissa per ogni nota o domanda presentata ai conservatori dei registri immobiliari (es. €35 per la nota di trascrizione, €35 per la nota di iscrizione, €35 per la voltura). Anche la tassa ipotecaria si arrotonda all'unità di euro, ma non è soggetta al pavimento dell'imposta minima perché è essa stessa una tariffa fissa.

Prospettiva 2027

L'art. 84 del D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 riprende integralmente la disciplina dell'art. 18, con la stessa regola di imposta minima e di arrotondamento. È un segno della stabilità di queste regole tecniche, che sono ormai sedimentate nella prassi e nei sistemi informatici dell'Agenzia.

Domande frequenti

Cosa si intende per «imposta minima» ipotecaria?

È il pavimento sotto il quale l'imposta proporzionale non può scendere. Se 2% sul credito ipotecario produce un importo inferiore a €200 (misura fissa di riferimento per le iscrizioni), si paga comunque €200. Vale per tutte le formalità soggette a imposta proporzionale (iscrizioni, annotazioni di restrizione, trascrizioni IVA).

Come si arrotonda l'imposta ipotecaria?

All'unità di euro: per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi, per eccesso se pari o superiore a 50 centesimi. Esempio: €1.234,49 → €1.234; €1.234,50 → €1.235. L'arrotondamento è automatico nei sistemi MUI di liquidazione notarile.

Su un'iscrizione di mutuo da €5.000 quanto pago di ipotecaria?

L'aliquota proporzionale 2% darebbe €100, ma scatta l'imposta minima (misura fissa €200): si paga €200. È un caso frequente nei piccoli finanziamenti garantiti da ipoteca su quote o su immobili di basso valore.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.