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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 60-bis istituisce presso il Dipartimento Funzione Pubblica il «Nucleo della Concretezza», organismo di verifica dell'efficienza amministrativa.
  • Il Nucleo opera sulla base di un Piano triennale delle azioni concrete, approvato con decreto del Ministro per la PA d'intesa con la Conferenza unificata.
  • Effettua sopralluoghi e visite presso le PA per verificare l'attuazione di norme su organizzazione, trasparenza e digitalizzazione.
  • Di ogni visita e redatto processo verbale con misure correttive e termini di attuazione vincolanti per le amministrazioni statali.
  • I verbali relativi a comuni ed enti locali sono trasmessi al prefetto territorialmente competente.
  • La norma rafforza il presidio statale di controllo sulla qualita gestionale delle PA, in coordinamento con l'Ispettorato di cui all'art. 60.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza

In vigore dal 9/5/2001

1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all' articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Piano contiene: a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei; c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.

3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano di cui al comma

2. A tal fine, in collaborazione con l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma

2. 4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi, può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.

5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente competente.

6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo.

7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari. ((116))

L'art. 60-bis del TUPI, introdotto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. «decreto semplificazioni»), convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, istituisce il Nucleo della Concretezza. Si tratta di un organismo di controllo gestionale interno al Dipartimento della Funzione Pubblica, pensato per dare attuazione alla cd. «Legge Concretezza» (L. 56/2019, sull'efficienza della pubblica amministrazione). La norma e una risposta operativa al problema cronico dell'attuazione: molte buone leggi non producono effetti reali perche le amministrazioni non le applicano, o le applicano in modo disomogeneo.

Inquadramento normativo

L'art. 60-bis va letto in connessione con l'art. 60 TUPI, che prevede l'Ispettorato della Funzione Pubblica, e con l'Unita per la semplificazione e la qualita della regolazione (art. 1, comma 22-bis, D.L. 181/2006). Il legislatore non sopprime questi organismi ma aggiunge un nuovo presidio operativo, specificamente focalizzato sull'esecuzione di misure di efficienza. Lo strumento centrale e il Piano triennale delle azioni concrete, approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza unificata per la parte regionale e locale (art. 8 D.Lgs. 281/1997). Il Piano enuclea tre direttrici: i) corretta applicazione delle norme su organizzazione, trasparenza e digitalizzazione; ii) azioni per incrementare l'efficienza, anche con riferimento ai fondi strutturali UE; iii) modalita di svolgimento delle attività verso regioni, enti del SSN ed enti locali.

Operativita del Nucleo

Il Nucleo opera attraverso sopralluoghi e visite ispettive. La differenza rispetto all'Ispettorato dell'art. 60 sta nella prospettiva: l'Ispettorato verifica la legalita del comportamento dei dipendenti e dei dirigenti (assenze, incompatibilita, incarichi extra); il Nucleo verifica la gestione organizzativa, l'organizzazione degli uffici, la digitalizzazione, l'attuazione di obblighi normativi specifici. Concretamente, in un comune o in una ASL, il Nucleo puo accertare ad esempio se siano stati pubblicati gli atti previsti dal D.Lgs. 33/2013 (trasparenza), se sia operativo lo SPID, se le procedure di pagamento siano digitalizzate, se i tempi medi dei procedimenti siano rispettati.

Il processo verbale e le misure correttive

Il comma 4 disciplina la formalizzazione delle attività ispettive. Di ogni visita e redatto processo verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione, che da conto delle rilevazioni eseguite, della documentazione visionata, delle richieste avanzate e degli eventuali chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene le misure correttive proposte e, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali, il termine entro cui attuarle. Entro tre giorni l'amministrazione puo formulare osservazioni e produrre documenti. Il comma 5 prevede una doppia comunicazione per i verbali relativi a enti locali: oltre all'amministrazione visitata, copia e trasmessa al prefetto, il quale puo attivare i propri poteri di vigilanza ai sensi del TUEL.

Effetti vincolanti differenziati

La norma distingue nettamente tra amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali (per i quali le misure correttive sono vincolanti entro il termine fissato dal verbale, in coerenza con il Piano triennale) ed enti locali e regionali (per i quali il rapporto e di tipo collaborativo, in attuazione del principio di leale collaborazione e dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta, art. 114 e 117 Cost.). Le PA destinatarie devono comunicare al Nucleo l'avvenuta attuazione entro quindici giorni dall'esecuzione delle misure.

Rischi e responsabilita

L'inosservanza del termine assegnato dal Nucleo (per le amministrazioni statali) puo costituire elemento di valutazione negativa in sede di responsabilita dirigenziale (art. 21 TUPI), con possibili effetti sulla retribuzione di risultato e sul rinnovo dell'incarico. Per gli enti locali la mancata attuazione delle raccomandazioni puo attivare poteri prefettizi e segnalazioni alla Corte dei conti, soprattutto se la disorganizzazione si traduce in spreco di risorse o in danno all'utenza. Il dirigente che riceve un verbale del Nucleo dovrebbe gestirlo come un atto di natura quasi-giurisdizionale: leggere con attenzione le contestazioni, formulare osservazioni motivate nei tre giorni, predisporre un piano di azione documentato e tracciato. La produzione probatoria fornita in sede di osservazioni puo essere decisiva per evitare contestazioni successive.

Coordinamento con altre forme di controllo

Il Nucleo non sostituisce ne ANAC (art. 1, L. 190/2012), ne la Corte dei conti, ne gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) ex art. 14 D.Lgs. 150/2009. Ne deriva una sovrapposizione di controlli che richiede coordinamento. In molte amministrazioni la prassi consolidata e affidare al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) l'interfaccia con il Nucleo, costruendo un dossier unico che possa rispondere anche alle richieste di altri organi di controllo.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Cosa controlla il Nucleo della Concretezza?

Verifica l'attuazione concreta delle norme su organizzazione, trasparenza, digitalizzazione e gestione delle PA, oltre alla conformita dell'attività amministrativa ai principi di imparzialita e buon andamento ex art. 97 Cost.

Le misure correttive del Nucleo sono vincolanti?

Sono vincolanti per le amministrazioni statali, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali, entro i termini fissati nel verbale. Per regioni ed enti locali operano in regime collaborativo, nel rispetto dell'autonomia costituzionale.

Cosa puo fare il dirigente che riceve un verbale del Nucleo?

Nei tre giorni successivi puo formulare osservazioni scritte e produrre documentazione ulteriore. Predisporre un piano d'azione documentato e dimostrare la tempestiva attuazione delle misure e fondamentale per evitare responsabilita.

Perche i verbali relativi agli enti locali vanno anche al prefetto?

Il comma 5 prevede questa doppia trasmissione per consentire al prefetto di attivare, se del caso, i poteri di vigilanza previsti dal TUEL e di coordinare gli interventi statali sul territorio.

Il Nucleo della Concretezza sostituisce ANAC o l'Ispettorato dell'art. 60?

No, opera in parallelo. L'Ispettorato verifica i comportamenti individuali (assenze, incompatibilita); ANAC presidia trasparenza e anticorruzione; il Nucleo verifica l'efficacia gestionale e l'attuazione delle riforme amministrative.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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