- L’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinata all’adesione a un sistema di indennizzo riconosciuto dal MEF, sentite Banca d'Italia e Consob.
- Il MEF disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.
- La Banca d'Italia coordina i sistemi di indennizzo con la procedura di LCA e con l’attività di vigilanza.
- I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori indennizzati; gli organi concorsuali verificano se i crediti ammessi derivano da servizi di investimento tutelati.
- Per le controversie sui rimborsi è competente il giudice del luogo della sede del sistema di indennizzo.
Art. 59 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sistemi di indennizzo
In vigore dal 01/07/1998
1. (( Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento )) è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.
3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l’operatività dei sistemi d’indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l’attività di vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall’esercizio dei servizi (( e delle attività )) di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.
6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 Codice Civile: Termine per la rinnovazione della istanza
- Articolo 59 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 59 Codice del Consumo: Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi
- Articolo 59 Codice della Strada: Veicoli con caratteristiche atipiche
- Articolo 59 Codice di Procedura Civile: Attività dell’ufficiale giudiziario
- Articolo 59 Codice di Procedura Penale: Subordinazione della polizia giudiziaria
I sistemi di indennizzo degli investitori: la tutela di ultima istanza
L’art. 59 TUF disciplina i sistemi di indennizzo degli investitori (SII), strumenti di tutela analoghi ai sistemi di garanzia dei depositi bancari ma destinati a proteggere gli investitori che affidano strumenti finanziari e denaro alle imprese di investimento. Il sistema di indennizzo interviene quando un intermediario autorizzato non è in grado di restituire gli strumenti finanziari o il denaro dei clienti, tipicamente a causa dell’apertura di una procedura concorsuale, pagando un indennizzo fino a un importo massimo prestabilito (attualmente fino a 20.000 euro per investitore, ai sensi della direttiva 97/9/CE sui sistemi di indennizzo degli investitori).
Il requisito di adesione come condizione di autorizzazione
L’adesione a un sistema di indennizzo riconosciuto è una condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento. Non si tratta di un requisito facoltativo o di una best practice: l’intermediario che non aderisce a un sistema riconosciuto non può essere autorizzato a operare. Il riconoscimento del sistema di indennizzo è effettuato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, garantendo che solo i sistemi che rispettano requisiti minimi di solidità finanziaria e governance ottengano il riconoscimento. Il principale sistema operante in Italia è il Fondo Nazionale di Garanzia (FNG), che copre i clienti degli intermediari mobiliari italiani.
La regolamentazione e il coordinamento con la vigilanza
Il MEF disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo, definendo i requisiti patrimoniali, le modalità di contribuzione degli aderenti, i criteri di liquidazione degli indennizzi e le regole di governance. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta a sua volta disposizioni di coordinamento per integrare il sistema di indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e con l’attività di vigilanza prudenziale: è essenziale che l’intervento del sistema di indennizzo avvenga in modo coordinato con i commissari liquidatori, per evitare doppi pagamenti o conflitti di priorità nella soddisfazione dei creditori.
La surrogazione e il ruolo degli organi concorsuali
Il comma 4 prevede il meccanismo della surrogazione legale: il sistema di indennizzo, pagando gli investitori, subentra automaticamente nei loro diritti verso l’intermediario insolvente, fino a concorrenza degli importi pagati. Ciò consente al sistema di indennizzo di partecipare come creditore alla procedura concorsuale e di recuperare, almeno parzialmente, gli importi erogati. Gli organi della procedura concorsuale (commissari liquidatori o curatori) hanno il compito di verificare e attestare se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall’esercizio di servizi e attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo, distinguendoli dai crediti commerciali ordinari. La competenza territoriale per le controversie sui rimborsi è assegnata al giudice del luogo della sede legale del sistema di indennizzo.
Domande frequenti
Una SIM può operare senza aderire a un sistema di indennizzo?
No. L’adesione a un sistema di indennizzo riconosciuto dal MEF è una condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento. Un’impresa non aderente non può essere autorizzata.
Se una SIM fallisce, gli investitori recuperano sempre i loro soldi dal sistema di indennizzo?
Solo entro il limite massimo previsto (attualmente 20.000 euro per investitore ai sensi della direttiva 97/9/CE). Per l’eccedenza, gli investitori partecipano alla procedura concorsuale come creditori. L’indennizzo copre esclusivamente i crediti derivanti da servizi di investimento tutelati.
Il sistema di indennizzo può recuperare quanto ha pagato agli investitori?
Sì. Il sistema è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza degli importi pagati, e partecipa come creditore alla procedura concorsuale dell’intermediario insolvente. Il recupero dipende dall’attivo realizzato nella procedura.
Chi verifica che i crediti degli investitori siano coperti dal sistema di indennizzo?
Gli organi della procedura concorsuale (commissari liquidatori in caso di LCA, curatori in caso di liquidazione giudiziale), che devono verificare e attestare se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall’esercizio di servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.