- L'art. 6-ter TUPI prevede l'adozione di linee di indirizzo per orientare le PA nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale ex art. 6 comma 2.
- Le linee sono definite con decreti non regolamentari del Ministro per la PA, di concerto con il MEF, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
- Le linee riguardano fabbisogni prioritari, nuovi profili professionali (transizione digitale ed ecologica, gestione bandi e finanziamenti europei) e competenze emergenti.
- Per regioni, enti regionali, SSN ed enti locali i decreti sono adottati previa intesa in Conferenza unificata; per il SSN anche con il Ministro della salute.
- Il mancato invio dei contenuti del piano dei fabbisogni preclude alle amministrazioni la facoltà di procedere ad assunzioni.
Art. 6 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale)
In vigore dal 9/5/2001
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, ((competenze e capacità del personale)) da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione ((e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti)) .
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
60. 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 . Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma
1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma
3. ((114))
L'articolo 6-ter del TUPI rappresenta lo strumento di coordinamento centrale della politica del personale pubblico, attraverso l'individuazione di linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale. La norma, introdotta dal d.lgs. 75/2017 (cd. Riforma Madia) e successivamente integrata anche in chiave PNRR, articola un sistema di programmazione che assicura coerenza tra fabbisogni delle singole amministrazioni e priorità strategiche nazionali.
Inquadramento normativo e funzione
L'art. 6-ter va letto in stretto raccordo con l'art. 6 TUPI, che impone alle PA la redazione triennale del Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP), oggi confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ex art. 6 d.l. 80/2021. Le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter rappresentano la cornice metodologica entro cui le amministrazioni devono muoversi nella programmazione, garantendo:
Procedimento di adozione (comma 1)
Le linee di indirizzo sono adottate con decreti di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il MEF. La scelta del decreto non regolamentare è funzionale alla snellezza procedurale: si tratta di atti di indirizzo politico-amministrativo, non di norme generali e astratte. I decreti definiscono linee guida da utilizzare nei Piani dei Fabbisogni di Personale ex art. 6 comma 2 TUPI, con particolare riguardo a:
Quest'ultimo riferimento, integrato in chiave PNRR, riflette la centralità della capacità progettuale della PA per l'utilizzo dei fondi europei (Recovery, Coesione, Horizon Europe).
Sistema informativo e flusso dati (comma 2)
Le linee di indirizzo sono definite sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 60 TUPI. Si chiude così un circuito virtuoso: i dati raccolti tramite Conto Annuale e Monitoraggio trimestrale alimentano le politiche nazionali del personale, che a loro volta orientano i piani delle singole amministrazioni.
Coordinamento con autonomie territoriali e SSN (comma 3)
Il comma 3 disciplina il coordinamento istituzionale:
L'intesa è strumento più forte del semplice parere: implica una vera concertazione tra Stato e autonomie territoriali, in coerenza con il riparto di competenze ex art. 117 Cost..
Acquisizione dei dati (comma 4)
Il comma 4 prevede che le modalità di acquisizione dei dati del personale ex art. 60 TUPI siano implementate per consentire la rilevazione di:
Si tratta di un'evoluzione del Conto Annuale verso una contabilità delle competenze, funzionale alla mappatura del capitale umano della PA.
Obblighi comunicativi e sanzione (comma 5)
Il comma 5 contiene la previsione più rilevante sul piano operativo: ciascuna amministrazione comunica al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni e gli aggiornamenti annuali. La comunicazione dei contenuti dei piani deve avvenire entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. Si tratta di una sanzione drastica: il mancato adempimento informativo paralizza l'attività assunzionale, anche se i fabbisogni sono già finanziati e l'iter concorsuale potenzialmente avviato.
Misure correttive in caso di squilibri (comma 6)
Qualora il monitoraggio del MEF rilevi incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la PA, di concerto con il MEF, adotta misure correttive delle linee di indirizzo. Per regioni, SSN ed enti locali, le misure correttive sono adottate previa intesa in Conferenza unificata.
Profili operativi per il personale delle PA
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Cosa sono le linee di indirizzo ex art. 6-ter TUPI?
Sono atti di indirizzo adottati con decreti non regolamentari del Ministro per la PA, di concerto con il MEF, che orientano le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale ex art. 6 comma 2 TUPI. Riguardano fabbisogni prioritari ed emergenti, nuovi profili professionali per la transizione digitale ed ecologica, competenze per la gestione di bandi e finanziamenti nazionali ed europei.
Quali soggetti istituzionali partecipano alla definizione delle linee di indirizzo?
L'adozione spetta al Ministro per la PA di concerto con il MEF. Per regioni, enti regionali, SSN ed enti locali è richiesta l'intesa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 comma 6 L. 131/2003. Per le aziende ed enti del SSN è richiesto anche il concerto con il Ministro della salute. Le linee sono definite anche sulla base dei dati del sistema informativo del personale del MEF-RGS.
Cosa succede se un'amministrazione non comunica il piano dei fabbisogni di personale?
Il comma 5 dell'art. 6-ter prevede che la comunicazione dei contenuti del piano debba avvenire entro 30 giorni dall'adozione. In assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni. Si tratta di una sanzione drastica che paralizza la facoltà assunzionale a prescindere dalla disponibilità finanziaria e dall'avvio delle procedure concorsuali.
Le linee di indirizzo possono essere modificate per ragioni di finanza pubblica?
Sì. Il comma 6 dell'art. 6-ter prevede che, qualora il monitoraggio del MEF rilevi incrementi di spesa per politiche assunzionali tali da compromettere gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la PA di concerto con il MEF adotta misure correttive delle linee di indirizzo. Per regioni, SSN ed enti locali, le misure correttive sono adottate previa intesa in Conferenza unificata.
Come si raccordano le linee di indirizzo con il PIAO?
Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ex art. 6 d.l. 80/2021 incorpora il Piano dei Fabbisogni di Personale ex art. 6 comma 2 TUPI, che a sua volta deve essere coerente con le linee di indirizzo ex art. 6-ter. Le amministrazioni devono motivare gli scostamenti rispetto alle linee, coordinando programmazione del personale, bilancio pluriennale e obiettivi strategici dell'ente.