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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per accertamento, liquidazione, sanzioni, modalità e termini di riscossione, prescrizione delle ipo/catastali si applica, in quanto non disposto nel TU 347/1990, la disciplina di registro e successioni/donazioni (rinvio integrale).
  • Gli uffici dei registri immobiliari (SPI) riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza al momento della richiesta della formalità (salvo art. 33 c. 1 TUS per le successioni).
  • Per le successioni, gli uffici del registro (DP) liquidano in sede di dichiarazione e correggono errori/omissioni degli eredi ex art. 33 c. 1-bis TUS.
  • Il pagamento non può essere dilazionato (regola di indilazionabilità, ferma).
  • Interessi di mora: 4,5% per ogni semestre compiuto (sia a favore dell'erario sia del contribuente).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 Ipot. Cat. – Procedimenti e termini

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

1. Per l’accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni.

2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l’imposta ipotecaria di loro competenza all’atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall’articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 2 bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all’articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.

3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all’erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

L'art. 13 detta le regole procedurali di accertamento, liquidazione, riscossione e prescrizione delle ipo/catastali. La norma opera per rinvio: si applica la disciplina di registro/successioni «in quanto non disposto» nel TU 347/1990. Significa che il professionista deve avere costantemente sotto mano i tre testi unici (registro, successioni, ipo/cat) e coordinarli: è il caso paradigmatico in cui i tributi indiretti diversi dall'IVA dialogano tra loro.

Il rinvio integrale al registro e al TUS

Il comma 1 enuncia il principio: accertamento, liquidazione, sanzioni, riscossione e prescrizione delle ipo/catastali seguono le regole del TU registro (DPR 131/1986) e del TU successioni (D.Lgs. 346/1990) per quanto non specificamente disposto nel TU 347/1990. Conseguenze pratiche: 1) il termine di liquidazione è di 3 anni dalla registrazione/dichiarazione (art. 76 TUR); 2) il termine di accertamento per insufficiente o omesso versamento è di 2 anni dalla registrazione (art. 76 c. 2 TUR) per il valore; 5 anni per omessa richiesta di trascrizione (art. 76 c. 1 TUR); 3) la prescrizione dell'azione di rimborso è di 3 anni dal pagamento (art. 77 TUR); 4) le sanzioni seguono il D.Lgs. 472/1997 con le specifiche dell'art. 9 D.Lgs. 347/1990.

Riscossione contestuale presso i SPI: comma 2

Il comma 2 stabilisce che gli SPI riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità. È la regola di immediatezza tipica della pubblicità immobiliare: non si esegue l'iscrizione/trascrizione se non è pagata l'imposta. La nota di iscrizione/trascrizione è ricevuta con la quietanza di versamento (oggi telematica via MUI o F24 specifico). L'eccezione del comma 2 è il rinvio all'art. 33 c. 1 TUS: per le imposte successorie sui beni che richiedono formalità, il versamento è in autoliquidazione contestuale alla dichiarazione, non al momento della singola trascrizione.

Correzione errori successioni: comma 2-bis

Il comma 2-bis (aggiunto in occasione della riforma del 2024-2025 del TUS sull'autoliquidazione successoria) prevede che gli uffici del registro, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, correggano errori e omissioni degli eredi nell'adempimento degli obblighi ex art. 33 c. 1-bis TUS. In caso di omesso o insufficiente versamento delle ipo/cat in autoliquidazione, l'ufficio liquida la maggiore imposta dovuta con le modalità e nei termini dell'art. 27 D.Lgs. 346/1990 (avviso di liquidazione). È la procedura tipica post-riforma autoliquidazione TUS: la dichiarazione di successione è centralmente automatizzata, ma il controllo formale dell'ufficio resta per intercettare errori (es. coefficiente catastale sbagliato, omessa indicazione di un cespite).

L'indilazionabilità del pagamento: comma 3

Il comma 3 detta una regola tassativa: il pagamento delle imposte non può essere dilazionato. È coerente con la natura del tributo «da formalità»: l'ipotecaria si paga al momento della richiesta, perché altrimenti la formalità non si esegue. Per le successioni con ipo/catastali in autoliquidazione, la rateazione del TUS (art. 38 D.Lgs. 346/1990: rate trimestrali fino a 8 rate) non è estesa alle ipo/catastali, che vanno integralmente versate alla presentazione della dichiarazione di successione. È un punto di attenzione cruciale: l'erede che chiede la rateazione del TUS non può estenderla alle ipo/cat, che vanno saldate subito.

Interessi di mora: comma 4

Il comma 4 fissa gli interessi di mora al 4,50% per ogni semestre compiuto, sia per somme dovute all'erario (versamenti tardivi) sia per somme da rimborsare al contribuente (rimborsi tardivi). La misura è notevolmente più alta del tasso legale civile (oggi 5% nominale annuo): è una sanzione indiretta che disincentiva il ritardo e dà luogo a un cospicuo onere accessorio nei contenziosi pluriennali. Per i rimborsi a favore del contribuente, gli interessi 4,5% semestrale si computano dal 60° giorno successivo all'istanza fino al rimborso effettivo.

Termini di prescrizione e decadenza

Il professionista deve presidiare i seguenti termini: 1) 2 anni dalla registrazione per l'accertamento del maggior valore (art. 76 c. 2 TUR); 2) 3 anni dalla registrazione per la liquidazione dell'imposta principale (art. 76 c. 2 TUR); 3) 5 anni dalla data in cui la richiesta avrebbe dovuto essere presentata, per l'omessa trascrizione (art. 76 c. 1 TUR); 4) 3 anni dal pagamento per l'istanza di rimborso (art. 77 TUR); 5) per le sanzioni: 5 anni dalla commissione della violazione (art. 20 D.Lgs. 472/1997). Termini perentori, computati nei modi e nelle forme delle imposte di registro.

Coordinamento con la riforma successioni 2024

La riforma del TUS attuata con il D.Lgs. 139/2024 ha generalizzato l'autoliquidazione delle ipo/catastali successorie: dal 1° gennaio 2025 gli eredi calcolano e versano direttamente le ipo/cat al momento della dichiarazione, senza preventiva liquidazione d'ufficio. L'art. 13 c. 2-bis è strumentale a questo regime: l'ufficio non liquida ex ante ma controlla ex post e corregge gli errori. Il professionista che assiste l'erede ha quindi una responsabilità aumentata sul corretto calcolo (rendite aggiornate, coefficienti, eventuali agevolazioni prima casa).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quando si paga l'imposta ipotecaria di un'iscrizione?

Contestualmente alla richiesta della formalità presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare (art. 13 c. 2). Senza versamento il SPI non esegue l'iscrizione. Per le ipo/cat da successione si paga in autoliquidazione contestuale alla dichiarazione SuccessioniWeb.

Posso rateizzare le ipo/catastali sulla successione?

No. Il comma 3 dell'art. 13 esclude espressamente la dilazione: anche se per l'imposta di successione l'art. 38 TUS consente la rateazione fino a 8 trimestrali, le ipo/catastali vanno versate integralmente al momento della presentazione della dichiarazione di successione.

Quali interessi di mora si applicano sui versamenti tardivi?

4,50% per ogni semestre compiuto (art. 13 c. 4). Sono interessi specifici delle ipo/catastali, applicabili sia ai versamenti tardivi a favore dell'erario sia ai rimborsi tardivi a favore del contribuente. Su un ritardo di 18 mesi si maturano 3 semestri = 13,5% di interessi sull'imposta non versata.

Quanto tempo ha l'Agenzia per accertare l'imposta?

Per rinvio al TU registro: 2 anni per maggiore valore (art. 76 c. 2 TUR), 3 anni per la liquidazione dell'imposta principale, 5 anni per omessa richiesta della formalità. Per le sanzioni 5 anni dalla violazione (art. 20 D.Lgs. 472/1997).

L'autoliquidazione successoria si estende anche alle ipo/catastali?

Sì dal 1° gennaio 2025 (riforma D.Lgs. 139/2024): l'erede calcola e versa direttamente le ipo/cat con la dichiarazione SuccessioniWeb. L'ufficio controlla ex post e, ai sensi del nuovo comma 2-bis, può liquidare la maggiore imposta in caso di errori o omissioni.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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