← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La relazione sulla gestione delle società emittenti quotate contiene una sezione denominata «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari».
  • La relazione informa sulla struttura del capitale, le restrizioni al trasferimento di titoli, le partecipazioni rilevanti, i patti parasociali, i poteri degli amministratori e le misure difensive.
  • La relazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione e pubblicata secondo le modalità previste dalla Consob.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

In vigore dal 01/07/1998

1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, informazioni dettagliate riguardanti: a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l’indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano; b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli; c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120; d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti; e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi; f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l’esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli; g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell’articolo 122; h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l’obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge; i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto; l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; m) l’esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell’ articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie.

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti: a) l’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell’eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico; b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile; c) i meccanismi di funzionamento dell’assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati; d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario. (123) (127) d-ter) ((ove adottate, una descrizione delle politiche della società in materia di utilizzo e di monitoraggio delle nuove tecnologie e, in particolare, dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;)) d-quater) ((ove adottate, una descrizione delle politiche di gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e i rischi derivanti dall’integrazione di nuove tecnologie negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili.))

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall’organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell’emittente dove è pubblicato tale documento.

4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all’ articolo 14, comma 2, lettere e) , e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al ((comma 2, lettere a), c), d), d-bis), d-ter) e d-quater),)) del presente articolo.

5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero medio di dipendenti durante l’esercizio finanziario pari a duecentocinquanta. (71)

La relazione sul governo societario: uno strumento di trasparenza strutturale

L’art. 123-bis TUF introduce uno degli strumenti più rilevanti di disclosure sulla corporate governance delle società quotate italiane: la «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», che gli emittenti quotati sono tenuti a pubblicare annualmente come sezione della relazione sulla gestione.

La norma rispecchia la tendenza del diritto europeo a imporre standard di trasparenza sempre più elevati sulla struttura di governance e proprietaria delle società quotate, consentendo agli investitori di valutare non solo le performance economiche ma anche la qualità del sistema di controllo interno e la distribuzione del potere decisionale all’interno dell’emittente.

Il contenuto informativo della relazione

L’art. 123-bis prevede un elenco dettagliato delle informazioni che la relazione deve contenere:

(a) Struttura del capitale sociale: azioni ordinarie, di risparmio, privilegiate, categorie speciali; anche quelle non negoziate su mercato regolamentato.

(b) Restrizioni al trasferimento di titoli: clausole di gradimento, vincoli di lock-up, diritti di prelazione previsti dallo statuto o da patti parasociali.

(c) Partecipazioni rilevanti: i soci che detengono più del 5% del capitale (già comunicati ai sensi dell’art. 120 TUF) devono essere elencati nella relazione.

(d) Titolari di diritti speciali: soggetti con poteri di nomina, veto o altri diritti di controllo che eccedono i normali diritti azionari.

(e) Azioni proprie e accordi di neutralizzazione: partecipazioni della società nelle proprie azioni e meccanismi di neutralizzazione statutaria ex art. 104-bis TUF.

Il meccanismo «comply or explain»

La relazione prevede il meccanismo «comply or explain»: gli emittenti che non aderiscono a un codice di autodisciplina applicabile (es. il Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana) devono spiegare le ragioni per cui non lo seguono. Questo meccanismo bilancia la flessibilità delle scelte di governance con la trasparenza verso il mercato.

Domande frequenti

Ogni società quotata deve pubblicare la Relazione sul governo societario?

Sì. L’art. 123-bis TUF impone agli emittenti di valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati di includere la «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» nella propria relazione sulla gestione annuale.

Quando deve essere pubblicata la Relazione sul governo societario?

Entro i termini previsti dalla Consob con regolamento, generalmente contestualmente alla relazione sulla gestione annuale. La relazione è resa disponibile al pubblico tramite il sito Internet della società e con le altre modalità previste dal regolamento Consob.

Se una società quotata non segue nessun codice di autodisciplina sulla governance, cosa deve fare?

Deve indicarlo nella relazione ex art. 123-bis e spiegarne le ragioni (meccanismo «comply or explain»). La mancata adesione a un codice non è vietata, ma deve essere adeguatamente motivata per garantire la trasparenza verso il mercato.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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