- Il comma 1 è abrogato; il comma 2 sanziona le violazioni delle norme sulle deleghe di voto (artt. 138, 142, 144 TUF) con sanzione da 5.000 a 750.000 euro.
- La sanzione si applica anche al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che violi l’art. 135-undecies TUF.
Art. 194 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Deleghe di voto
In vigore dal 01/07/1998
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.27 .
2. Il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142, commi 1 e 2, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell’articolo 144, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila. (61) (84)
2-bis. La sanzione prevista al comma 2 si applica al rappresentante designato dalla società con azioni quotate che viola l’articolo 135-undecies, comma
4. 2-ter. Se all’osservanza delle disposizioni previste dal comma 2 è tenuta una società o un ente le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. (61) (84)
2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 )) . ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 194 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione
- Articolo 194 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 194 Codice della Strada: Disposizioni di carattere generale
- Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente
- Articolo 194 Codice di Procedura Penale: Oggetto e limiti della testimonianza
- Articolo 194 Codice Penale: Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato
Le deleghe di voto nelle società quotate
L’art. 194 TUF (nella parte vigente, dopo l’abrogazione del comma 1) sanziona le violazioni della disciplina sulle deleghe di voto nelle assemblee delle società quotate. Le norme presidiate riguardano la sollecitazione delle deleghe (artt. 138 e 142 TUF), la loro raccolta da parte di associazioni di azionisti (art. 144 TUF) e il relativo regolamento Consob. La sollecitazione delle deleghe di voto è un importante strumento di esercizio dei diritti degli azionisti di minoranza e di attivismo assembleare.
Il rappresentante designato dalla società
Il comma 2-bis dell’art. 194 TUF sanziona specificamente il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies TUF che violi le prescrizioni della norma. Il rappresentante designato è la persona cui gli azionisti possono conferire la delega in prossimità delle assemblee, secondo le modalità regolamentate dal TUF e dai regolamenti Consob: la violazione dei propri obblighi nell’esercizio di questa funzione è assoggettata alla sanzione da 5.000 a 750.000 euro.
Tutela dell’esercizio dei diritti assembleari
La ratio della norma è garantire che l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società quotate avvenga in modo trasparente e regolare. Le deleghe di voto sono un meccanismo fondamentale per coinvolgere gli azionisti di minoranza, spesso non presenti fisicamente alle assemblee, nel governo societario: la loro corretta gestione è presupposto dell’effettività della democrazia assembleare.
Domande frequenti
Un’associazione di azionisti che raccoglie deleghe senza rispettare i requisiti del regolamento Consob è sanzionabile?
Sì, la violazione delle disposizioni dell’art. 144 TUF e del regolamento emanato dalla Consob in materia di raccolta di deleghe di voto configura un illecito sanzionato dall’art. 194, comma 2, TUF con una sanzione da 5.000 a 750.000 euro.
Chi è il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF?
È la persona designata dalla società con azioni quotate cui gli azionisti possono conferire la delega per l’assemblea, secondo le modalità previste dall’art. 135-undecies TUF. Il suo operato è regolato da specifiche disposizioni di trasparenza e imparzialità; la violazione è sanzionata dall’art. 194, comma 2-bis, TUF.
La sanzione si applica anche a chi sollecita deleghe senza averne i requisiti?
Sì, il soggetto che promuove una sollecitazione di deleghe di voto in violazione delle norme degli artt. 138 e 142 TUF (requisiti soggettivi e procedurali per la sollecitazione) è sanzionato dall’art. 194, comma 2, TUF con la sanzione da 5.000 a 750.000 euro.