← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La sottoscrizione degli OICR aperti avviene mediante versamento di denaro o, se il regolamento lo prevede, conferimento di strumenti finanziari quotati con volumi di negoziazione significativi.
  • Il rimborso del NAV deve avvenire con periodicità almeno ogni quindici giorni per gli OICVM e almeno ogni anno per i FIA aperti.
  • I partecipanti hanno diritto al rimborso delle quote secondo le modalità del regolamento; il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta.
  • Il gestore può sospendere il diritto al rimborso per un massimo di un mese in casi eccezionali, informando tempestivamente Banca d'Italia e Consob.
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Art. 39 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Modalità di partecipazione e di rimborso per gli Oicr italiani aperti)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((La sottoscrizione degli Oicr aperti ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o delle azioni o, nel caso in cui il regolamento o lo statuto dell’Oicr lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi.))

2. ((Il regolamento o lo statuto dell’Oicr prevedono che il rimborso del valore delle quote o delle azioni avvenga con periodicità almeno ogni quindici giorni per gli OICVM e almeno ogni anno per i FIA italiani aperti. Il calcolo del valore delle quote o delle azioni ha luogo con la medesima frequenza ed è comunque effettuato in occasione dell’emissione di nuove quote o azioni.))

3. ((I partecipanti all’Oicr aperto hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento del fondo o dallo statuto della Sicav e dalla documentazione d’offerta. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del gestore. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento o dallo statuto, il diritto al rimborso può essere sospeso dal gestore per un periodo non superiore ad un mese. Della sospensione il gestore informa tempestivamente la Banca d’Italia e la Consob.))

4. ((Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un OICVM italiano che commercializza dette quote in altri Stati membri dell’UE, il gestore informa della sospensione anche le autorità di vigilanza di tali Stati)) . ((133))

Le modalità di sottoscrizione degli OICR aperti

L’art. 39-septies TUF disciplina le modalità di partecipazione e di rimborso per gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) italiani aperti, ossia quelli che emettono e rimborsano le quote in modo continuo. La sottoscrizione avviene normalmente mediante versamento di denaro corrispondente al valore delle quote, il NAV (Net Asset Value) pro-quota, calcolato alla data della sottoscrizione. In alternativa, se il regolamento o lo statuto dell’OICR lo prevede, i partecipanti possono sottoscrivere le quote mediante conferimento di strumenti finanziari quotati, a condizione che i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da formare prezzi significativi. Quest'ultima possibilità è tipicamente utilizzata nelle operazioni di «in-kind subscription» che caratterizzano alcuni ETF o fondi istituzionali.

La frequenza minima di rimborso e il calcolo del NAV

Il comma 2 stabilisce le frequenze minime di rimborso: almeno ogni quindici giorni per gli OICVM (in attuazione della direttiva UCITS) e almeno ogni anno per i FIA italiani aperti. Per gli OICVM, questa frequenza è spesso molto superiore al minimo legale: la grande maggioranza dei fondi comuni aperti prevede il rimborso giornaliero. Il calcolo del NAV deve avvenire con la stessa frequenza minima prevista per il rimborso ed è effettuato obbligatoriamente in occasione di ogni emissione di nuove quote, assicurando che i nuovi sottoscrittori paghino un prezzo equo basato sul valore aggiornato del portafoglio.

Il diritto al rimborso e i suoi limiti

Il comma 3 sancisce il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote secondo le modalità del regolamento, con obbligo di esecuzione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del gestore. Questo termine massimo garantisce la liquidità effettiva dell’investimento in modo prevedibile. In caso di eventi eccezionali che rendano impossibile o eccessivamente oneroso soddisfare le richieste di rimborso (tipicamente: crisi di mercato con crisi di liquidità sugli attivi detenuti, sospensione delle negoziazioni su mercati rilevanti), il gestore può sospendere il diritto al rimborso per un periodo non superiore a un mese, con obbligo di informare tempestivamente Banca d'Italia e Consob. Per gli OICVM che commercializzano le quote in altri Stati UE, la sospensione deve essere comunicata anche alle Autorità degli altri Stati.

Domande frequenti

Posso uscire da un fondo comune aperto quando voglio?

Sì, di norma. I partecipanti hanno diritto al rimborso delle quote, da eseguirsi entro quindici giorni dalla richiesta. In casi eccezionali, il gestore può sospendere il rimborso per un massimo di un mese, informando Banca d'Italia e Consob.

Ogni quanto viene calcolato il valore delle quote di un fondo comune aperto?

Almeno con la stessa frequenza prevista per il rimborso: almeno ogni quindici giorni per gli OICVM e almeno ogni anno per i FIA aperti. La maggior parte dei fondi comuni aperti calcola il NAV giornalmente.

Posso sottoscrivere un fondo comune portando in natura delle azioni che già possiedo?

Solo se il regolamento o lo statuto del fondo lo prevede espressamente, e solo con strumenti finanziari quotati con volumi di negoziazione rilevanti e frequenza di scambi tale da formare prezzi significativi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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