- L’iscrizione nel registro delle notizie di reato di un illecito amministrativo (D.Lgs. 231/2001) a carico di SIM, SGR, Sicav, Sicaf o società di partenariato viene comunicata alla Banca d'Italia e alla Consob; queste possono presentare relazioni scritte nel procedimento.
- In ogni grado di merito, il giudice acquisisce dalla Banca d'Italia e dalla Consob informazioni aggiornate sulla situazione dell’intermediario (struttura organizzativa e di controllo).
- Le sanzioni interdittive (artt. 9 co. 2 lett. a-b D.Lgs. 231/2001) non possono essere applicate in via cautelare a questi intermediari; la sentenza irrevocabile che le irroga è trasmessa alle Autorità per l’esecuzione.
- L’art. 15 D.Lgs. 231/2001 (commissario giudiziale) non si applica a SIM, SGR, Sicav, Sicaf e società di partenariato.
- La disciplina si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di intermediari esteri autorizzati.
Art. 60 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Responsabilità delle Sim, delle Sgr, delle Sicav, delle Sicaf e delle società di partenariato per illecito amministrativo dipendente da reato
In vigore dal 01/07/1998
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’ articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, ((di una Sicav, di una Sicaf o di una società di partenariato)) , ne dà comunicazione alla Banca d’Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell’intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, ((di una Sicav, di una Sicaf o di una società di partenariato)) le sanzioni interdittive di cui all’ articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l’esecuzione dall’Autorità giudiziaria alla Banca d’Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e ((dal presente titolo)) , avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori. (73)
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’ articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, ((Sicav, Sicaf e società di partenariato)) . Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l’ articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di società di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia. (73)
La responsabilità da reato degli intermediari finanziari: un regime speciale
L’art. 60-bis TUF disciplina le interazioni tra il sistema di responsabilità amministrativa degli enti previsto dal D.Lgs. 231/2001 e la disciplina prudenziale degli intermediari finanziari (SIM, SGR, Sicav, Sicaf e società di partenariato). Il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone fisiche in posizione apicale o sottoposte alla loro direzione, con sanzioni che includono ammende pecuniarie e sanzioni interdittive (sospensione dall’attività, esclusione da appalti e finanziamenti pubblici, divieto di pubblicizzare beni o servizi). Per gli intermediari finanziari, l’applicazione di alcune di queste sanzioni potrebbe avere effetti destabilizzanti non solo sull’intermediario ma sull’intero sistema finanziario, giustificando il regime derogatorio previsto dall’art. 60-bis.
Il coordinamento con le Autorità di vigilanza nel procedimento penale
Il comma 1 introduce un meccanismo di raccordo tra l’autorità giudiziaria penale e le Autorità di vigilanza: quando il pubblico ministero iscrive nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un intermediario finanziario, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Questa comunicazione consente alle Autorità di vigilanza di monitorare i procedimenti penali che coinvolgono soggetti vigilati e di intervenire nel processo, qualora necessario, con proprie relazioni scritte o audizioni. Il comma 2 rafforza questo raccordo prevedendo che, in ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice acquisisca dalle Autorità informazioni aggiornate sulla situazione dell’intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo, garantendo che la valutazione giudiziaria tenga conto delle eventuali misure correttive già adottate sotto la vigilanza delle Autorità.
Il regime delle sanzioni interdittive: divieto cautelare e esecuzione vigilata
Il cuore della disciplina speciale è contenuto nei commi 3 e 4. Il comma 4 stabilisce che le sanzioni interdittive più gravi, in particolare l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca dell’autorizzazione (art. 9 co. 2 lett. a e b D.Lgs. 231/2001), non possono essere applicate in via cautelare agli intermediari finanziari. Il divieto della misura cautelare è funzionale a evitare che l’applicazione provvisoria di una sanzione interdittiva determini la crisi irreversibile dell’intermediario prima che il giudizio di merito si concluda con accertamento definitivo della responsabilità. La sentenza irrevocabile che irroga le sanzioni interdittive è invece trasmessa per l’esecuzione dalla magistratura alla Banca d'Italia e alla Consob, le quali, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, possono proporre o adottare i provvedimenti previsti dal TUF (revoca dell’autorizzazione, amministrazione straordinaria, etc.), contemperando l’esecuzione della sanzione con le esigenze di stabilità e tutela degli investitori. È esclusa anche l’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 231/2001 (nomina del commissario giudiziale in sostituzione degli organi sociali), in quanto incompatibile con i meccanismi di vigilanza speciale previsti dal TUF.
Domande frequenti
Un giudice penale può sospendere cautelarmente l’attività di una SIM accusata di reati aziendali?
No. L’art. 60-bis, comma 4 vieta l’applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive (inclusa la sospensione dell’attività) alle SIM, SGR, Sicav, Sicaf e società di partenariato. Questo per evitare crisi premature dell’intermediario prima dell’accertamento definitivo della responsabilità.
Cosa succede se una SIM è condannata definitivamente per illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001?
La sentenza irrevocabile con sanzioni interdittive è trasmessa alla Banca d'Italia e alla Consob per l’esecuzione. Le Autorità possono adottare i provvedimenti previsti dal TUF (revoca dell’autorizzazione, amministrazione straordinaria, etc.), tenendo conto delle caratteristiche della sanzione e degli obiettivi di stabilità e tutela degli investitori.
La Banca d'Italia e la Consob possono partecipare a un processo penale che coinvolge una SIM?
Sì, in forma consultiva. Il pubblico ministero le informa dell’avvio del procedimento; su richiesta, vengono sentite nel corso del processo; hanno in ogni caso la facoltà di presentare relazioni scritte. Il giudice acquisisce d'ufficio le loro informazioni sulla situazione dell’intermediario prima di emettere sentenza.