- Notai e pubblici ufficiali che ricevono o autenticano un atto soggetto a trascrizione devono richiedere la formalità entro trenta giorni dalla data dell'atto (o dal deposito di atto estero).
- I cancellieri, per atti e provvedimenti giudiziari soggetti a trascrizione, hanno termine di centoventi giorni dalla data del provvedimento o dalla sua pubblicazione.
- La trascrizione del certificato di successione ex art. 5 va richiesta dall'ufficio entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, previo pagamento dell'imposta ipotecaria.
- I termini sono perentori e la loro violazione espone notaio e cancelliere a responsabilità disciplinare e sanzioni pecuniarie ex art. 9 TU 347/1990 e art. 158 reg. notarile.
Art. 6 Ipot. Cat. – Termini per la trascrizione
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l’atto ricevuto o autenticato all’estero, hanno l’obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell’atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell’atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta ipotecaria.
Stesso numero, altri codici
- Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome
- Articolo 6 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 6 Codice del Consumo: Contenuto minimo delle informazioni
- Articolo 6 Codice della Strada: Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
- Articolo 6 Codice di Procedura Civile: Inderogabilità convenzionale della competenza
- Articolo 6 Codice di Procedura Penale: Competenza del tribunale
L'art. 6 stabilisce i termini per richiedere la trascrizione degli atti soggetti a pubblicità immobiliare. La norma articola tre fattispecie: atti notarili, atti dei cancellieri, certificato di successione. È una disposizione di disciplina dell'ufficio ma con ricadute concrete sulla responsabilità professionale del notaio e sulla diligenza dell'amministrazione finanziaria.
Termine ordinario di trenta giorni per i notai
Il comma 1 fissa il termine in trenta giorni dalla data dell'atto per i notai e gli altri pubblici ufficiali (segretari comunali, ufficiali roganti). Per gli atti ricevuti o autenticati all'estero la decorrenza è dal deposito presso un notaio italiano (art. 106 L. 89/1913). Il termine è funzionalmente legato al duplice obbligo di pagamento dell'imposta di registro (sessanta giorni ex art. 13 TUR) e di trascrizione: nella prassi i notai trascrivono in giornata o nei primissimi giorni successivi all'atto, attraverso il modello unico informatico (MUI) ex D.Lgs. 18/2000, che assolve in un solo atto registrazione + trascrizione + voltura catastale.
Atti dei cancellieri: centoventi giorni
Il comma 2 prevede un termine più ampio (centoventi giorni) per i cancellieri rispetto agli atti e provvedimenti giudiziari soggetti a trascrizione: tipicamente sentenze costitutive (es. ex art. 2932 c.c., sentenza traslativa in luogo del contratto definitivo non concluso), decreti di trasferimento nelle esecuzioni immobiliari (art. 586 c.p.c.), pignoramenti immobiliari (la cui trascrizione è in realtà eseguita dal creditore procedente). La decorrenza è dalla data del provvedimento o, se prevista, dalla sua pubblicazione (per le sentenze, dal deposito in cancelleria).
Trascrizione del certificato di successione: sessanta giorni
Il comma 3 disciplina il termine entro cui l'ufficio del registro deve richiedere la trascrizione del certificato di successione ex art. 5: sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, con indicazione degli estremi del pagamento dell'imposta ipotecaria. Il rinvio al pagamento sottolinea l'autoliquidazione: senza F24 quietanzato in atti, il certificato non è trascritto e la pratica resta in sospeso. È un controllo procedimentale che dà conto della funzione del tributo come «titolo» per la formalità.
Conseguenze del ritardo: responsabilità del notaio
Il mancato rispetto del termine espone il pubblico ufficiale a duplice responsabilità: (a) disciplinare ex artt. 135 ss. L. 89/1913 (notarile) o ex normativa degli ordini di appartenenza; (b) tributaria, per le sanzioni dell'art. 9 TU 347/1990 (sanzione amministrativa proporzionale del 120%–240% dell'imposta dovuta, riducibile in autoliquidazione). Civilmente, il ritardo può fondare l'azione del cliente per i danni da mancata opponibilità a terzi (vendita doppia, esecuzione su acquisto non trascritto).
Tecnica del MUI e telematizzazione
Dal 2002 i notai usano il modello unico informatico per registrare e trascrivere contestualmente, con invio telematico all'Agenzia delle Entrate. Il MUI ha ridotto drasticamente i tempi di trascrizione (oggi spesso lo stesso giorno dell'atto) e ha integrato l'autoliquidazione delle imposte (registro, ipotecaria, catastale, bolli) in un unico procedimento. Per gli atti complessi (es. donazioni con riserva di usufrutto, atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.), il rispetto del termine resta comunque a carico del professionista.
Atti dall'estero e deposito
Per gli atti ricevuti all'estero (es. compravendita con notaio svizzero o testamento estero), il termine decorre dal deposito presso il notaio italiano. È il momento in cui l'atto entra nel circuito di pubblicità nazionale, previo eventuale apostille (Convenzione dell'Aja 5.10.1961) e traduzione asseverata se redatto in lingua diversa dall'italiano.
Domande frequenti
Entro quanti giorni il notaio deve trascrivere un atto immobiliare?
Trenta giorni dalla data dell'atto (o dal deposito presso un notaio italiano se ricevuto all'estero). In pratica, con il modello unico informatico (MUI), la trascrizione avviene in giornata o entro pochi giorni dal rogito, contestuale alla registrazione.
Quale termine ha il cancelliere per trascrivere una sentenza ex art. 2932 c.c.?
Centoventi giorni dalla data del provvedimento o dalla sua pubblicazione (deposito in cancelleria per le sentenze). Riguarda sentenze costitutive, decreti di trasferimento dell'esecuzione forzata (art. 586 c.p.c.) e altri atti giudiziari soggetti a trascrizione.
Cosa succede se il notaio non rispetta il termine di trenta giorni?
Il notaio incorre in responsabilità disciplinare ex L. 89/1913 e nelle sanzioni amministrative dell'art. 9 TU 347/1990 (120%-240% dell'imposta, riducibili in autoliquidazione). Civilmente, può rispondere dei danni al cliente per mancata opponibilità dell'atto a terzi.