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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 34 TUPI disciplina la gestione del personale in disponibilità collocato in elenchi appositi secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto.
  • Per le amministrazioni statali ed enti pubblici non economici nazionali l'elenco è gestito dal Dipartimento funzione pubblica; per le altre PA dalle strutture regionali e provinciali ex D.Lgs. 469/1997.
  • Gli elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale, garantendo trasparenza ai cittadini e alle altre PA potenzialmente interessate alla ricollocazione.
  • Il personale in disponibilità ha diritto all'indennità ex art. 33, comma 8 TUPI (80% dello stipendio per max 24 mesi).
  • Il rapporto si risolve definitivamente al termine del periodo massimo di indennità o dopo due rinunce a proposte di assegnazione ex art. 34 bis.
  • È prevista la ricollocazione volontaria nei sei mesi anteriori alla scadenza, anche in qualifica o area inferiore di un solo livello.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 34 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Gestione del personale in disponibilità

In vigore dal 9/5/2001

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma

3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma

2. 3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articoLo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma

8. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata)) . Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all' articolo 2103 del codice civile , nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma

8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo

30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale. in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ,)) sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco ((e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti)) . I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma

5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo

23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

Inquadramento e funzione

L'art. 34 TUPI regola la fase di transizione del dipendente pubblico in eccedenza dall'amministrazione di provenienza alla ricollocazione presso un'altra PA o, in mancanza, alla cessazione definitiva del rapporto. La disposizione si lega indissolubilmente all'art. 33 TUPI (eccedenze di personale e procedure di mobilità) e all'art. 34 bis (procedure di mobilità d'ufficio): è il segmento finale del sistema di gestione delle eccedenze nel pubblico impiego italiano, sistema che ambisce a contemperare la tutela del lavoratore con la razionalizzazione dell'organizzazione.

Architettura del sistema di disponibilità

Il personale collocato in disponibilità ex art. 33 TUPI è iscritto in elenchi tenuti secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto. Vige una doppia competenza: per il personale dello Stato, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici nazionali la gestione è centrale, in capo al Dipartimento funzione pubblica, che si avvale anche delle strutture regionali e provinciali per il lavoro (Centri per l'Impiego ex D.Lgs. 469/1997, oggi confluiti nel sistema ANPAL e nelle agenzie regionali). Per il personale di Regioni, enti locali e enti del SSN la gestione è decentrata presso le strutture regionali e provinciali, con coordinamento mediante leggi regionali.

La pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale (comma 3 bis, introdotto dal D.Lgs. 75/2017) risponde al principio di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e consente alle PA con vacanze di organico di consultare le disponibilità e attivare procedure di mobilità ex art. 34 bis prima di indire nuovi concorsi (principio di preferenza per il personale in disponibilità).

Trattamento economico e durata

Il personale in disponibilità ha diritto all'indennità prevista dall'art. 33, comma 8, TUPI, pari all'80% dello stipendio in godimento al momento del collocamento, esclusa l'indennità integrativa speciale, per una durata massima di 24 mesi. La spesa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza fino al trasferimento ad altra PA o al raggiungimento del periodo massimo. Gli oneri previdenziali (contributi pensionistici) sono interamente a carico dell'amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di disponibilità, garantendo continuità contributiva e di anzianità.

Cessazione del rapporto

Il comma 4 individua due cause di risoluzione definitiva del rapporto: il raggiungimento del periodo massimo di indennità (24 mesi) senza ricollocazione, e la rinuncia o doppia non accettazione dell'assegnazione disposta ai sensi dell'art. 34 bis nell'ambito della provincia indicata dal dipendente. Si tratta di una novità della riforma Madia (D.Lgs. 75/2017), volta a evitare comportamenti opportunistici di dipendenti che rifiutino sistematicamente le proposte di ricollocazione confidando nel decorso del tempo.

Ricollocazione volontaria nei sei mesi anteriori

Una specifica disciplina riguarda l'istanza di ricollocazione che il dipendente può presentare nei sei mesi anteriori alla scadenza del termine di indennità. L'istanza può riguardare anche posti vacanti in qualifica o posizione economica inferiore della stessa area o categoria, o in area/categoria inferiore di un solo livello per ciascuna fattispecie. È una deroga espressa all'art. 2103 c.c. (divieto di demansionamento), giustificata dalla finalità di ampliare le opportunità di ricollocazione e di evitare la perdita definitiva dell'impiego.

Il dipendente ricollocato in qualifica inferiore mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria qualifica originaria attraverso le procedure di mobilità volontaria ex art. 30 TUPI, in una sorta di tutela della carriera potenziale. La ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine di indennità.

Considerazioni operative

Per il datore pubblico la gestione del personale in disponibilità richiede coordinamento puntuale tra ufficio personale, ufficio bilancio e funzione pubblica/strutture regionali. È prassi prudente attivare già nei primi mesi di disponibilità le procedure ex art. 34 bis per cercare opportunità di ricollocazione, e monitorare l'avvicinarsi della scadenza per gestire correttamente la cessazione del rapporto. Sul piano contrattuale il personale in disponibilità mantiene diritti accessori (ferie maturate prima del collocamento, TFR/TFS) che vanno liquidati al momento dell'eventuale cessazione definitiva.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Chi gestisce gli elenchi del personale pubblico in disponibilità?

Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici nazionali è il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Per le altre PA (Regioni, enti locali, SSN) la gestione è decentrata presso le strutture regionali e provinciali per il lavoro ex D.Lgs. 469/1997.

Per quanto tempo si percepisce l'indennità di disponibilità?

Per un massimo di 24 mesi, pari all'80% dello stipendio in godimento al momento del collocamento (escluso il trattamento accessorio). Decorso il periodo massimo senza ricollocazione, il rapporto di lavoro si risolve definitivamente ai sensi dell'art. 34, comma 4.

Il dipendente in disponibilità può accettare un posto in qualifica inferiore?

Sì. Nei sei mesi anteriori alla scadenza del termine può presentare istanza di ricollocazione anche in qualifica o area inferiore di un solo livello, in deroga all'art. 2103 c.c. Mantiene comunque il diritto di rientrare successivamente nella qualifica originaria tramite mobilità volontaria ex art. 30.

Cosa accade se il dipendente rifiuta due proposte di assegnazione?

Il rapporto di lavoro si risolve definitivamente, anche prima del raggiungimento del periodo massimo di 24 mesi di indennità, qualora il dipendente rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ex art. 34 bis nell'ambito della provincia da lui indicata.

Gli oneri previdenziali del personale in disponibilità chi li paga?

Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento sono interamente corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo di disponibilità, garantendo continuità contributiva ai fini pensionistici e di TFR/TFS.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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