- I soggetti abilitati devono mettere a disposizione dei clienti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), come l’ACF della Consob.
- L’adesione al sistema ADR è obbligatoria per i soggetti abilitati; il cliente può ricorrervi prima di adire la via giudiziaria.
- Le decisioni dell’ACF sono vincolanti per l’intermediario aderente; il cliente può rifiutarle e rivolgersi al giudice.
Art. 32 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Risoluzione stragiudiziale di controversie)
In vigore dal 01/07/1998
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1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all’articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all’articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 196, comma
2. ))
2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.
3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all’ articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. (73)
La risoluzione stragiudiziale delle controversie finanziarie
L’art. 32-ter TUF recepisce l’obbligo europeo, sancito dalla Direttiva ADR (2013/11/UE) e dalla Direttiva MiFID II, di mettere a disposizione dei clienti retail meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli intermediari finanziari. Il principale strumento operativo in Italia è l’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie), istituito dalla Consob con il Regolamento n. 19602/2016 e operativo dal 9 gennaio 2017.
Come funziona l’ACF
L’ACF è un organo della Consob che decide le controversie tra investitori retail e intermediari in materia di violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. Il procedimento è: gratuito per l’investitore; rapido (90 giorni per la decisione); accessibile online; coperto da un obbligo di adesione per gli intermediari. Le decisioni dell’ACF sono vincolanti per gli intermediari aderenti: l’intermediario che non ottempera alla decisione viene segnalato al pubblico dalla Consob. Il cliente può sempre rifiutare la decisione e rivolgersi al giudice ordinario.
Limiti dell’ACF e coordinamento con altri meccanismi
L’ACF è competente per controversie fino a 500.000 euro di valore e riguarda solo le violazioni degli obblighi di condotta degli intermediari. Non è competente per le controversie puramente contrattuali (es. inadempimento contrattuale) né per le controversie aventi ad oggetto strumenti finanziari non coperti dalla sua competenza. Per le controversie non rientranti nel suo perimetro, rimane il ricorso giudiziario o l’arbitrato convenzionale.
Domande frequenti
Cos'è l’ACF e come posso fare ricorso?
L’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) è l’organismo della Consob per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori retail e intermediari su violazioni delle norme di condotta MiFID. Il ricorso è gratuito, si presenta online sul sito Consob e il procedimento dura circa 90 giorni.
Se l’ACF decide in mio favore, la banca deve pagare?
Sì, le decisioni ACF sono vincolanti per gli intermediari aderenti (che sono tutti gli intermediari soggetti alla vigilanza Consob). L’intermediario che non ottempera viene segnalato pubblicamente dalla Consob, con effetti reputazionali significativi.
Posso rivolgermi all’ACF prima ancora di fare un reclamo alla banca?
No, il ricorso all’ACF è possibile solo dopo aver presentato reclamo all’intermediario e non aver ricevuto risposta entro 30 giorni o aver ricevuto una risposta insoddisfacente. Il reclamo preventivo è condizione di procedibilità.
Qual è il limite massimo di valore per una controversia ACF?
L’ACF è competente per controversie fino a 500.000 euro di valore (valore calcolato sul danno lamentato dall’investitore). Per controversie di importo superiore, il ricorso all’ACF non è ammissibile e il cliente deve rivolgersi al giudice ordinario.