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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli artt. 146 e 147 TUF (assemblea speciale e rappresentante comune degli azionisti di risparmio) si applicano anche alle assemblee speciali di categoria previste dall’art. 2376, comma 1, c.c., quando le azioni sono quotate su mercati regolamentati italiani o UE.
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Art. 147 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Assemblee di categoria)

In vigore dal 01/07/1998

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1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall’ articolo 2376, comma 1, del codice civile , qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea. ))

Estensione della disciplina delle azioni di risparmio alle assemblee di categoria

L’art. 147-bis TUF estende l’applicazione degli artt. 146 e 147 TUF alle assemblee speciali previste dall’art. 2376, primo comma, c.c. per tutte le categorie di azioni, quando le azioni in questione siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi UE. L’art. 2376 c.c. prevede che le deliberazioni assembleari che pregiudicano i diritti di una determinata categoria di azioni (es. azioni privilegiate, azioni con diritti particolari) richiedano l’approvazione dell’assemblea speciale di quella categoria. La norma del TUF garantisce che anche queste assemblee speciali si svolgano con le garanzie procedurali previste per le assemblee di risparmio, includendo la disciplina del rappresentante comune e i quorum deliberativi ridotti, adattando così le norme pensate per le azioni di risparmio alle altre categorie azionarie delle società quotate.

Domande frequenti

Le azioni privilegiate ordinarie quotate devono avere un rappresentante comune come le azioni di risparmio?

Sì, se le azioni privilegiate quotate sono soggette a una delibera che ne pregiudica i diritti (art. 2376, comma 1, c.c.). L’art. 147-bis TUF estende loro l’applicazione degli artt. 146 e 147 TUF, incluse le regole sul rappresentante comune e l’assemblea speciale.

L’art. 147-bis TUF si applica anche alle assemblee speciali di società quotate su MTF stranieri?

Sì, la norma si applica alle assemblee speciali di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea.

L’assemblea speciale delle azioni privilegiate quotate ha poteri deliberativi propri?

Sì. Ai sensi degli artt. 146-147 TUF (richiamati dall’art. 147-bis), l’assemblea speciale può ratificare o opporsi alle delibere dell’assemblea ordinaria che pregiudicano i diritti di categoria. Il rappresentante comune ha il potere di impugnare le delibere assembleari lesive dei diritti della categoria.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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