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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria su iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni gode di privilegio speciale immobiliare a norma del codice civile (artt. 2746 e ss. c.c.).
  • Il privilegio si estende anche al credito garantito dall'ipoteca: lo Stato ha preferenza sull'importo del credito ipotecario rispetto a ogni altro avente diritto.
  • È un privilegio «in deroga»: lo Stato preleva l'imposta dovuta sull'iscrizione prima ancora del soddisfacimento del creditore ipotecario originario.
  • Rilevanza operativa nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure concorsuali: lo Stato è creditore privilegiato anche sull'importo che la banca incasserà.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 Ipot. Cat. – Privilegio

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato

1. Il credito dello Stato per l’imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull’immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

L'art. 8 attribuisce al credito dello Stato per l'imposta ipotecaria un privilegio rafforzato che, in deroga al normale ordine dei privilegi, si estende non soltanto sull'immobile cui la formalità si riferisce (privilegio speciale immobiliare ordinario) ma anche sul credito garantito dall'ipoteca. È una norma tecnica ma di grande peso pratico nelle esecuzioni e nei concorsi sostanziali tra creditori.

Doppio oggetto del privilegio

La struttura della norma è duplice. Per le iscrizioni ipotecarie, l'imposta ipotecaria proporzionale (2% di norma sull'importo iscritto) costituisce credito dello Stato che gode di un privilegio: (a) sull'immobile gravato dall'ipoteca, a norma delle disposizioni del codice civile sui privilegi speciali immobiliari (art. 2772 c.c. e artt. seguenti); (b) sul credito garantito dall'ipoteca stessa, ovvero sul mutuo o sul finanziamento di cui l'ipoteca è garanzia. Questo secondo profilo è la specialità: in concorso con il creditore ipotecario (la banca), lo Stato preferisce.

Rilevanza nelle esecuzioni immobiliari

Quando l'immobile gravato da ipoteca è oggetto di esecuzione forzata e viene venduto all'asta, il ricavato si distribuisce secondo la graduazione dei creditori (artt. 596 ss. c.p.c.). Lo Stato per l'imposta ipotecaria insoluta è creditore privilegiato, e nella prassi viene insinuato dal conservatore dei registri o dall'Agente della riscossione tramite ruolo. La norma chiarisce che il privilegio si esercita non solo «classicamente» sul ricavato dell'asta dell'immobile, ma anche sull'importo che la banca creditrice incasserà come riparto, in deroga al principio che ciascun creditore concorre solo sul ricavato della cosa cui il suo privilegio si riferisce.

Procedure concorsuali e liquidazione giudiziale

Nella liquidazione giudiziale (ex D.Lgs. 14/2019, già fallimento) il privilegio dell'art. 8 colloca lo Stato in posizione preferenziale anche rispetto al creditore ipotecario nella ripartizione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile ipotecato. È un dato che il professionista deve considerare nella valutazione della solvibilità di una posizione debitoria assistita da ipoteca: il privilegio «morde» prima del soddisfacimento dell'ipoteca.

Tempi e modalità di insinuazione

Il credito dello Stato per imposta ipotecaria viene riscosso tramite ruolo affidato all'Agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione, dopo la soppressione di Equitalia ex D.L. 193/2016). Nelle esecuzioni e nei concorsi l'Agente o l'Agenzia delle Entrate (per i ruoli più recenti) si insinua con istanza ex artt. 499 e 569 c.p.c. (esecuzioni) o ex art. 201 D.Lgs. 14/2019 (insinuazione tardiva nella liquidazione giudiziale). Il rispetto dei termini di decadenza (art. 17, cinque anni) è essenziale per non perdere la prelazione.

Profilo costituzionale e ratio

La Corte costituzionale ha più volte ribadito la legittimità dei privilegi tributari, in quanto strumenti di tutela dell'interesse fiscale che ha rilievo costituzionale ex artt. 53 e 81 Cost. L'ampiezza del privilegio dell'art. 8 — che si estende fino al credito garantito — risponde all'esigenza di tutelare lo Stato anche nelle ipotesi in cui l'immobile gravato sia di valore insufficiente: lo Stato attinge il dovuto dal credito ipotecario, evitando perdite di gettito.

Limite di estensione: solo iscrizioni e rinnovazioni

Attenzione al perimetro letterale: l'art. 8 si riferisce a iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni. Per le trascrizioni (es. compravendite) il privilegio dello Stato sull'imposta ipotecaria opera nella forma ordinaria del privilegio speciale immobiliare ex art. 2772 c.c., senza estensione al credito sottostante. È una differenziazione tecnica che rileva nei casi limite di esecuzioni o concorsi con più creditori.

Domande frequenti

Cos'è il privilegio dello Stato per l'imposta ipotecaria?

È una causa di prelazione che assiste il credito dell'Erario per l'imposta ipotecaria dovuta su iscrizioni e rinnovazioni. Opera sull'immobile gravato (privilegio speciale immobiliare) e si estende anche al credito garantito dall'ipoteca, dando allo Stato preferenza sui terzi che vantino diritti su quel credito.

Come si esercita il privilegio nelle esecuzioni immobiliari?

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si insinua nell'esecuzione mediante istanza ex artt. 499 e 569 c.p.c., facendo valere il privilegio sul ricavato dell'asta. La graduazione dei creditori colloca lo Stato in posizione preferenziale rispetto al creditore ipotecario per l'importo dell'imposta ipotecaria insoluta sulla relativa iscrizione.

Il privilegio dell'art. 8 vale anche per le trascrizioni?

No: il privilegio rafforzato dell'art. 8 (esteso anche al credito ipotecario) si applica solo alle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni. Per le trascrizioni opera il privilegio speciale immobiliare ordinario ex art. 2772 c.c., limitato all'immobile cui la formalità si riferisce.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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