- Lo statuto prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti dell’organo di controllo (o un terzo se composto da tre persone); l’obbligo vale per sei mandati consecutivi con sanzioni Consob.
- Non possono essere eletti componenti dell’organo di controllo (e decadono) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità per rapporti di prossimità con gli amministratori o conflitti di interesse patrimoniale.
- I requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei componenti dell’organo di controllo sono stabiliti con regolamento del Ministro della giustizia.
- La Consob dichiara la decadenza dei componenti che perdono i requisiti, su richiesta di qualunque interessato.
Art. 148 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Composizione dell’organo di controllo)
In vigore dal 01/07/1998
1. ((Lo statuto della società stabilisce che il riparto dei componenti dell’organo di controllo sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti ovvero un terzo nel caso di organo composto da tre persone. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione dell’organo di controllo risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinchè si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all’applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.))
2. ((Non possono essere eletti componenti dell’organo di controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’ articolo 2382 del codice civile ; b) il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i conviventi degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza, fermo restando che non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza il fatto di per sé di ricoprire cariche in organi di controllo delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.))
3. ((Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Ivass, sono precisati i requisiti di indipendenza di cui al comma 2 e sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei componenti dell’organo di controllo. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.))
4. ((Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dei componenti dell’organo di controllo è dichiarata dall’organo competente a nominarli entro novanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell’esistenza della causa di decadenza.))
Stesso numero, altri codici
- Articolo 148 Codice Civile
- Articolo 148 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 148 Codice della Strada: Sorpasso
- Articolo 148 Codice di Procedura Civile: Relazione di notificazione
- Articolo 148 Codice di Procedura Penale: Organi e forme delle notificazioni
- Articolo 148 Codice Penale: Infermità psichica sopravvenuta al condannato
Quota di genere nell’organo di controllo
L’art. 148 TUF disciplina la composizione dell’organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione) nelle società quotate, introducendo obblighi analoghi a quelli dell’art. 147-ter per il consiglio di amministrazione. Il comma 1 stabilisce che lo statuto deve prevedere il rispetto della quota di genere: il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei componenti (o un terzo se l’organo è composto da tre persone). Il meccanismo sanzionatorio è identico a quello dell’art. 147-ter: diffida entro quattro mesi, sanzione pecuniaria (da 20.000 a 200.000 euro, misura inferiore rispetto a quella per il CdA) e termine aggiuntivo di tre mesi, con decadenza in caso di persistente inadempienza. L’obbligo si applica per sei mandati consecutivi.
Cause di ineleggibilità e decadenza
Il comma 2 elenca le cause di ineleggibilità dei componenti dell’organo di controllo, che sono anche cause di decadenza se sopravvenute dopo la nomina: a) le cause generali di cui all’art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanne penali con pene accessorie); b) i vincoli familiari con gli amministratori (coniuge, unione civile, parentela/affinità entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, conviventi), sia quelli della società sia quelli delle controllate, controllanti e collegate; c) i rapporti di lavoro o patrimoniali che compromettano l’indipendenza, con un’importante eccezione: non costituisce causa di ineleggibilità il mero fatto di ricoprire cariche negli organi di controllo delle controllate, controllanti e collegate (per non rendere impossibile la struttura di governance di gruppo).
Requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità
Il comma 3 demanda al Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, sentiti Consob, Banca d'Italia e IVASS, il compito di precisare i requisiti di indipendenza indicati nel comma 2 e di stabilire i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell’organo di controllo. Il difetto dei requisiti (già in fase di nomina o sopravvenuto) determina la decadenza dalla carica. Il comma 4 disciplina la procedura: la decadenza è dichiarata dall’organo competente a nominarli entro novanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto; in caso di inerzia, la Consob dichiara la decadenza su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o d'ufficio.
Domande frequenti
Il figlio di un amministratore di Delta Quotata può essere nominato sindaco della stessa società?
No. Il comma 2, lettera b) dell’art. 148 TUF include i parenti entro il quarto grado degli amministratori tra le cause di ineleggibilità e decadenza dall’organo di controllo della medesima società.
Un sindaco già nominato può mantenere la carica se suo fratello viene eletto amministratore?
No. Il difetto dei requisiti sopravvenuto dopo la nomina costituisce causa di decadenza ex art. 148, comma 2 TUF. La società deve dichiarare la decadenza entro novanta giorni dalla conoscenza del fatto.
Cosa prevede la legge se una società quotata non rispetta le quote di genere nel collegio sindacale?
La Consob diffida la società a conformarsi entro quattro mesi, poi applica una sanzione da 20.000 a 200.000 euro e fissa un ulteriore termine di tre mesi. In caso di ulteriore inadempienza, i componenti eletti in violazione decadono.
Chi stabilisce i requisiti di professionalità del collegio sindacale nelle società quotate?
Il Ministro della giustizia con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988, di concerto con il MEF, sentiti Consob, Banca d'Italia e IVASS, come previsto dall’art. 148, comma 3 TUF.