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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chi, nelle registrazioni o certificazioni della gestione accentrata di strumenti finanziari, attesta falsamente fatti che tali registrazioni sono destinate a provare, o dà corso al trasferimento di strumenti finanziari senza aver ottenuto la restituzione delle certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
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Art. 170 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione accentrata di strumenti finanziari

In vigore dal 01/07/1998

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

False attestazioni nella gestione accentrata

L’art. 170 TUF punisce le false attestazioni nell’ambito della gestione accentrata di strumenti finanziari, sistema nel quale la circolazione dei titoli avviene mediante registrazioni contabili in conti di deposito gestiti da un depositario centrale (in Italia, Monte Titoli S.p.A./Euroclear Italy). La fattispecie punisce due condotte: a) attestare falsamente fatti nelle registrazioni o certificazioni effettuate nell’ambito della gestione accentrata; b) dare corso al trasferimento di strumenti finanziari o dei relativi diritti senza aver preventivamente ottenuto la restituzione delle certificazioni. Entrambe le condotte minacciano l’integrità del sistema di circolazione dematerializzata dei titoli, che si regge sulla certezza delle registrazioni contabili. La pena, reclusione da tre mesi a due anni, è di entità intermedia, coerente con la gravità della condotta (che può consentire la doppia alienazione di strumenti finanziari o la creazione di diritti inesistenti) ma non così severa come l’abusivismo.

Domande frequenti

Cosa si intende per «gestione accentrata» di strumenti finanziari?

Il sistema in cui la proprietà e la circolazione di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni) avvengono tramite registrazioni contabili in conti gestiti da un depositario centrale (es. Monte Titoli/Euroclear Italy), senza consegna fisica dei titoli.

Un intermediario che non verifica la restituzione delle certificazioni prima di dare corso a un trasferimento commette reato?

Sì, se dà materialmente corso al trasferimento senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, integra la seconda fattispecie dell’art. 170 TUF, punita con la reclusione da tre mesi a due anni.

Qual è la differenza tra l’art. 170 TUF e l’art. 168 TUF?

L’art. 168 TUF punisce la confusione di patrimoni da parte di un intermediario. L’art. 170 TUF è specifico per le false attestazioni nel sistema di gestione accentrata: punisce chi certifica falsamente l’esistenza o la quantità di strumenti finanziari nelle scritture contabili, compromettendo l’integrità del sistema di registrazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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