- Le SGR che gestiscono FIA che acquisiscono partecipazioni in società non quotate devono comunicare alla Consob il raggiungimento o superamento delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto entro 10 giorni lavorativi.
- L’acquisizione della maggioranza assoluta dei diritti di voto in una società non quotata deve essere comunicata alla società stessa, ai soci identificabili e alla Consob entro 10 giorni.
- Le comunicazioni si applicano anche alle Sicav/Sicaf in gestione interna e alle cooperazioni tra SGR che portano all’acquisizione congiunta del controllo.
- Specifici obblighi regolamentari Consob riguardano la tutela del capitale e la prevenzione dello scorporo degli attivi per 24 mesi dopo l’acquisizione del controllo.
Art. 45 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate
In vigore dal 01/07/1998
1. Le Sgr ((autorizzate)) comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10 ((per cento)) , 20 ((per cento)) , 30 ((per cento)) , 50 ((per cento)) e 75 ((per cento)) dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell’acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’operazione. ((133))
2. Le Sgr ((autorizzate)) i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di una società non quotata, comunicano l’acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi: ((133)) a) alla società; b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ((autorizzata)) ovvero possono essere messi a disposizione tramite la società non quotata ovvero tramite un registro a cui la Sgr ((autorizzata)) può avere accesso; ((133)) c) alla Consob.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche: a) alle Sgr ((autorizzate)) i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una società non quotata; ((133)) b) alle Sgr ((autorizzate)) che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una società non quotata; ((133)) c) ((alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori)) ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una società non quotata; ((133)) d) ((alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c). ((133))
4. Ai fini del presente articolo, sono considerate società non quotate le società aventi sede legale nell’Unione europea non aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.
5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE , stabilisce con regolamento: a) le modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1; b) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonché dei rappresentanti dei lavoratori della società non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della società non quotata controllata, nonché le modalità e i termini con cui la stessa è messa a disposizione dall’organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi; d) gli obblighi che ((i gestori autorizzati sono tenuti)) ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività della società non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti. ((133))
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e
- Articolo 45 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione
- Articolo 45 Codice della Strada: Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
- Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza
- Articolo 45 Codice di Procedura Penale: Casi di rimessione<ref>Articolo così modificato dalla [[L. 7 novembre 2002, n.248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale]].</ref>
Gli obblighi di comunicazione per le acquisizioni di partecipazioni rilevanti
L’art. 45 TUF introduce obblighi specifici di trasparenza per le SGR (e altri gestori) i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti in società non quotate, in attuazione della direttiva AIFMD. Questi obblighi rispecchiano, nel contesto dei fondi alternativi, le norme sulle partecipazioni rilevanti nelle società quotate, trasferendo la logica della disclosure delle soglie all’universo delle PMI e delle società private.
La norma persegue due obiettivi distinti: da un lato informare il mercato (e la Consob) sulle concentrazioni di potere che si determinano nelle società private per effetto dell’investimento in fondi alternativi; dall’altro proteggere i dipendenti e i creditori delle società acquisite dagli effetti potenzialmente destabilizzanti di un cambio di controllo gestito da un fondo con logiche di investimento di breve o medio termine.
Le soglie di comunicazione e i destinatari
Le soglie di comunicazione obbligatoria alla Consob sono fissate al 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto, da comunicare entro 10 giorni lavorativi dall’operazione. In caso di acquisizione della maggioranza assoluta, il gestore deve comunicare l’acquisizione del controllo: alla società stessa; agli azionisti identificabili (tramite la società o i registri accessibili); alla Consob. Queste comunicazioni si applicano anche in caso di acquisto congiunto da parte di più FIA dello stesso gestore, o di cooperazione tra gestori diversi per raggiungere congiuntamente il controllo.
Il perimetro delle «società non quotate» e le esclusioni
Il comma 4 definisce le «società non quotate» ai fini dell’articolo: le società UE senza azioni ammesse a negoziazione in mercati regolamentati. Sono escluse le microimprese, le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione europea 2003/361/CE, e le società veicolo per l’acquisto, la detenzione o l’amministrazione di beni immobili. Queste esclusioni limitano l’ambito applicativo ai target significativi, evitando oneri burocratici sproporzionati per le acquisizioni di partecipazioni in PMI.
La tutela del capitale e il divieto di scorporo
Il comma 5 affida alla Consob il compito di stabilire con regolamento gli obblighi dei gestori a presidio del capitale e contro lo scorporo degli attivi della società non quotata acquisita per un periodo di 24 mesi dall’acquisizione del controllo. Questa previsione, nota come «asset stripping protection», mira a impedire che i gestori liquidino rapidamente il patrimonio delle società acquisite, danneggiando i dipendenti e i creditori.
Domande frequenti
Un FIA italiano che acquisisce il 15% di una PMI non quotata deve comunicarlo alla Consob?
Sì, se la PMI ha dipendenti o fatturato superiori alle soglie della raccomandazione europea 2003/361/CE. In quel caso scatta l’obbligo di comunicazione alla Consob (e non alla società o ai soci, che invece si attiva solo all’acquisizione del controllo).
Un gestore di private equity che acquista il controllo di una società deve avvisare anche i dipendenti?
Sì, indirettamente. La Consob stabilisce con regolamento il contenuto delle informazioni che devono essere fornite, tramite la società acquisita, anche ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi.
Per quanto tempo dopo l’acquisizione del controllo il gestore non può vendere gli attivi della società?
La Consob stabilisce obblighi di tutela del capitale e di prevenzione dello scorporo degli attivi per un periodo di 24 mesi dall’acquisizione del controllo. Specifici divieti o limitazioni dipendono dalla regolamentazione adottata dalla Consob.
Se due SGR diverse cooperano per acquisire congiuntamente il controllo di una società, devono comunicare alla Consob?
Sì. Il comma 3 estende gli obblighi di comunicazione ai gestori che cooperano in base a un accordo per raggiungere congiuntamente il controllo di una società non quotata.