In sintesi
- La Consob può adottare misure a tutela degli interessi collettivi degli investitori in caso di violazioni sistematiche delle norme di condotta da parte degli intermediari.
- Le misure possono includere ordini di cessazione delle pratiche illegittime e la pubblicazione dei provvedimenti adottati.
- L’azione collettiva pubblica della Consob si affianca ai diritti individuali dei clienti e alle azioni private di risarcimento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)
In vigore dal 01/07/1998
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1. Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’ articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La tutela degli interessi collettivi degli investitori
L’art. 32-bis TUF introduce la possibilità per la Consob di agire a tutela degli interessi collettivi degli investitori, non solo degli interessi individuali di singoli clienti, quando rilevi violazioni sistematiche o strutturali delle norme di condotta da parte degli intermediari. Questa prospettiva «aggregata» della vigilanza si affianca a quella individuale e sanzionatoria, mirando a contrastare le pratiche scorrette che, pur producendo danni modesti al singolo cliente, causano effetti significativi sull’intera platea degli investitori.
Tipologie di misure adottabili
La Consob può adottare: ordini di cessazione delle pratiche commerciali illegittime; obblighi di modifica delle clausole contrattuali standard ritenute inique; pubblicazione dei provvedimenti per garantire la massima trasparenza nei confronti del mercato. La pubblicazione ha un effetto di deterrenza aggiuntivo: espone pubblicamente l’intermediario alla sanzione reputazionale, che in certi casi è più rilevante della sanzione pecuniaria.
Rapporto con le azioni private e con le autorità consumeristiche
L’azione pubblica della Consob a tutela degli interessi collettivi si affianca, e non sostituisce, i diritti individuali dei clienti danneggiati di agire per il risarcimento del danno (via ACF o via giudiziaria). Si affianca anche alle competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore finanziario, in un quadro di coordinamento inter-istituzionale.
Domande frequenti
La Consob può intervenire se una banca applica commissioni non trasparenti a tutti i propri clienti?
Sì, se le violazioni sono sistematiche e pregiudicano gli interessi collettivi degli investitori, la Consob può adottare misure ex art. 32-bis TUF, incluso l’ordine di cessazione della pratica e la pubblicazione del provvedimento, senza che sia necessaria una denuncia individuale.
Cosa è l’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie)?
L’ACF è l’organismo istituito dalla Consob per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra investitori retail e intermediari finanziari. Il ricorso all’ACF è alternativo al ricorso giudiziario e ha costi nulli per l’investitore. Le decisioni sono vincolanti per gli intermediari aderenti.
La Consob può obbligare un intermediario a rimborsare i clienti danneggiati?
No direttamente. La Consob non ha poteri restitutori: può ordinare la cessazione di pratiche illegittime e sanzionare l’intermediario, ma non può imporre rimborsi individuali. I clienti devono far valere le proprie pretese restitutorie attraverso l’ACF o il giudice ordinario.