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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per ciascun FIA italiano gestito o commercializzato nell’UE devono essere redatti: libro giornale giornaliero, relazione annuale (entro 6 mesi), relazione semestrale (entro 2 mesi) e prospetto NAV.
  • Le relazioni periodiche sono fornite gratuitamente agli investitori su richiesta.
  • Se il FIA pubblica già una relazione finanziaria annuale ex art. 154-ter TUF (per gli emittenti quotati), agli investitori sono fornite su richiesta solo le informazioni supplementari specifiche del FIA.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi informativi per i FIA italiani)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile , per ciascun FIA italiano gestito o commercializzato nell’Unione europea vengono redatti: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.))

2. ((I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.))

3. ((Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’articolo 154-ter, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari)) . ((133))

Gli obblighi informativi specifici per i FIA italiani

L’art. 39-undecies TUF disciplina gli obblighi informativi periodici dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) italiani gestiti o commercializzati nell’Unione europea, in parallelo con quanto previsto per gli OICVM dall’art. 39-decies TUF. Le disposizioni attuano la direttiva AIFMD e i regolamenti delegati della Commissione, con alcune differenze rispetto agli OICVM che riflettono la maggiore flessibilità concessa ai fondi alternativi.

La struttura degli obblighi informativi ricalca quella degli OICVM: libro giornale con annotazione giornaliera delle operazioni, relazione annuale (con scadenza di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, due mesi in più rispetto agli OICVM), relazione semestrale (con scadenza di due mesi dal termine del semestre), e prospetto del NAV con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote. La relazione annuale deve essere messa a disposizione degli investitori entro sei mesi: un termine più generoso rispetto agli OICVM, in considerazione della maggiore complessità dei portafogli dei FIA (spesso comprendenti valutazioni di attivi illiquidi che richiedono tempi più lunghi di perizia).

Il trattamento dei FIA quotati

Il comma 3 introduce una semplificazione importante: se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’art. 154-ter TUF (che riguarda gli emittenti quotati su mercati regolamentati), l’obbligo informativo specifico del FIA si restringe. In questo caso, agli investitori sono fornite su richiesta solo le informazioni supplementari non già contenute nella relazione finanziaria annuale. Questa disposizione evita duplicazioni documentali per i fondi quotati, preservando la completezza delle informazioni attraverso la relazione finanziaria annuale obbligatoria per legge.

Domande frequenti

Entro quando deve essere resa disponibile la relazione annuale di un FIA italiano?

Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o dal minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi: due mesi in più rispetto agli OICVM, per tener conto della maggiore complessità delle valutazioni dei portafogli dei fondi alternativi.

Un investitore in un FIA chiuso immobiliare può richiedere gratuitamente la relazione semestrale?

Sì. Il comma 2 prevede che le relazioni periodiche (annuale e semestrale) siano fornite gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

Un FIA quotato in borsa deve pubblicare sia la relazione annuale per gli emittenti quotati sia quella specifica per i FIA?

No. Se il FIA pubblica la relazione finanziaria annuale ex art. 154-ter TUF, agli investitori sono fornite su richiesta solo le informazioni supplementari non già contenute in quel documento, evitando duplicazioni.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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