In sintesi
- Chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, viola le norme sui conflitti di interesse e compie operazioni dannose per gli investitori al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e un’ammenda.
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Art. 167 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione infedele
In vigore dal 01/07/1998
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli (( . . . )) o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 167 Codice Civile: Costituzione del fondo patrimoniale
- Articolo 167 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 167 Codice della Strada: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
- Articolo 167 Codice di Procedura Civile: Comparsa di risposta
- Articolo 167 Codice di Procedura Penale: Notificazioni ad altri soggetti
- Articolo 167 Codice Penale: Estinzione del reato
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Gestione infedele: fattispecie e bene tutelato
L’art. 167 TUF punisce la cd. «gestione infedele», fattispecie che sanziona il gestore di portafogli o di fondi che, in violazione delle norme sui conflitti di interesse, pone in essere operazioni dannose per gli investitori allo scopo di arricchire sé o terzi. Il bene giuridico tutelato è il rapporto fiduciario tra il gestore e i clienti/investitori: il gestore che gestisce per conto altrui è vincolato ad agire nell’esclusivo interesse del cliente, e l’art. 167 TUF sanziona penalmente il tradimento di questo dovere fiduciario con finalità di profitto illecito. La fattispecie richiede: a) la qualità di gestore (servizio di gestione di portafogli individuale o di gestione collettiva del risparmio); b) la violazione delle disposizioni sui conflitti di interesse; c) il compimento di operazioni in danno degli investitori; d) il dolo specifico (fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). La pena, arresto da sei mesi a tre anni e ammenda, è meno severa di quella per l’abusivismo (art. 166), in ragione del fatto che il gestore infedele opera pur sempre nell’ambito di un’attività autorizzata, a differenza di chi esercita abusivamente.
Domande frequenti
Un gestore di fondi che investe in titoli propri per far crescere il portafoglio della banca rischia l’art. 167 TUF?
Potenzialmente sì, se le operazioni violano le norme sui conflitti di interesse, danneggiano gli investitori del fondo e sono compiute con il fine di procurare un ingiusto profitto alla banca o al gestore. In tal caso ricorrono gli elementi della fattispecie dell’art. 167 TUF.
La gestione infedele si applica anche alla gestione individuale di portafogli?
Sì. L’art. 167 TUF si applica sia al servizio di gestione di portafogli (gestione individuale) sia al servizio di gestione collettiva del risparmio (fondi, SICAV, ecc.).
Qual è la differenza tra gestione infedele (art. 167) e abusivismo (art. 166 TUF)?
L’abusivismo riguarda chi svolge l’attività senza essere autorizzato; la gestione infedele riguarda chi, pur autorizzato, tradisce il dovere fiduciario verso i clienti con operazioni in conflitto di interessi a scopo di profitto illecito.