- L'art. 35 bis TUPI introduce cause di incompatibilità per i dipendenti pubblici condannati per delitti contro la PA (Capo I, Titolo II, Libro II c.p.).
- Il divieto si applica anche in caso di sentenza non passata in giudicato (presunzione di pericolosità anticipata).
- I condannati non possono far parte di commissioni concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, anche con compiti di segreteria.
- Non possono essere assegnati a uffici che gestiscono risorse finanziarie, appalti, sovvenzioni o vantaggi economici.
- Non possono partecipare a commissioni per la scelta del contraente in appalti o concessioni di benefici economici.
- La norma integra le leggi e i regolamenti su composizione di commissioni e nomina di segretari, con finalità di prevenzione della corruzione.
Art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo
In vigore dal 9/5/2001
((
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale : a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari))
Inquadramento sistematico
L'art. 35 bis TUPI, introdotto dalla L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), costituisce una delle misure di prevenzione amministrativa della corruzione di natura anticipatoria: opera già al momento della pendenza del procedimento penale con sentenza non definitiva, in deroga al principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost., motivata da esigenze di prevenzione e di tutela dell'immagine e del buon andamento dell'amministrazione.
La norma si coordina con il sistema di prevenzione della corruzione delineato dalla stessa L. 190/2012, con il D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi) e con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) elaborato dall'ANAC. Si tratta di un divieto oggettivo che opera a prescindere da valutazioni discrezionali dell'amministrazione: se ricorre il presupposto della condanna (anche non definitiva) per uno dei reati del Capo I, Titolo II, Libro II c.p. (delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, dall'art. 314 c.p. al 360 c.p.), scatta automaticamente il divieto.
Perimetro oggettivo del divieto
Il divieto si articola in tre fattispecie complementari, tutte legate alla gestione di risorse pubbliche o di processi selettivi:
a) Commissioni concorsuali: il condannato non può far parte, neppure con compiti di segreteria, delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi. La ratio è duplice: evitare che il selezionatore in condizione di scarsa affidabilità reputazionale falsi l'esito del concorso, e tutelare l'immagine di imparzialità della selezione. Il divieto si estende ai compiti di segreteria perché anche il segretario può influire materialmente sulle procedure (raccolta plichi, ricezione domande, gestione anonimato).
b) Uffici gestione risorse: divieto di assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici che gestiscono risorse finanziarie, acquisiscono beni, servizi e forniture, concedono sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, o attribuiscono vantaggi economici. È il nocciolo duro della misura: si tratta delle attività più esposte al rischio corruttivo secondo le aree del PNA (gestione patrimoniale, contratti pubblici, contributi economici).
c) Commissioni di scelta del contraente: divieto di partecipazione alle commissioni per appalti, concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere. La norma anticipa e completa la disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) in materia di composizione delle commissioni giudicatrici e di cause di esclusione dei commissari.
Profili applicativi
L'amministrazione deve attivare procedure di verifica delle condizioni soggettive dei dipendenti chiamati a comporre commissioni o ad essere assegnati a uffici sensibili. Lo strumento tipico è l'autodichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 sull'assenza di condanne per i reati indicati, con verifiche a campione tramite richiesta al casellario giudiziale. La presenza di una sentenza non definitiva impone all'amministrazione un'azione tempestiva: rimozione dalla commissione o trasferimento ad altro ufficio non sensibile.
Il dipendente che taccia la condanna in sede di autodichiarazione si espone a responsabilità penale per dichiarazione mendace (artt. 75 e 76 DPR 445/2000) e a responsabilità disciplinare per violazione del Codice di comportamento (DPR 62/2013). Il dirigente che, conoscendo la condanna, non rimuova il dipendente dall'incarico incompatibile è esposto a sua volta a responsabilità disciplinare e a profili erariali per i danni reputazionali subiti dall'amministrazione.
Coordinamento con il D.Lgs. 39/2013
L'art. 35 bis TUPI si distingue dalla disciplina dell'inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi del D.Lgs. 39/2013, che opera con riferimento agli incarichi di vertice e prevede vincoli più articolati (durate, casi di sospensione, conferenze di servizi). L'art. 35 bis ha invece un perimetro più ampio in termini di funzioni interessate (anche ruoli istruttori non apicali) ma più ristretto in termini di reati rilevanti (solo Capo I, Titolo II, Libro II c.p.).
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quali sono i reati che fanno scattare il divieto dell'art. 35 bis TUPI?
I reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, cioè i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p.), tra cui peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e simili.
Il divieto opera anche prima del passaggio in giudicato della sentenza?
Sì. La norma è espressamente anticipatoria: opera già in presenza di sentenza non passata in giudicato, in deroga al principio di presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost., per esigenze di prevenzione della corruzione e di tutela dell'immagine della PA.
Il dipendente può limitarsi a non far parte di commissioni ma rimanere nell'ufficio?
No, se l'ufficio rientra tra quelli sensibili indicati dalla norma (gestione risorse finanziarie, appalti, sovvenzioni, vantaggi economici). In tal caso l'amministrazione deve trasferire il dipendente a un ufficio non sensibile, anche in via temporanea, per tutto il tempo in cui permane la causa ostativa.
Come si accertano le condizioni soggettive richieste dall'art. 35 bis?
Mediante autodichiarazione del dipendente ex art. 47 DPR 445/2000, integrata da verifiche a campione tramite richiesta al casellario giudiziale. L'autodichiarazione mendace espone a responsabilità penale (artt. 75 e 76 DPR 445/2000) e disciplinare.
Quale responsabilità ha il dirigente che non rimuove il dipendente colpito dal divieto?
Risponde a titolo disciplinare per violazione dell'art. 35 bis TUPI e del Codice di comportamento (DPR 62/2013) e può essere chiamato a rispondere a titolo erariale per i danni patrimoniali e reputazionali subiti dall'amministrazione in conseguenza dell'omissione.