- La Consob individua con regolamento le modalità e i termini per l’acquisizione della documentazione pubblicitaria relativa alle offerte al pubblico.
- Il regolamento tiene conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e dei requisiti del regolamento (UE) 2019/1156 sui fondi cross-border.
- La comunicazione pubblicitaria relativa all’offerta non può contenere informazioni false o fuorvianti rispetto al contenuto del prospetto.
Art. 101 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Attività pubblicitaria
In vigore dal 01/07/1998
1. La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati ((e di quanto previsto dall’ articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156 )) , le modalità e i termini per l’acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un’offerta.
2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli.
3. La pubblicità relativa a un’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli ((e dalle quote o azioni di OICR aperti)) è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni europee e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell’informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto.
4. La Consob può: a) con riferimento all’offerta avente ad oggetto titoli, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, la pubblicità, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione, nonché del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative ((e delle disposizioni previste dall’ articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156 )) ; b) con riferimento all’offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione ((e delle disposizioni previste dall’ articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156 )) ; c) vietare la pubblicità, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b); d) vietare l’esecuzione dell’offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).
5. A prescindere dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall’emittente o dall’offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l’offerta è diretta in esclusiva.
Stesso numero, altri codici
- Art. 101 Codice Civile: Matrimonio in imminente pericolo di vita
- Articolo 101 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 101 Codice del Consumo: Norma di rinvio
- Articolo 101 Codice della Strada: Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
- Articolo 101 Codice di Procedura Civile: Principio del contraddittorio
- Articolo 101 Codice di Procedura Penale: Difensore della persona offesa
La disciplina della pubblicità nelle offerte al pubblico
L’art. 101 TUF disciplina la comunicazione pubblicitaria relativa alle offerte al pubblico di prodotti finanziari, attribuendo alla Consob il potere di definire con regolamento le modalità e i termini per l’acquisizione della documentazione pubblicitaria. Si tratta di un presidio di coerenza tra il prospetto, documento informativo principale soggetto ad approvazione formale, e i materiali pubblicitari che ne accompagnano la distribuzione.
La ratio della norma è chiara: durante il periodo dell’offerta, l’emittente e gli intermediari distributori utilizzano materiali di marketing (brochure, video, spot, annunci online) per promuovere il prodotto finanziario. Questi materiali devono essere coerenti con il prospetto e non possono contenere informazioni false o fuorvianti. La Consob, richiedendo l’acquisizione preventiva della documentazione pubblicitaria, può verificare questa coerenza prima che i materiali vengano diffusi al pubblico.
Il contenimento degli oneri per i soggetti vigilati
La norma prevede esplicitamente che il regolamento Consob tenga conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati. Questo principio di proporzionalità è rilevante: il regime di supervisione sulla pubblicità deve essere calibrato in modo da garantire la tutela degli investitori senza imporre costi eccessivi agli emittenti e agli intermediari. In pratica, il regolamento Consob tende a concentrare i controlli sui materiali pubblicitari più significativi (quelli con larga diffusione o rivolti a investitori retail), prevedendo procedure semplificate per comunicazioni minori.
Coordinamento con il regolamento (UE) 2019/1156
Il riferimento al regolamento (UE) 2019/1156 sui fondi cross-border (CBDF Regulation) è rilevante per le offerte di OICR aperti: questo regolamento ha introdotto requisiti specifici per i materiali di marketing dei fondi commercializzati in altri Stati UE, richiedendo che siano identificabili come tali, accurati, chiari e non fuorvianti. La Consob deve garantire la coerenza tra il regolamento TUF e i requisiti del CBDF Regulation per le offerte di fondi cross-border in Italia.
Domande frequenti
Un emittente che lancia un’offerta al pubblico può usare qualsiasi materiale pubblicitario?
No. I materiali pubblicitari relativi all’offerta devono essere acquisiti dalla Consob secondo le modalità previste dal regolamento Consob. La pubblicità non può contenere informazioni false o fuorvianti rispetto al contenuto del prospetto.
Cosa rischia chi diffonde pubblicità fuorviante relativa a un’offerta al pubblico?
Viola la disciplina dell’art. 101 TUF e le disposizioni regolamentari Consob. Le sanzioni possono includere l’ordine di cessazione della pubblicità, la pubblicazione di comunicati rettificativi e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre a responsabilità civile verso gli investitori danneggiati.
Il regolamento (UE) 2019/1156 cambia le regole sulla pubblicità dei fondi comuni in Italia?
Sì, per i fondi commercializzati cross-border nell’UE. Il CBDF Regulation richiede che i materiali di marketing siano chiaramente identificabili come tali, accurati e non fuorvianti, e che le informazioni positive e negative sul fondo siano presentate con eguale evidenza.