- Sanziona in via amministrativa (salve le sanzioni penali) le violazioni del divieto di manipolazione del mercato di cui all’art. 15 del Regolamento MAR (UE) n. 596/2014.
- La sanzione pecuniaria va da 20.000 a 5 milioni di euro, aumentabile fino al triplo o a 10 volte il profitto secondo i criteri dell’art. 187-bis, comma 5.
- Chi dimostra di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse non è soggetto a sanzione.
Art. 187 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Manipolazione del mercato)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’ articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 .
2. Si applica la disposizione dell’articolo 187-bis, comma
5. ))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 )) . ((
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. ))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 )) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 )) .
La manipolazione del mercato sul binario amministrativo
L’art. 187-ter TUF sanziona in via amministrativa le violazioni del divieto di manipolazione del mercato, rinviando all’art. 15 del Regolamento MAR (UE) n. 596/2014 per la definizione delle condotte vietate. La norma si affianca all’art. 185 TUF, che punisce penalmente le medesime condotte quando integrino il reato. La sanzione base va da 20.000 a 5 milioni di euro, aumentabile secondo il meccanismo del comma 5 dell’art. 187-bis TUF.
Le prassi di mercato ammesse
Il comma 4 dell’art. 187-ter TUF introduce un’esimente specifica: non può essere sanzionato chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. Le prassi di mercato ammesse sono definite dalle autorità competenti (in Italia, la Consob) secondo i criteri del Regolamento MAR: ad esempio, i programmi di riacquisto di azioni proprie (buy-back) o le operazioni di stabilizzazione condotte secondo le regole del regolamento applicabile non integrano manipolazione del mercato.
Coordinamento con il versante penale
Così come per l’insider trading (art. 187-bis TUF), il sistema del doppio binario consente che la stessa condotta di manipolazione del mercato sia oggetto sia di procedimento penale (art. 185 TUF) sia di procedimento amministrativo (art. 187-ter TUF). Il coordinamento ex art. 187-terdecies TUF e il principio dell’art. 187-duodecies TUF (non sospendibilità del procedimento amministrativo) governano la gestione parallela dei due percorsi.
Domande frequenti
Quando un’operazione di buy-back di azioni proprie può configurare manipolazione del mercato?
Non configura manipolazione del mercato il buy-back condotto in conformità al Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 che disciplina i programmi di riacquisto. Chi rispetta tali condizioni può invocare l’esimente del comma 4 dell’art. 187-ter TUF (aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse).
Qual è la differenza tra l’art. 185 e l’art. 187-ter TUF?
L’art. 185 TUF è la norma penale (reclusione da 1 a 12 anni e multa fino a 25 milioni di euro) per la manipolazione del mercato. L’art. 187-ter TUF è la norma amministrativa (sanzione da 20.000 a 5 milioni di euro). Entrambe possono applicarsi alla stessa condotta nell’ambito del sistema a doppio binario sanzionatorio.
Un’attività di market making configura manipolazione del mercato?
In linea di principio no, purché il market maker agisca nell’ambito dei propri obblighi contrattuali o regolamentari e in conformità alle prassi di mercato ammesse dalla Consob. L’esimente del comma 4 dell’art. 187-ter TUF tutela chi opera per motivi legittimi e trasparenti.