Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 167 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione infedele
In vigore dal 01/07/1998
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli (( . . . )) o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Vedi anche
→TUF art. 166 - Art. 166 TUF - Abusivismo→TUF art. 168 - Art. 168 TUF - Confusione di patrimoni→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 165 septies TUF – (Poteri della CONSOB e disposizioni di Attuazione)→Art. 165 sexies TUF – Obblighi delle società italiane controllate→Art. 165 quinquies TUF – (Obblighi delle società italiane Collegate)→Art. 165 quater TUF – (Obblighi delle società italiane Controllanti)→Art. 165 ter TUF – (Ambito di applicazione)→Art. 165 bis TUF – Articolo abrogato→Art. 165 TUF – Articolo abrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Gestione infedele: fattispecie e bene tutelato
L’art. 167 TUF punisce la cd. «gestione infedele», fattispecie che sanziona il gestore di portafogli o di fondi che, in violazione delle norme sui conflitti di interesse, pone in essere operazioni dannose per gli investitori allo scopo di arricchire sé o terzi. Il bene giuridico tutelato è il rapporto fiduciario tra il gestore e i clienti/investitori: il gestore che gestisce per conto altrui è vincolato ad agire nell’esclusivo interesse del cliente, e l’art. 167 TUF sanziona penalmente il tradimento di questo dovere fiduciario con finalità di profitto illecito. La fattispecie richiede: a) la qualità di gestore (servizio di gestione di portafogli individuale o di gestione collettiva del risparmio); b) la violazione delle disposizioni sui conflitti di interesse; c) il compimento di operazioni in danno degli investitori; d) il dolo specifico (fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto). La pena, arresto da sei mesi a tre anni e ammenda, è meno severa di quella per l’abusivismo (art. 166), in ragione del fatto che il gestore infedele opera pur sempre nell’ambito di un’attività autorizzata, a differenza di chi esercita abusivamente.
Casi pratici
Caso 1: Churning sul portafoglio di un cliente retail
Tizio, gestore di portafogli presso la SIM Zeta, riceve dalla casa madre incentivi di retrocessione commissionale sui prodotti finanziari di un certo emittente. Per massimizzare i propri bonus, esegue sul portafoglio gestito di Caio (investitore al dettaglio con profilo prudente) 92 operazioni di compravendita in 12 mesi su prodotti complessi a forte rotazione. Caio subisce perdite per 35.000 euro a fronte di commissioni pagate per 18.000 euro.
Soluzione:
La condotta integra il reato di gestione infedele ex art. 167 TUF: nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, Tizio ha posto in essere operazioni in violazione delle disposizioni sui conflitti di interesse (art. 21, comma 1-bis TUF) arrecando danno all'investitore al fine di procurare a se' (e all'intermediario) un ingiusto profitto. Pena: arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.164 a 103.291 euro (già lire 10-200 mln). Si aggiungono responsabilità 231 della SIM, sanzioni Consob ex art. 190 TUF e azione civile risarcitoria di Caio.
Caso 2: Front running su ordine cliente
Caio, gestore di un fondo comune, riceve dal cliente istituzionale Sempronio un ordine di acquisto da 50 milioni di euro su un titolo a media capitalizzazione. Prima di eseguirlo, Caio acquista per conto proprio 200.000 azioni dello stesso titolo, sapendo che l'ordine del cliente generera' rialzo. Esegue poi l'ordine di Sempronio a prezzo più alto e rivende le proprie azioni con plusvalenza.
Soluzione:
Il front running è fattispecie classica di gestione infedele ex art. 167 TUF, in concorso con manipolazione del mercato (art. 185 TUF) e abuso di informazioni privilegiate sull'ordine (art. 184 TUF, cliente come fonte informativa). L'art. 167 si applica perché Caio, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, ha violato le regole sui conflitti di interesse arrecando danno (peggior prezzo di esecuzione) al fondo gestito. Concorso formale di reati, con applicazione della pena del più grave aumentata; obbligatoria confisca del profitto.
Caso 3: Conflitto non comunicato su titoli del gruppo
La SIM di Tizio appartiene a un gruppo bancario che detiene il 15% di Omega S.p.A. Tizio, gestore di portafogli, alloca sistematicamente sui mandati discrezionali dei clienti retail azioni Omega illiquide e di rendimento atteso inferiore ad alternative analoghe, senza informare i clienti del conflitto. La perdita complessiva dei portafogli supera 200.000 euro.
Soluzione:
Violazione dell'art. 21, comma 1-bis TUF (disposizioni sui conflitti di interesse) integra il presupposto dell'art. 167 TUF: operazioni in conflitto, danno agli investitori, ingiusto profitto per il gruppo. Il reato sussiste anche senza dolo specifico di danno purche' vi sia consapevolezza del conflitto e finalita' di vantaggio proprio o di terzi. La clausola di sussidiarieta' (salvo che il fatto costituisca reato più grave) lascia spazio all'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) o all'infedelta' patrimoniale (art. 2634 c.c.) se ne ricorrono gli estremi.
Domande frequenti
Un gestore di fondi che investe in titoli propri per far crescere il portafoglio della banca rischia l’art. 167 TUF?
Potenzialmente sì, se le operazioni violano le norme sui conflitti di interesse, danneggiano gli investitori del fondo e sono compiute con il fine di procurare un ingiusto profitto alla banca o al gestore. In tal caso ricorrono gli elementi della fattispecie dell’art. 167 TUF.
La gestione infedele si applica anche alla gestione individuale di portafogli?
Sì. L’art. 167 TUF si applica sia al servizio di gestione di portafogli (gestione individuale) sia al servizio di gestione collettiva del risparmio (fondi, SICAV, ecc.).
Qual è la differenza tra gestione infedele (art. 167) e abusivismo (art. 166 TUF)?
L’abusivismo riguarda chi svolge l’attività senza essere autorizzato; la gestione infedele riguarda chi, pur autorizzato, tradisce il dovere fiduciario verso i clienti con operazioni in conflitto di interessi a scopo di profitto illecito.