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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 30 TUPI disciplina la mobilita volontaria, ossia il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni pubbliche diverse.
  • Le PA possono coprire posti vacanti accogliendo domande di trasferimento di dipendenti di qualifica corrispondente in servizio presso altre amministrazioni.
  • L'assenso dell'amministrazione cedente e richiesto solo in casi tassativi (posizione infungibile, servizio inferiore a 3 anni, carenza organico oltre il 20%).
  • L'amministrazione di destinazione pubblica un bando con requisiti e competenze richiesti per almeno 30 giorni sul proprio sito istituzionale.
  • Per le dipendenti vittime di violenza di genere il trasferimento e agevolato con specifiche tutele.
  • L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione del personale trasferito, anche tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 30 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 30

In vigore dal 9/5/2001

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ( Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall' art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999 )

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36 . (65) (76) 1.1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 . Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo

35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. (114)

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile . Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e

2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e

2. 2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 . Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e

2. 2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

2-bis. ((A decorrere dall'anno 2026,)) Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri ((, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)) , destinano alle procedure di mobilità di cui al ((presente articolo)) una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali ((impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale,)) provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ((ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti)) che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che ((abbiano conseguito)) una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. ((Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis)) . Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento ((,)) assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del ((Piano integrato di attività e organizzazione)) relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente ((…)) al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.(52) (60) (74) (76) (78) (103)

L'art. 30 del TUPI disciplina uno degli istituti piu strategici del rapporto di lavoro pubblico: la mobilita volontaria, ossia il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni diverse, su domanda dell'interessato. La norma persegue una duplice finalita: i) consentire alle PA di reperire risorse qualificate gia formate, riducendo costi e tempi del reclutamento esterno; ii) riconoscere ai dipendenti pubblici una mobilita professionale e geografica che rappresenta uno dei pochi strumenti di valorizzazione delle loro aspettative all'interno del sistema pubblico.

Inquadramento normativo

La disciplina dell'art. 30 affonda le radici nell'art. 33 del D.Lgs. 29/1993 ed e stata oggetto di numerose modifiche, da ultimo con il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 («decreto PNRR-2», conv. L. 79/2022) e con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. L'evoluzione ha mostrato un'oscillazione: liberalizzazioni per favorire la mobilita (eliminazione progressiva dell'assenso obbligatorio della cedente) e tutele per le amministrazioni di partenza, soprattutto quelle piccole, esposte al rischio di svuotamento degli organici.

Presupposti del passaggio diretto (comma 1)

Il passaggio diretto richiede: i) un posto vacante in organico presso l'amministrazione di destinazione; ii) qualifica corrispondente del dipendente che fa domanda (corrispondenza tra area/categoria di provenienza e quella di destinazione); iii) domanda dell'interessato. L'assenso dell'amministrazione cedente non e piu la regola: e richiesto solo in casi tassativi: posizione dichiarata motivatamente infungibile dalla cedente, dipendente assunto da meno di tre anni, mobilita che determini una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente. L'amministrazione cedente puo inoltre differire fino a 60 giorni il trasferimento per motivate esigenze organizzative.

Per le piccole realta (aziende e enti del SSN ed enti locali fino a 100 dipendenti) l'assenso e sempre richiesto, in quanto la perdita di una unita ha impatto maggiore proporzionalmente. Il personale della scuola e sottratto alla disciplina generale e segue norme proprie. Vi e poi una regola speciale (sperimentale) per il trasferimento tra sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali: l'assenso della cedente non e richiesto se la destinazione ha una percentuale di posti vacanti superiore alla cedente, con trasferimento entro 2 mesi dalla richiesta.

Soglie modulate per enti locali (comma 1.1)

Per gli enti locali, il legislatore ha calibrato la percentuale del 20% in funzione della dimensione: 5% per enti tra 101 e 250 dipendenti; 10% per enti fino a 500 dipendenti. La percentuale e calcolata all'esito della mobilita e riferita alla dotazione organica. Si tratta di una scelta proporzionata: piu piccolo e l'ente, piu basso e l'impatto tollerato.

Bando di mobilita e trasparenza

L'amministrazione di destinazione, fissati preventivamente i requisiti e le competenze, pubblica un bando sul proprio sito istituzionale per almeno trenta giorni, con indicazione dei posti da ricoprire e dei requisiti richiesti. Il bando deve essere espressione delle effettive esigenze organizzative (collegate al Piano triennale dei fabbisogni di personale, art. 6 TUPI). La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato un controllo penetrante sulla coerenza tra bando, competenze richieste e profilo selezionato; sono frequenti annullamenti per requisiti «su misura» o motivazioni elusive.

Riqualificazione e Scuola nazionale dell'amministrazione (comma 1-bis)

L'amministrazione di destinazione deve provvedere alla riqualificazione dei dipendenti trasferiti, eventualmente avvalendosi della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) per percorsi specifici o settoriali. La norma riconosce che il passaggio puo comportare cambiamento di mansioni o di contesto amministrativo. La riqualificazione e elemento essenziale di una mobilita efficace, ma e attuata senza nuovi oneri.

Tutela per le vittime di violenza di genere (comma 1-ter)

La dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione (debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza), puo presentare domanda di trasferimento ad altra PA ubicata in comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Si tratta di una tutela rinforzata: la mobilita diventa uno strumento di protezione personale, e l'amministrazione di destinazione e tenuta a valutare con favore la domanda. La regola e coerente con la Convenzione di Istanbul e con le politiche statali di contrasto alla violenza di genere.

Profili operativi e responsabilita

Per il dipendente che intenda trasferirsi: presentare domanda dopo la pubblicazione del bando, verificare la corrispondenza di qualifica, valutare profili previdenziali e retributivi (la mobilita comporta passaggio al CCNL del comparto di destinazione, che puo avere effetti su trattamenti accessori). Per il dirigente che gestisce la procedura: verificare la conformita del bando alle esigenze del PTFP, motivare la scelta del candidato, evitare requisiti elusivi, garantire trasparenza. Il dirigente che concluda la procedura in modo viziato (es. requisiti tarati su un singolo dipendente) puo essere chiamato a rispondere di responsabilita dirigenziale e amministrativo-contabile.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Devo chiedere l'autorizzazione al mio ente prima di partecipare a una mobilita?

L'assenso dell'amministrazione cedente non e piu la regola generale. E richiesto solo in casi specifici: posizione infungibile, servizio inferiore a tre anni, carenza organico superiore al 20% (o soglie minori per piccoli enti locali) e enti del SSN/locali fino a 100 dipendenti.

Quali requisiti deve avere il bando di mobilita?

Deve essere pubblicato sul sito istituzionale per almeno 30 giorni, indicare i posti da ricoprire, i requisiti necessari e le competenze richieste, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale.

L'amministrazione di destinazione deve formare il dipendente trasferito?

Si, il comma 1-bis impone la riqualificazione, eventualmente tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione. L'attuazione avviene con risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

E prevista una tutela per le dipendenti vittime di violenza?

Si, il comma 1-ter consente alla dipendente inserita in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali di chiedere il trasferimento ad altra PA in comune diverso dalla residenza, anche prescindendo dai consueti requisiti.

Posso essere differito nel trasferimento dall'amministrazione di provenienza?

Si, per motivate esigenze organizzative l'amministrazione cedente puo differire il passaggio fino a 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di mobilita, ma solo nei casi in cui il suo assenso e richiesto dalla norma.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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