Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 147 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Assemblee di categoria)

In vigore dal 01/07/1998

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1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall’ articolo 2376, comma 1, del codice civile , qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea. ))

In sintesi

  • L'art. 147-bis TUF estende la disciplina delle assemblee speciali (artt. 146 e 147 TUF) alle assemblee di categoria.
  • Si applica alle assemblee speciali previste dall'art. 2376, comma 1, c.c., quando le azioni sono quotate in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.
  • Tutela i possessori di categorie speciali di azioni quando le loro posizioni possano essere pregiudicate.
  • Adatta alle società quotate le regole sul rappresentante comune e sulle deliberazioni di categoria.
  • È norma di raccordo tra TUF e codice civile.
Indice dei contenuti

L'art. 147-bis del D.Lgs. 58/1998 (TUF) opera un rinvio mirato: estende alle assemblee speciali previste dall'art. 2376, comma 1, del codice civile le regole dettate dagli articoli 146 e 147 dello stesso TUF, a condizione che le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. È una disposizione di coordinamento che cala nel contesto delle società quotate la disciplina civilistica delle categorie speciali di azioni.

Le assemblee speciali nel codice civile

L'art. 2376 c.c. prevede che, quando esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti diversi, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria debbano essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti a quella categoria. È un presidio a tutela delle minoranze qualificate: chi possiede azioni con diritti particolari non può vedersi modificare la propria posizione senza il consenso del proprio gruppo.

Il rinvio agli artt. 146 e 147 TUF

Gli articoli 146 e 147 del TUF disciplinano, per le società quotate, profili delle assemblee speciali e la figura del rappresentante comune. L'art. 147-bis stabilisce che tali regole si applichino anche alle assemblee di categoria contemplate dal codice civile, quando ricorra il presupposto della quotazione. In questo modo le assemblee speciali delle società quotate seguono un regime omogeneo, coerente con le esigenze di trasparenza e di tutela del mercato proprie degli emittenti quotati.

Il presupposto della quotazione

La norma si applica solo se le azioni sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. È il criterio che giustifica l'applicazione delle regole speciali del TUF: la quotazione comporta un'esigenza rafforzata di protezione degli investitori e di ordinato funzionamento del mercato, che non sussiste con la stessa intensità nelle società chiuse.

La funzione di tutela

Il senso complessivo della disposizione è garantire che, anche nelle società quotate, i possessori di categorie speciali di azioni dispongano di un'assemblea di categoria capace di esprimersi sulle deliberazioni potenzialmente pregiudizievoli, con le garanzie procedurali tipiche del TUF. Si evita così che la complessità della struttura azionaria delle quotate vanifichi la tutela prevista dal codice civile.

Coordinamento sistematico

L'articolo va letto in combinato con gli artt. 2376 c.c., 146 e 147 TUF e con la disciplina delle categorie di azioni. La tecnica del rinvio consente di evitare duplicazioni normative, assicurando che la regola sostanziale resti quella civilistica, ma calata nel regime procedurale rafforzato delle società quotate.

La figura del rappresentante comune

Il rinvio agli artt. 146 e 147 TUF comporta, tra l'altro, l'applicazione delle regole sulla figura del rappresentante comune dei possessori della categoria speciale di azioni. Il rappresentante comune è l'organo che cura gli interessi collettivi del gruppo, ne convoca e presiede l'assemblea speciale e ne esegue le deliberazioni. La sua presenza assicura che la categoria disponga di un punto di riferimento stabile e organizzato, capace di interloquire con la società e di tutelare in modo coordinato le posizioni dei singoli appartenenti. L'estensione di questa disciplina alle assemblee di categoria delle società quotate rafforza la struttura organizzativa della tutela.

Categorie speciali di azioni e mercato

Le società quotate possono emettere diverse categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti differenziati in materia di voto, dividendo o altri profili. La pluralità di categorie risponde a esigenze di finanziamento e di organizzazione del capitale, ma genera potenziali conflitti tra gruppi di portatori di interessi diversi. L'art. 147-bis, applicando la disciplina speciale del TUF alle assemblee di categoria, garantisce che le decisioni che incidono su una categoria siano assunte con le garanzie di trasparenza e correttezza proprie del mercato regolamentato, a tutela tanto dei singoli quanto dell'integrità complessiva del sistema.

Il rilievo procedurale della tutela

La tutela offerta dalla norma non è soltanto sostanziale, ma anche procedurale: l'assemblea speciale deve essere convocata e deliberare secondo regole che ne assicurino la corretta formazione della volontà collettiva. L'applicazione delle disposizioni del TUF comporta che, nelle società quotate, tali procedure rispettino gli standard previsti per gli emittenti quotati, con i conseguenti obblighi informativi verso i possessori della categoria. La deliberazione dell'assemblea generale che pregiudichi la categoria, in assenza dell'approvazione dell'assemblea speciale regolarmente formata, è esposta alle conseguenze previste dall'ordinamento per le deliberazioni assunte in violazione delle regole di categoria.

Le conseguenze dell'omessa approvazione di categoria

Quando una deliberazione dell'assemblea generale pregiudica i diritti di una categoria, la sua efficacia e condizionata all'approvazione dell'assemblea speciale. L'omessa o irregolare approvazione di categoria espone la deliberazione alle conseguenze previste dall'ordinamento per gli atti assunti in violazione delle regole poste a tutela delle categorie di azioni. Nelle societa quotate, l'applicazione delle disposizioni del TUF rafforza questo presidio, imponendo che la formazione della volonta di categoria avvenga nel rispetto degli standard procedurali e informativi propri degli emittenti quotati. Il rispetto del meccanismo non e quindi un mero adempimento formale, ma condizione di stabilita ed efficacia della deliberazione che incide sulla categoria.

Indicazione pratica nella governance delle quotate

Nella prassi delle societa quotate con pluralita di categorie azionarie, l'art. 147-bis impone di verificare preventivamente, per ogni deliberazione rilevante, se essa incida sui diritti di una categoria speciale. In caso affermativo, occorre attivare l'assemblea di categoria con le garanzie degli artt. 146 e 147 TUF, assicurando la corretta convocazione, l'adeguata informazione dei possessori e l'eventuale intervento del rappresentante comune. Una pianificazione attenta di questi passaggi previene il rischio di deliberazioni instabili e tutela tanto i possessori della categoria quanto l'integrita complessiva del processo decisionale societario.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Emittenti Consob

Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 - disciplina voto di lista e assemblee di categoria

Il Regolamento Emittenti Consob definisce le regole procedurali per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle assemblee di categoria nelle società quotate, in attuazione dell'art. 147 bis TUF. Le disposizioni regolamentari precisano i quorum, le maggioranze e le modalità di scrutinio per le deliberazioni che richiedono il voto separato delle categorie azionarie.

Q&A Consob in materia di assemblee

Q&A Consob - Assemblee delle società con azioni quotate, aprile 2020

Il documento di Q&A pubblicato da Consob fornisce chiarimenti applicativi sulle procedure assembleari nelle società quotate, comprese le assemblee di categoria, precisando le modalità di esercizio del voto e la disciplina delle deleghe di rappresentanza in relazione agli articoli 127 ss. e 147 ss. del TUF.

Domande frequenti

Che cosa disciplina l'art. 147-bis TUF?

Estende le regole degli artt. 146 e 147 TUF alle assemblee speciali previste dall'art. 2376, comma 1, c.c., quando le azioni sono quotate in mercati regolamentati italiani o dell'UE.

Che cosa sono le assemblee di categoria?

Sono le assemblee dei possessori di una categoria speciale di azioni, chiamate ad approvare le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti di quella categoria (art. 2376 c.c.).

Quando si applica la norma?

Solo se le azioni sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea: è il presupposto che giustifica l'applicazione delle regole speciali del TUF.

Perché il TUF rinvia al codice civile?

Per coordinare le due fonti: la regola sostanziale resta quella civilistica a tutela delle categorie, ma viene applicata con le garanzie procedurali previste per le società quotate.

Qual è lo scopo della tutela?

Garantire che i possessori di azioni speciali nelle società quotate possano esprimersi sulle deliberazioni pregiudizievoli, con le garanzie rafforzate proprie degli emittenti quotati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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