← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il regolamento del fondo comune definisce le caratteristiche del fondo, disciplina il funzionamento, identifica gestore e depositario e regola i rapporti con i partecipanti.
  • Il regolamento deve contenere informazioni essenziali: denominazione, durata, modalità di partecipazione, criteri di investimento, provvigioni, pubblicità del NAV e indicazione della struttura feeder se applicabile.
  • Per i fondi chiusi non riservati, i partecipanti possono riunirsi in assemblea solo per deliberare la sostituzione del gestore, con quorum deliberativo minimo del 10%.
  • La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi non riservati (e le sue modifiche), valutandone completezza e compatibilità con i criteri generali; il silenzio-assenso opera per i casi individuati dalla Banca d'Italia stessa.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Regolamento del fondo

In vigore dal 01/07/1998

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare: a) la denominazione e la durata del fondo; b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell’emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo; c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi; d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo; e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi; f) le spese a carico del fondo e quelle a carico ((del gestore)) ; ((133)) g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti ((al gestore)) e degli oneri a carico dei partecipanti; ((133)) h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione; i) se il fondo è un fondo feeder ((;)) ((133)) i-bis) ((in caso di gestore estero, la disciplina dell’obbligo di collaborazione del gestore medesimo con i liquidatori del fondo, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell’incarico del liquidatore.)) ((133))

3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione ((del gestore)) anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. ((133))

4. La Banca d’Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ((ai sensi dell’articolo 36 e con le disposizioni della sezione III del presente capo)) . ((133))

5. La Banca d’Italia individua le ipotesi in cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d’Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.

Il regolamento come statuto del fondo

L’art. 37 TUF disciplina il regolamento del fondo comune di investimento, che costituisce il documento cardine del rapporto tra la SGR e i partecipanti. A differenza di una S.p.A., dove lo statuto regola i rapporti tra soci e tra soci e società, il regolamento del fondo definisce i diritti e i doveri dei partecipanti nei confronti della SGR che gestisce il patrimonio per loro conto. Si tratta di un contratto normativo con carattere di adesione: i partecipanti che sottoscrivono le quote del fondo accettano integralmente le condizioni del regolamento, senza possibilità di negoziazione individuale.

Il regolamento identifica il gestore e il depositario e ne definisce la ripartizione dei compiti, elemento fondamentale per i partecipanti: chi custodisce i titoli (depositario), chi decide le operazioni di investimento (gestore) e in che modo i due soggetti interagiscono nella tutela degli interessi dei partecipanti.

Il contenuto obbligatorio del regolamento

Il comma 2 elenca le clausole obbligatorie del regolamento: denominazione e durata del fondo; modalità di partecipazione, emissione e rimborso delle quote; criteri di investimento e ripartizione del portafoglio; tipi di beni investibili; criteri di determinazione dei proventi e modalità di distribuzione; spese a carico del fondo e del gestore; provvigioni del gestore e oneri per i partecipanti; modalità di pubblicità del NAV; indicazione della struttura feeder se applicabile. Tra le novità più recenti, il comma 2, lett. i-bis) introduce l’obbligo, per i fondi gestiti da gestori esteri, di disciplinare nel regolamento gli obblighi di collaborazione del gestore con i liquidatori del fondo, garantendo così la tutela dei partecipanti anche nell’ipotesi di crisi del gestore.

L’assemblea dei partecipanti ai fondi chiusi

Per i fondi chiusi non riservati, il comma 3 prevede la facoltà per i partecipanti di riunirsi in assemblea, ma con poteri limitatissimi: l’unico oggetto deliberabile è la sostituzione del gestore. Si tratta di un meccanismo di ultimo rimedio, che consente ai partecipanti di rimuovere un gestore inadempiente senza dover attendere la scadenza del fondo. L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione del gestore su richiesta di partecipanti rappresentanti almeno il 5% del valore delle quote in circolazione; il quorum deliberativo è la maggioranza assoluta degli intervenuti, con un minimo inderogabile del 10% del valore di tutte le quote. Questa soglia minima evita che minoranze esigue possano deliberare la sostituzione del gestore in assenza di rappresentatività sufficiente.

Il controllo della Banca d'Italia sul regolamento

La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi non riservati e le sue modificazioni, verificandone la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli artt. 36 e della sezione III del capo II del TUF. L’approvazione è necessaria per i fondi destinati anche agli investitori al dettaglio, a tutela di questi ultimi. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento, in cui l’approvazione è concessa in via generale (silenzio-assenso), riducendo il carico burocratico per le strutture standardizzate. Per i fondi riservati a investitori professionali, il regolamento non è soggetto ad approvazione preventiva.

Domande frequenti

Posso negoziare le condizioni del fondo comune prima di sottoscrivere?

No. Il regolamento del fondo è un contratto di adesione: i partecipanti accettano integralmente le condizioni stabilite dalla SGR e approvate dalla Banca d'Italia. Non è prevista la negoziazione individuale delle clausole.

Come posso sostituire il gestore di un fondo chiuso se non sto ottenendo i risultati attesi?

I partecipanti rappresentanti almeno il 5% del valore delle quote possono richiedere la convocazione dell’assemblea. La delibera di sostituzione richiede la maggioranza assoluta degli intervenuti, con un minimo del 10% del valore di tutte le quote in circolazione.

Il regolamento di un fondo riservato a investitori professionali deve essere approvato dalla Banca d'Italia?

No. L’approvazione preventiva della Banca d'Italia è richiesta solo per i fondi diversi dai FIA riservati (cioè i fondi destinati anche a investitori al dettaglio). I FIA riservati hanno un regime più snello.

Dove è indicata la commissione di gestione del fondo?

Nel regolamento del fondo, che deve obbligatoriamente indicare la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti al gestore e degli oneri a carico dei partecipanti. Il regolamento deve essere messo a disposizione dei sottoscrittori prima della sottoscrizione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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