- Le imprese di investimento dell’Unione europea (banche e SIM estere UE) possono operare in Italia senza autorizzazione italiana, in forza del passaporto MiFID.
- Possono operare tramite succursale o in libera prestazione di servizi, previa notifica alle Autorità italiane da parte dell’autorità del Paese d'origine.
- La Consob e la Banca d'Italia esercitano la vigilanza sul rispetto delle norme di condotta italiane nei confronti dei clienti.
Art. 27 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Imprese di investimento dell’Unione europea
In vigore dal 01/07/1998
1. Le imprese di investimento dell’UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell’esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE . La succursale o l’agente collegato iniziano l’attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione dalla Consob ovvero, in caso di silenzio, decorsi due mesi dalla comunicazione alla Consob da parte dell’autorità dello Stato membro di origine.
2. Le imprese di investimento dell’UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d’origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la Consob sia stata informata dall’autorità competente dello Stato d’origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma
1. 3. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.
4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento l’autorizzazione all’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento dell’UE nel territorio della Repubblica. ((4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di investimento dell’UE che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l’articolo
29-bis. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell’elenco allegato all’albo previsto dall’articolo 20.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica
- Articolo 27 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 27 Codice del Consumo: Autodisciplina
- Articolo 27 Codice della Strada: Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
- Articolo 27 Codice di Procedura Civile: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione
- Articolo 27 Codice di Procedura Penale: Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
Il passaporto MiFID per le imprese UE in Italia
L’art. 27 TUF recepisce nell’ordinamento italiano il principio del mutuo riconoscimento europeo per le imprese di investimento: le SIM e le banche autorizzate in un altro Stato UE possono operare in Italia senza dover ottenere una nuova autorizzazione italiana, ma semplicemente notificando la propria intenzione all’autorità del Paese d'origine, che la trasmette alla Consob o alla Banca d'Italia. Questa norma è il correlato italiano dell’art. 26 TUF: se le SIM italiane hanno il passaporto per operare in Europa, allo stesso modo le SIM europee hanno il passaporto per operare in Italia.
Accesso tramite succursale
Per operare in Italia tramite succursale (es. Deutsche Bank AG che apre un ufficio a Milano per i servizi di investimento), il soggetto estero deve attendere che BaFin notifichi alla Consob/Banca d'Italia la propria intenzione. Le Autorità italiane comunicano le eventuali condizioni supplementari entro 2 mesi. La succursale può iniziare a operare entro 2 mesi dalla comunicazione italiana o dalla scadenza del termine.
Vigilanza della Consob sui soggetti UE in Italia
Le imprese UE che operano in Italia sono soggette alla vigilanza della Consob (e della Banca d'Italia) per il rispetto delle norme di condotta italiane nei confronti dei clienti italiani. La vigilanza prudenziale rimane invece di competenza dell’autorità del Paese d'origine. In caso di violazioni, si applica il meccanismo dell’art. 7-quater TUF (poteri ingiuntivi sugli intermediari UE in Italia).
Domande frequenti
Una SIM francese può aprire un ufficio a Milano senza chiedere autorizzazione alla Consob?
Sì, in forza del passaporto MiFID. La SIM francese (tramite l’AMF) notifica l’intenzione alla Consob, che ha 2 mesi per comunicare eventuali condizioni. La succursale può aprire entro 2 mesi dalla comunicazione italiana (art. 27 TUF).
La Consob può controllare il comportamento commerciale di una SIM tedesca che opera a Milano?
Sì, la Consob vigila sul rispetto delle norme di condotta italiane nei confronti dei clienti italiani, anche per le imprese UE che operano in Italia. La vigilanza prudenziale rimane di BaFin (autorità d'origine).
I clienti italiani di una SIM europea hanno le stesse tutele dei clienti di una SIM italiana?
Sì, le norme di condotta MiFID II si applicano uniformemente a tutte le imprese di investimento che operano nell’UE, indipendentemente dal Paese d'origine. La Consob vigila sul rispetto di queste norme per i servizi prestati ai clienti italiani.