- La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale può essere data solo nei modi stabiliti dai commi 2, 3 e 4 (tipicità della prova).
- Il SPI indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione apposta a prova dell'eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
- Per le formalità con imposta fissa (art. 4 c. 7), l'ufficio ritira la copia della nota e, in regime meccanizzato, indica il numero di presentazione ex art. 2678 c.c.
- Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi/legatari sono annotate distintamente su atti, sentenze, denunce, quietanze.
- Norma di certezza probatoria che evita contestazioni su pagamenti effettivamente eseguiti.
Art. 14 Ipot. Cat. – Prova del pagamento delle imposte
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. La prova dell’avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. L’ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.
3. Nel caso previsto dall’art. 4, comma 7, l’ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell’imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all’ultimo comma dell’art. 2678 del codice civile.
4. Le imposte riscosse dall’ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatarisono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell’eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 14 Codice Civile: Atto costitutivo
- Articolo 14 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 14 Codice del Consumo: Campo di applicazione
- Articolo 14 Codice della Strada: Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade
- Articolo 14 Codice di Procedura Civile Cause relative a somme di danaro e a beni mobili
- Articolo 14 Codice di Procedura Penale: Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni
L'art. 14 disciplina la prova del pagamento delle imposte ipotecaria e catastale. È una norma di rilevanza pratica enorme: la pubblicità immobiliare poggia sulla certezza dei pagamenti, e la prova è tipica — solo le forme indicate dai commi 2, 3 e 4 sono ammesse. Niente prove «libere»: niente scontrini di banca, niente ricevute generiche. Tutto deve passare attraverso le certificazioni dell'Agenzia delle Entrate (SPI e DP).
La tipicità della prova: comma 1
Il comma 1 enuncia il principio cardine: la prova del pagamento delle imposte può essere data «solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4». Significa che, in sede di accertamento o di contenzioso, il contribuente non può produrre genericamente bonifici bancari, F24, ricevute postali per dimostrare il versamento delle ipo/cat: deve esibire la certificazione di pagamento rilasciata dal SPI o, per le successioni, l'annotazione dell'ufficio del registro sulla dichiarazione. È un'eccezione al principio della libertà delle prove (art. 7 D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario) giustificata dalla peculiarità delle formalità pubblicitarie.
La certificazione SPI: comma 2
Il comma 2 detta il contenuto della certificazione: il SPI indica «le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta». È la classica «vela» o «mantello» della nota di trascrizione/iscrizione, con timbro dell'ufficio, data, somme. Oggi, con il MUI telematico, la certificazione è dematerializzata: il modello unico informatico riceve dal sistema dell'Agenzia il numero di esecuzione, la quietanza telematica, l'attestazione di iscrizione. La copia conforme stampabile dal notaio o dal richiedente fa fede.
La formalità con imposta fissa: comma 3
Il comma 3 disciplina il caso dell'art. 4 c. 7 (formalità multiple in più uffici con imposta fissa nelle conservatorie diverse da quella in cui si paga la proporzionale): l'ufficio ritira dalla parte la copia ivi prevista (la copia della nota già vidimata dall'ufficio principale). In regime di meccanizzazione dei servizi (oggi normale), nella certificazione del comma 2 deve essere indicato, in luogo dei numeri di registro generale e particolare, il numero di presentazione ex art. 2678 c.c. (cioè il numero progressivo con cui la nota è stata presentata al SPI). È il riferimento univoco che lega la formalità nel sistema telematico al pagamento dell'imposta.
Le imposte successorie versate dagli eredi: comma 4
Il comma 4 disciplina il caso delle imposte ipo/catastali riscosse dall'ufficio del registro (DP) e versate direttamente dagli eredi/legatari sulla dichiarazione di successione: l'ufficio le annota distintamente sugli atti, sentenze, denunce, quietanze. Significa che, all'esito della liquidazione della successione, gli eredi ricevono la certificazione separata delle somme imputate alle ipo/catastali, distinte dall'imposta di successione vera e propria e dai bolli. La distinzione è importante per: 1) rivalse interne tra coeredi (l'erede che riceve l'immobile rimborsa agli altri la quota di ipo/cat); 2) contabilizzazione delle ipo/cat come costo deducibile in alcune ipotesi (es. trasferimento d'azienda con immobili strumentali a società commerciale); 3) rimborsi in caso di accertamento successivo che modifichi il valore catastale.
L'evoluzione telematica
Con il MUI (Modello Unico Informatico) e l'autoliquidazione successoria via SuccessioniWeb, la prova del pagamento è oggi digitale e centralizzata: ogni operazione genera una ricevuta telematica univoca (codice di accettazione, numero di esecuzione, quietanza F24). Il contribuente può accedere all'area riservata «Cassetto fiscale» o «SISTER» (per i notai) per scaricare le certificazioni. La carta resta come backup. In sede di contenzioso, la stampa della ricevuta telematica conforme al MUI fa pienamente prova ai sensi dell'art. 14, perché contiene tutti gli elementi richiesti (somme pagate, numero di presentazione, identificazione della formalità).
Profili di accertamento
In caso di contestazione (es. avviso di liquidazione per insufficienza), il contribuente che ha versato deve esibire la certificazione ex art. 14. Se non la trova, può chiederla in copia alla DP/SPI competente (richiesta cartacea o via PEC). La perdita della certificazione non equivale a perdita del pagamento (il pagamento risulta nel sistema), ma può complicare il rapporto difensivo. Per le successioni con autoliquidazione, la dichiarazione telematica acquisita produce automaticamente la prova del versamento.
Coordinamento con il TUR
L'art. 14 D.Lgs. 347/1990 è coerente con la disciplina del registro (art. 67 TUR sull'attestazione di pagamento): in entrambi i casi la prova è documentale e legata al titolo rilasciato dall'ufficio. La differenza è che il TUR ammette la registrazione telematica con quietanza informatica come prova piena, e il TU 347/1990 — riformato nei tempi — si è allineato. Oggi il sistema tributario italiano sulle ipo/cat è interamente digitalizzato e la prova è semplice da reperire.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
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Domande frequenti
Come dimostro di aver pagato l'imposta ipotecaria?
Solo con la certificazione del Servizio di Pubblicità Immobiliare (o la quietanza telematica MUI per le formalità da atto notarile): non bastano bonifici o F24 generici. L'art. 14 c. 1 fissa la tipicità della prova: ammesse solo le forme dei commi 2, 3, 4.
Come si chiama il documento che prova il pagamento?
«Certificazione di eseguita formalità» (comma 2) emessa dall'ufficio di pubblicità immobiliare, con somme pagate in lettere e cifre, timbro e data. Oggi, con il MUI telematico, è una ricevuta digitale scaricabile da SISTER o dal cassetto fiscale.
Se ho perso la certificazione cosa faccio?
Richiedila in copia alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate o al SPI competente (PEC o sportello). Il pagamento risulta comunque nel sistema, ma per esibirlo in sede di accertamento o contenzioso devi avere la copia conforme.
Per le ipo/catastali successorie come si attesta il pagamento?
L'ufficio annota distintamente sugli atti, denunce e quietanze le somme imputate alle ipo/catastali (comma 4). Con SuccessioniWeb l'attestazione è automatica e disponibile nel cassetto fiscale dell'erede e nei modelli rilasciati dalla DP.
La ricevuta del MUI fa fede in giudizio?
Sì: la stampa conforme della ricevuta telematica MUI (con codice di accettazione, numero di presentazione ex art. 2678 c.c., quietanza) soddisfa i requisiti del'art. 14 e fa piena prova in sede di accertamento e di contenzioso tributario.