- Le controversie sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- Il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti se illegittimi, senza sospendere il processo.
- In caso di annullamento del licenziamento, il giudice ordina reintegra e indennità fino a 24 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum.
- Per sanzioni disciplinari sproporzionate il giudice può rideterminare la misura, in luogo del semplice annullamento.
- Restano al giudice amministrativo le procedure concorsuali di assunzione e i rapporti di lavoro non privatizzati ex art. 3 TUPI.
- In Cassazione è ammessa la violazione o falsa applicazione del CCNL come motivo autonomo di ricorso.
Art. 63 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 63
In vigore dal 9/5/2001
Controversie relative ai rapporti di lavoro ( Art.68 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito prima dall' art.33 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall' art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall' art.18 del d.lgs n.387 del 1998 )
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. ((Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.)) ((
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. ))
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta
- Articolo 63 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 63 Codice del Consumo: Foro competente
- Articolo 63 Codice della Strada: Traino veicoli
- Articolo 63 Codice di Procedura Civile: Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente
- Articolo 63 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni indizianti
L'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 costituisce la norma cardine del riparto di giurisdizione nel pubblico impiego privatizzato e va letto in combinato con l'art. 69, comma 7, TUPI: dopo il 30 giugno 1998 quasi tutte le liti tra dipendente e amministrazione approdano davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Per il professionista che assiste enti pubblici, sindacati, dirigenti o singoli dipendenti si tratta della prima bussola da consultare quando occorre individuare il giudice competente, l'atto da impugnare e il petitum corretto.
Ambito oggettivo della giurisdizione ordinaria
Sono devolute al giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, TUPI: ministeri, regioni, enti locali, Servizio sanitario nazionale, enti pubblici non economici, scuole, universita, camere di commercio. La devoluzione comprende espressamente l'assunzione, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilita dirigenziale e le indennita di fine rapporto comunque denominate (TFR, TFS, IIS). Cio significa che anche quando l'amministrazione adotta atti formalmente amministrativi - delibere di organico, regolamenti di selezione interna, decreti di conferimento incarico - le contestazioni che coinvolgono diritti soggettivi del dipendente vanno al giudice del lavoro.
Disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto
Il comma 1 introduce uno strumento poco intuitivo per chi viene dal contenzioso amministrativo: il giudice ordinario non annulla l'atto illegittimo della PA, ma lo disapplica nel caso concreto, mantenendo per il resto l'efficacia esterna. L'eventuale impugnazione parallela davanti al TAR non sospende il giudizio: la regola disincentiva strategie dilatorie e impone al difensore di scegliere quale tutela attivare. Per il datore di lavoro pubblico significa che un regolamento interno o un atto di macro-organizzazione, anche se non impugnato in sede amministrativa, puo essere reso inefficace inter partes nel singolo giudizio del lavoro.
Reintegra, indennita e tetto delle 24 mensilita
Il comma 2, nella versione vigente dopo la riforma Madia (D.Lgs. 75/2017), disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo nel pubblico impiego in modo nettamente diverso dal privato: l'annullamento o la dichiarazione di nullita comportano sempre la reintegrazione nel posto, oltre a un'indennita risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile al TFR, dal licenziamento all'effettiva reintegra, nel tetto massimo di 24 mensilita. Da tale somma va dedotto l'aliunde perceptum, cioe quanto il lavoratore ha guadagnato altrove. L'amministrazione e obbligata anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per l'intero periodo. La tutela e dunque piu protettiva di quella ex Jobs Act, perche non e previsto il regime indennitario alternativo: la reintegra e regola, non eccezione.
Rideterminazione della sanzione disciplinare
Il comma 2-bis ha codificato la prassi giurisprudenziale che gia ammetteva la modulazione della sanzione: se il giudice ritiene la misura disciplinare sproporzionata, puo rideterminarla applicando il CCNL e tenendo conto della gravita e dell'interesse pubblico violato. Per il datore pubblico questo significa che l'errore di proporzionalita non comporta necessariamente l'azzeramento della sanzione, ma puo tradursi in una riduzione (es. da licenziamento a sospensione). Per il dipendente, e una leva difensiva da valorizzare quando la sanzione e formalmente legittima nei presupposti ma eccessiva nella misura.
Comportamento antisindacale e contrattazione collettiva
Il comma 3 conferma la competenza ordinaria sulle condotte antisindacali ex art. 28 St. Lav. e sulle controversie relative alla contrattazione collettiva ex art. 40 ss. TUPI promosse da OO.SS., ARAN o amministrazioni. La giurisprudenza ha precisato che rientrano qui anche le contestazioni sull'interpretazione del CCNL applicabile e sulle prerogative sindacali (RSU, permessi, distacchi).
Cosa resta al giudice amministrativo
Il comma 4 ritaglia due isole di giurisdizione amministrativa: le procedure concorsuali per l'assunzione (bandi, ammissioni, esclusioni, graduatorie fino all'approvazione finale) e i rapporti di lavoro non privatizzati elencati all'art. 3 TUPI (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, prefetti, diplomatici, professori universitari). La linea di confine, ribadita dalle SU della Cassazione, e netta: una volta approvata la graduatoria e perfezionato il rapporto, ogni successiva vicenda (anche lo scorrimento) puo ricadere sul giudice ordinario.
Operativita: cosa fare in concreto
Per il dipendente o il dirigente che intende impugnare un atto datoriale (licenziamento, demansionamento, mancato conferimento incarico) il ricorso va proposto al Tribunale in funzione di giudice del lavoro nei termini ex art. 6 L. 604/1966 (60 giorni) per i licenziamenti e nei termini ordinari di prescrizione per le altre pretese. Per l'amministrazione, fondamentale e la cura della motivazione e della proporzionalita degli atti, perche la disapplicazione opera anche d'ufficio e perche il tetto delle 24 mensilita non e una garanzia: e un massimo, non un automatismo. Il comma 5 ricorda infine che il ricorso per cassazione e ammesso anche per violazione o falsa applicazione del CCNL: un motivo autonomo che amplia il sindacato di legittimita rispetto al diritto comune.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 194/2018
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su def.finanze.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
A quale giudice si rivolge un dipendente pubblico licenziato?
Al Tribunale in funzione di giudice del lavoro nel cui circondario ha sede l'ufficio di assegnazione, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento con impugnazione stragiudiziale e ulteriori 180 giorni per il deposito del ricorso.
Il giudice del lavoro puo annullare un regolamento interno della PA?
No, non lo annulla con effetto erga omnes ma lo disapplica nel caso concreto se illegittimo: l'atto resta in vigore ma non produce effetti tra le parti del giudizio.
Quanto puo ottenere un dirigente pubblico reintegrato?
La reintegra nel posto e un'indennita pari alle retribuzioni dal licenziamento alla riassunzione, con tetto di 24 mensilita dell'ultima retribuzione utile al TFR, dedotto quanto guadagnato altrove, oltre ai contributi previdenziali del periodo.
Le controversie sui concorsi pubblici vanno al TAR o al giudice del lavoro?
Vanno al TAR fino all'approvazione della graduatoria finale; dopo, le contestazioni sull'assunzione e sul rapporto, incluso lo scorrimento, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il giudice puo rideterminare una sanzione disciplinare giudicata sproporzionata?
Si, il comma 2-bis lo consente espressamente: in luogo del semplice annullamento il giudice puo applicare una sanzione minore prevista dal CCNL, tenendo conto della gravita del fatto e dell'interesse pubblico leso.