- Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani (o che coinvolgono OICVM italiani commercializzati in altri Stati UE) si applicano l’art. 40-bis TUF e le disposizioni specifiche dell’art. 40-ter.
- Se l’OICVM risultante dalla fusione non è italiano, l’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia secondo la normativa UE.
- Se l’OICVM risultante è italiano, la Banca d'Italia può richiedere la modifica dell’informativa ai partecipanti, secondo la normativa UE.
- La Banca d'Italia (sentita la Consob) disciplina con regolamento le disposizioni di attuazione nel rispetto delle norme UE.
Art. 40 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Fusione transfrontaliera di OICVM
In vigore dal 01/07/1998
1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell’UE ai sensi dell’articolo ((41, comma 2-bis,)) si applicano, oltre all’articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo. ((133))
2. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l’autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d’Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea.
3. Nel caso in cui l’OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d’Italia può richiedere per tale OICVM la modifica dell’informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea.
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.
Le fusioni transfrontaliere di OICVM: il quadro normativo europeo
L’art. 40-ter TUF estende la disciplina delle fusioni di OICR alle operazioni transfrontaliere che coinvolgono OICVM UE (fondi armonizzati di altri Stati europei) e OICVM italiani, o OICVM italiani commercializzati in altri Stati UE. Si tratta di operazioni sempre più frequenti nel mercato europeo del risparmio gestito, in cui i gestori cercano di razionalizzare le gamme di prodotto attraverso fusioni transnazionali che eliminano le duplicazioni di fondi con strategie simili.
La direttiva UCITS (2009/65/CE) ha introdotto a livello europeo un regime armonizzato per le fusioni transfrontaliere di OICVM, recepito in Italia tramite questo articolo. Il regime si basa su due casistiche principali, differenziate in base alla nazionalità del fondo risultante dalla fusione.
La fusione in cui l’OICVM risultante non è italiano
Quando l’OICVM incorporante o risultante dalla fusione non è italiano (ossia il fondo risultante ha sede in un altro Stato UE), la Banca d'Italia rilascia l’autorizzazione alla fusione secondo le procedure previste dalla normativa UE. In questo contesto, la Banca d'Italia agisce come autorità dello Stato di origine dell’OICVM italiano che cessa di esistere (in quanto incorporato nel fondo straniero), verificando la tutela degli interessi dei partecipanti italiani nella transizione.
La fusione in cui l’OICVM risultante è italiano
Quando invece il fondo risultante dalla fusione o incorporante è un OICVM italiano, la Banca d'Italia agisce come autorità di destinazione e può richiedere per tale OICVM la modifica dell’informativa ai partecipanti, secondo le procedure della normativa UE. Questo potere garantisce che i partecipanti al fondo risultante (inclusi quelli provenienti dall’OICVM straniero incorporato) ricevano un’informativa adeguata alle caratteristiche del nuovo fondo e ai rischi connessi.
La Banca d'Italia, sentita la Consob, ha il compito di disciplinare con regolamento le disposizioni di attuazione dell’articolo, nel rispetto delle norme UE. Questo rinvio dinamico al diritto europeo assicura che la disciplina italiana si aggiornamento automaticamente all’evoluzione delle norme UCITS senza richiedere continui interventi legislativi nazionali.
Domande frequenti
Un fondo comune italiano può fondersi con un fondo lussemburghese?
Sì, se entrambi sono OICVM UCITS. La fusione è disciplinata dall’art. 40-ter TUF e dalla direttiva UCITS. La Banca d'Italia autorizza la fusione se l’OICVM risultante non è italiano, e può richiedere modifiche all’informativa se il fondo risultante è italiano.
Chi tutela i partecipanti italiani in una fusione tra un fondo italiano e un fondo francese?
La Banca d'Italia, che agisce come autorità dello Stato di origine dell’OICVM italiano, verifica la tutela degli interessi dei partecipanti italiani e rilascia l’autorizzazione alla fusione secondo le procedure della direttiva UCITS.
Le norme sulle fusioni di OICR (art. 40-bis TUF) si applicano anche alle fusioni transfrontaliere?
Sì, in aggiunta alle disposizioni specifiche dell’art. 40-ter. Le fusioni transfrontaliere di OICVM sono soggette a entrambe le norme, integrate dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia nel rispetto della normativa UE.