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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 32-quater stabilisce la riserva di attività per i servizi e le attività di investimento: solo i soggetti abilitati (SIM, banche, SGR, ecc.) possono prestarli professionalmente a terzi.
  • L’esercizio abusivo delle attività riservate è sanzionato penalmente (art. 166 TUF) e amministrativamente.
  • La Consob può accertare l’esercizio abusivo e adottare le misure dell’art. 7-octies TUF.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserva di attività)

In vigore dal 01/07/1998

1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, ((alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna, nonché)) alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo. ((133))

1-bis. ((I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter del presente titolo.)) ((133))

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico; b) alle Banche centrali nazionali; c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari; e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; f) alle società di cartolarizzazione dei crediti; g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .

3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

La riserva di attività nel mercato finanziario

L’art. 32-quater TUF enuncia il principio fondamentale della riserva di attività nel settore dei servizi di investimento: solo i soggetti abilitati ai sensi del TUF (SIM, banche, SGR, SICAV, ecc.) possono prestare professionalmente a terzi servizi e attività di investimento. Si tratta di una riserva assoluta, che non ammette eccezioni se non quelle espressamente previste dalla legge (es. esenzioni ex art. 4-terdecies TUF o attività ammissibili per soggetti non autorizzati entro limiti definiti).

La ratio della riserva

La riserva di attività risponde a una logica di tutela del pubblico risparmio: solo chi è stato preventivamente valutato (requisiti, organizzazione, capitale) dalle Autorità può gestire il denaro e i risparmi altrui. L’ingresso nel mercato senza autorizzazione non solo viola la normativa ma espone gli investitori a rischi di frode, insolvenza e misselling non presidiati dai meccanismi di vigilanza. La violazione della riserva è quindi considerata un reato (art. 166 TUF) e non una semplice irregolarità amministrativa.

Strumenti di contrasto all’abusivismo

La Consob è la prima linea di difesa contro l’esercizio abusivo: può avviare accertamenti d'ufficio, adottare le misure dell’art. 7-octies TUF (diffide, sequestri, oscuramento siti), e segnalare all’autorità giudiziaria per i profili penali. La Banca d'Italia interviene per le attività riservate di sua competenza (raccolta del risparmio, esercizio del credito). Le due Autorità coordinano le proprie azioni attraverso protocolli d'intesa.

Domande frequenti

Può un commercialista gestire investimenti finanziari per conto dei propri clienti?

No, la gestione di portafogli per conto terzi è un’attività riservata ai soggetti abilitati (SIM, banche con autorizzazione). Un commercialista può fornire consulenza su investimenti solo se iscritto all’Albo OCF come consulente finanziario autonomo; altrimenti viola la riserva di attività ex art. 32-quater TUF.

Un amico che mi gestisce i soldi in Borsa con il mio mandato è abusivo?

In linea di principio sì, se svolge l’attività professionalmente o in modo ricorrente e organizzato. L’art. 32-quater TUF riserva la gestione di portafogli ai soggetti abilitati. L’occasionalità e il carattere non professionale dell’attività possono escludere la fattispecie penale, ma il confine non è sempre nitido.

Cosa rischia chi esercita abusivamente servizi di investimento?

L’art. 166 TUF prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa per l’esercizio abusivo di attività riservate. Le pene sono aggravate in caso di recidiva o di danno grave agli investitori. La Consob adotta anche le misure amministrative dell’art. 7-octies TUF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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