- L’organizzazione e gestione di mercati regolamentati è svolta da società per azioni (anche senza scopo di lucro), denominata «gestore del mercato regolamentato».
- Il gestore predispone le strutture, gestisce le ammissioni e le esclusioni degli strumenti finanziari, adotta il regolamento del mercato e lo trasmette alla Consob.
- La Consob approva il regolamento del mercato e le sue modifiche, vigilando sulla sua conformità alla normativa europea e alla tutela degli investitori.
- I gestori del mercato possono esternalizzare funzioni operative a terzi, nel rispetto dei requisiti di vigilanza.
Art. 64 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati
In vigore dal 01/07/1998
1. L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).
2. Il gestore del mercato regolamentato: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti; b) assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo; c) dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni; d) adotta tutti gli atti necessari per l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato; e) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati dalle autorità competenti.
3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilità di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l’esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi ((, mantenendo su base continuativa l’autonomia organizzativa e decisionale rispetto alle funzioni di cui al comma 2)) .
4. La Consob, con regolamento: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) ; b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato; c) adotta le disposizioni attuative dell’articolo 4-undecies.
5. La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
6. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e
158. 7. Il gestore del mercato regolamentato può gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.
7-bis. ((Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, i gestori dei mercati regolamentati possono, inoltre, previa notifica alla Consob, gestire sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari e svolgere attività connesse o strumentali alla gestione di mercati regolamentati, nonché alle altre attività che è loro consentito svolgere ai sensi del presente decreto o di altre disposizione di legge.)) (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 64 Codice Civile: Immissione nel possesso e inventario
- Articolo 64 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 64 Codice del Consumo: Esercizio del diritto di recesso
- Articolo 64 Codice della Strada: Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte
- Articolo 64 Codice di Procedura Civile: Responsabilità del consulente
- Articolo 64 Codice di Procedura Penale: Regole generali per l’interrogatorio
Il gestore del mercato regolamentato come soggetto giuridico
L’art. 64 TUF stabilisce che l’organizzazione e la gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari competono esclusivamente a società per azioni, anche senza scopo di lucro. In Italia, il principale esempio storico è Borsa Italiana S.p.A. (oggi parte del gruppo Euronext), che gestisce i mercati azionari (Euronext Milan, EXM) e i mercati dei derivati (IDEM). La forma societaria garantisce una struttura di governance formalizzata, accountability degli organi e capacità patrimoniale adeguata.
Funzioni del gestore
Il comma 2 elenca le funzioni essenziali del gestore: predisporre le strutture e i servizi del mercato, determinare i corrispettivi, assicurare il rispetto dei requisiti normativi, disporre ammissioni, sospensioni ed esclusioni di strumenti finanziari e operatori, adottare tutti gli atti necessari per il funzionamento ordinato del mercato e redigere e aggiornare il regolamento del mercato. Si tratta di funzioni di natura sia privatistica (contrattuale con gli operatori) sia pubblicistica (applicazione di norme di vigilanza).
Il regolamento del mercato
Il comma 3 disciplina il regolamento del mercato, atto fondamentale che definisce le condizioni di accesso, le regole di negoziazione, i sistemi di abbinamento degli ordini e le modalità di sospensione degli scambi. Il gestore lo adotta e lo trasmette alla Consob, che lo approva verificandone la conformità alla normativa europea (MiFID II, MiFIR) e la capacità di assicurare trasparenza, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. Le modifiche al regolamento seguono lo stesso iter.
Poteri regolamentari della Consob
Il comma 4 attribuisce alla Consob il potere di disciplinare con regolamento i requisiti dei mercati regolamentati, le condizioni per l’autorizzazione, gli obblighi informativi verso le autorità e i meccanismi di coordinamento con le autorità degli altri Stati membri. Questo potere regolamentare consente alla Consob di adeguare continuamente il quadro normativo all’evoluzione tecnologica e alle innovazioni dei mercati.
Esternalizzazione e vigilanza
Il comma 5 consente al gestore di esternalizzare funzioni operative a soggetti terzi, a condizione che tale esternalizzazione non pregiudichi la qualità della vigilanza interna e che il gestore rimanga responsabile del rispetto delle norme. In pratica, i gestori dei mercati esternalizzano spesso sistemi IT, gestione delle garanzie (clearing) e sorveglianza delle negoziazioni, purché mantengano il controllo sostanziale di tali funzioni.
Domande frequenti
Chi gestisce la Borsa Italiana?
Euronext Milan (già Borsa Italiana S.p.A.) è il principale gestore di mercati regolamentati in Italia, parte del gruppo Euronext. Opera i mercati azionari (Euronext Milan), dei derivati (IDEM) e dei titoli di Stato (MTS). È autorizzato dalla Consob ai sensi dell’art. 64-quater TUF.
Il regolamento di Borsa ha valore legale?
Sì. Il regolamento del mercato è approvato dalla Consob e ha natura di atto pubblico. Disciplina i rapporti tra il gestore e gli operatori ammessi, le condizioni di negoziazione e i meccanismi di sospensione. Le sue disposizioni vincolano tutti i partecipanti al mercato.
Un gestore di mercato può essere una società senza scopo di lucro?
Sì. L’art. 64 TUF ammette espressamente la forma di società per azioni anche senza scopo di lucro. In pratica, la maggior parte dei gestori europei opera con finalità di profitto, ma la norma lascia spazio a strutture mutualistiche o associative.
Cosa succede se un gestore viola le disposizioni del TUF?
La Consob può revocare l’autorizzazione del mercato regolamentato nelle ipotesi previste dall’art. 64-quinquies TUF (false dichiarazioni, gravi e sistematiche violazioni, cessazione dell’attività). Può inoltre adottare provvedimenti straordinari a tutela del mercato e degli investitori.
Delta Quotata S.p.A. vuole essere ammessa a quotazione: a chi si rivolge?
Delta Quotata si rivolge al gestore del mercato (es. Euronext Milan) che verifica il rispetto dei criteri di ammissione del regolamento del mercato. Il gestore ammette o rigetta la domanda; la Consob vigila sul rispetto delle norme ma non è parte del procedimento di ammissione singola.