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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'assunzione nelle PA avviene tramite procedure selettive di accertamento della professionalita o avviamento da liste di collocamento.
  • Le procedure devono assicurare pubblicita, imparzialita, economicita, celerita e pari opportunita tra lavoratrici e lavoratori.
  • Le commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti, mai da rappresentanti politici, sindacali o membri degli organi di indirizzo.
  • Sono previste assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 per i disabili e chiamata diretta per familiari di vittime del servizio o del terrorismo.
  • Possono essere richiesti titoli di dottorato, master di secondo livello o contratti di ricerca per profili di alta specializzazione.
  • Il decentramento delle procedure e l'uso di sistemi automatizzati di preselezione sono incentivati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 35

In vigore dal 9/5/2001

Reclutamento del personale ( Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituiti prima dall' art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall' art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998 , successivamente modificati dall' art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993 , aggiunto dall' art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000 )

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 , e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ; (81) (80) (84) e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all' articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell' articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 . Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 .

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218 . A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. (68) (78) (82) (84) (129)(136) ((140))

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo

36. 4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità. (136)

4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. (136)

4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM. (136)

4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione. (136)

4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter: a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies; b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 . Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve; c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ; d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo

35-quater. (136)

4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. (136)

5. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69 . La Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. 5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell' articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125 . 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (60) (68)

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. Espletata la verifica di cui all' articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 . (27) (124)

5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma

5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.

5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all' articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 , e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

L'art. 35 del TUPI codifica i principi del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni: norma fondamentale che traduce in regole operative il precetto costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso (art. 97, comma 4, Cost.). Per il professionista che assiste candidati, commissioni o amministrazioni e la mappa di riferimento per ogni questione di legittimita di un bando, di una graduatoria o di una procedura selettiva.

Inquadramento e principi costituzionali

La regola e netta: l'assunzione nelle PA avviene con contratto individuale di lavoro a seguito di procedure selettive che garantiscano l'accesso dall'esterno e l'accertamento della professionalita richiesta. Il principio costituzionale del concorso pubblico - presidio di imparzialita, buon andamento ed eguaglianza nell'accesso - ammette deroghe solo se ragionevolmente giustificate da esigenze peculiari (Corte cost., orientamento costante). L'avviamento dalle liste di collocamento per profili che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo costituisce eccezione legittima, basata su criteri oggettivi (graduatoria territoriale di disoccupazione) anziche concorsuali.

Le assunzioni obbligatorie e la chiamata diretta

Il comma 2 disciplina due circuiti di assunzione non concorsuale. Il primo riguarda le categorie protette ex L. 68/1999: l'assunzione avviene per chiamata numerica dalle liste di collocamento mirato, previa verifica della compatibilita dell'invalidita con le mansioni. Il secondo concerne il coniuge superstite e i figli del personale delle Forze armate, dell'ordine, Vigili del fuoco e Polizia municipale deceduto in servizio, nonche delle vittime del terrorismo e della criminalita organizzata ex L. 466/1980: per costoro e prevista la chiamata diretta nominativa, una forma di tutela rafforzata che il legislatore ha mantenuto anche dopo le riforme piu rigorose dell'accesso al pubblico impiego.

I sei principi delle procedure concorsuali

Il comma 3 elenca i cardini operativi delle selezioni: (a) adeguata pubblicita del bando e modalita che garantiscano imparzialita, economicita e celerita - oggi attuata anche tramite portale unico inPA; (b) meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica dei requisiti attitudinali e professionali; (c) rispetto delle pari opportunita tra lavoratrici e lavoratori, in coerenza con il Codice delle pari opportunita (D.Lgs. 198/2006); (d) decentramento delle procedure di reclutamento, per avvicinare la selezione al territorio e alla concreta esigenza dell'ufficio; (e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra funzionari, docenti ed estranei, con divieto rigoroso per componenti degli organi di indirizzo politico, rappresentanti sindacali o designati da OO.SS. e associazioni professionali; (e-ter) possibilita di richiedere titoli post-laurea (dottorato, master di II livello, contratti di ricerca biennali ex art. 22 L. 240/2010) per profili di alta specializzazione, con vincolo di pertinenza tra titolo e profilo del concorso.

La composizione delle commissioni

La lettera e) merita attenzione particolare perche la sua violazione e tra le cause piu frequenti di annullamento delle graduatorie. I componenti devono essere esperti di provata competenza nelle materie del concorso; non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ne ricoprire cariche politiche elettive, ne essere rappresentanti o designati da OO.SS. o associazioni professionali. La giurisprudenza amministrativa applica con rigore queste incompatibilita: la presenza anche di un solo componente in conflitto vizia l'intera procedura. Per la PA che bandisce un concorso e dunque cruciale documentare requisiti, dichiarazioni di assenza di incompatibilita e curricula dei commissari.

Sistemi automatizzati e preselezione

L'art. 35, lett. a), incentiva l'uso di sistemi automatizzati per la preselezione: test cognitivi, prove a risposta multipla automatizzate, valutazione di curricula con algoritmi. Si tratta di strumenti utili ma delicati: la giurisprudenza richiede tracciabilita, trasparenza dell'algoritmo e possibilita di sindacato giurisdizionale. Il candidato ha diritto di conoscere i criteri della preselezione e di contestarne l'esito; la PA deve documentare il funzionamento del sistema e l'assenza di discriminazioni indirette.

Profili di alta specializzazione

La lettera e-ter consente di richiedere titoli post-laurea per profili che richiedono alta specializzazione: dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello o contratti di ricerca biennali. La norma e particolarmente rilevante per profili tecnici (ricerca, transizione digitale, energetica, sanita), dove il titolo post-laurea e indicatore di competenza specialistica difficile da apprezzare con la sola prova scritta. Il bando deve individuare le aree dei settori scientifico-disciplinari pertinenti al profilo, evitando formulazioni generiche che esporrebbero al contenzioso.

Operativita: cosa fare in caso di contestazione

Il contenzioso sulle procedure concorsuali appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, TUPI. I motivi piu frequenti sono: vizio di composizione della commissione, violazione delle regole di pubblicita, errore manifesto nella valutazione, disparita di trattamento, mancanza di trasparenza nei criteri. Il candidato deve impugnare nei termini brevi del rito appalti pubblici/concorsi (60 o 30 giorni a seconda dell'atto), con istanza cautelare di sospensione qualora l'amministrazione si appresti a procedere allo scorrimento o all'assunzione dei vincitori.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Quali sono le modalita di assunzione nelle pubbliche amministrazioni?

Procedure selettive per i profili che richiedono accertamento di professionalita e avviamento dalle liste di collocamento per profili con requisito di sola scuola dell'obbligo; in via residuale assunzioni obbligatorie e chiamate dirette.

Chi puo far parte di una commissione di concorso pubblico?

Solo esperti di provata competenza nelle materie del concorso; sono vietati componenti dell'organo politico, cariche elettive, rappresentanti sindacali o designati da OO.SS. e associazioni professionali.

Le PA possono richiedere il dottorato di ricerca come requisito?

Si, per profili di alta specializzazione la lettera e-ter consente di richiedere dottorato di ricerca, master di II livello o due anni di contratti di ricerca ex art. 22 L. 240/2010, in aree pertinenti al profilo.

Si possono usare test automatizzati nelle preselezioni concorsuali?

Si, la legge incentiva l'uso di sistemi automatizzati per garantire economicita e celerita, ma la PA deve assicurare trasparenza dell'algoritmo, tracciabilita dei risultati e non discriminazione.

A quale giudice si impugna l'esclusione da un concorso pubblico?

Al giudice amministrativo (TAR competente) ex art. 63, comma 4, TUPI, nei termini brevi del rito sui concorsi; e possibile chiedere sospensiva cautelare per evitare lo scorrimento della graduatoria.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.