- L’insider trading penale è punito con la reclusione da due a dodici anni e multa da 20.000 a 3.000.000 euro per chi, in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità o funzione, acquista/vende strumenti finanziari, comunica informazioni a terzi (tipping) o raccomanda operazioni basate su tali informazioni.
- La stessa pena si applica a chi possiede informazioni privilegiate in ragione di attività delittuose.
- Pena ridotta (reclusione da 1,5 a 10 anni) per chi, pur consapevole del carattere privilegiato delle informazioni, non rientra nelle categorie qualificate.
- La multa può essere triplicata o portata a dieci volte il profitto conseguito in caso di rilevante offensività o profitto elevato.
Art. 184 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)
In vigore dal 01/07/1998
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1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’ articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 ; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma
1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma
1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso
- Articolo 184 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 184 Codice della Strada: Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
- Articolo 184 Codice di Procedura Civile: Udienza di assunzione dei mezzi di prova
- Articolo 184 Codice di Procedura Penale: Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni
- Articolo 184 Codice Penale: Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati
Insider trading penale: struttura e fattispecie
L’art. 184 TUF costituisce la norma penale cardine degli abusi di mercato, punendo l’insider trading, uno dei reati finanziari più gravi e perseguiti a livello internazionale. La fattispecie del comma 1 richiede due elementi fondamentali: a) il possesso di informazioni privilegiate (price sensitive, non pubbliche, specifiche, rilevanti) «in ragione» della qualità del soggetto (membro di organi societari, partecipante al capitale, lavoratore, professionista, funzionario pubblico); b) il compimento di una delle tre condotte tipiche: acquisto/vendita di strumenti finanziari (trading), comunicazione delle informazioni a terzi (tipping), raccomandazione o induzione di terzi a compiere operazioni. Il concetto di «informazione privilegiata» è definito dal MAR (Regolamento (UE) n. 596/2014) e copre qualsiasi informazione non pubblica, precisa, relativa a strumenti finanziari o emittenti, che se resa pubblica influenzerebbe in modo significativo il prezzo degli strumenti. La fattispecie del comma 2 si applica a chi possiede informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attività delittuose (es. il rapinatore di banca che viene a conoscenza di informazioni riservate durante la rapina).
Insider secondario e misura della multa
Il comma 3 punisce l’insider secondario (o tippee): chi, fuori dai casi di concorso nei reati dei commi 1 e 2, è in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse e, conoscendone il carattere privilegiato, compie le operazioni vietate. La pena è inferiore (reclusione da 1,5 a 10 anni e multa fino a 2.500.000 euro), ma comunque severa. Il comma 4 prevede un meccanismo di aggravante per il profitto elevato: la multa può essere aumentata fino al triplo o a dieci volte il prodotto o il profitto del reato, quando la misura ordinaria sia inadeguata. Questo meccanismo è essenziale per garantire la deterrenza: un insider trading che genera milioni di euro di profitto deve comportare una multa proporzionata, non un massimo fisso di 3 milioni. L’art. 184 si applica anche alle condotte relative alle aste su piattaforme per quote di emissioni (comma 5).
Sondaggi di mercato (market soundings)
Il comma 1, lett. b) esclude dalla comunicazione illecita la divulgazione di informazioni privilegiate nell’ambito di un sondaggio di mercato (market sounding) effettuato ai sensi dell’art. 11 MAR. La procedura di market sounding, che prevede obblighi di documentazione, disclosure controllata e misure di tutela della riservatezza, rappresenta una safe harbour per le attività di pre-marketing di nuove emissioni.
Domande frequenti
Un consigliere di amministrazione che vende azioni della propria società prima dell’annuncio di un profit warning rischia il carcere?
Sì. Se il consigliere era in possesso dell’informazione (profit warning) non ancora pubblica in ragione della propria qualità di amministratore, e ha venduto azioni utilizzando tale informazione, integra la fattispecie dell’art. 184, comma 1, lett. a) TUF: reclusione da 2 a 12 anni e multa fino a 3.000.000 euro.
Un avvocato che partecipa alla due diligence di una fusione e poi acquista azioni dell’azienda target commette insider trading?
Sì. L’avvocato possiede l’informazione privilegiata (la fusione non ancora annunciata) in ragione dello svolgimento di una professione e acquista azioni utilizzandola. Integra la fattispecie del comma 1 dell’art. 184 TUF.
Cosa succede se un amico riceve una soffiata privilegiata e investe sulla base di essa?
L’amico è un insider secondario (tippee) e, se consapevole del carattere privilegiato dell’informazione, è punito ai sensi del comma 3 dell’art. 184 TUF con reclusione da 1,5 a 10 anni e multa, fuori dai casi di concorso nel reato principale.
La multa per insider trading può superare i 3.000.000 di euro?
Sì. Il comma 4 dell’art. 184 TUF prevede che la multa possa essere aumentata fino al triplo o fino a dieci volte il prodotto o il profitto del reato quando la multa ordinaria appaia inadeguata per la rilevante offensività o l’elevato profitto conseguito.