← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La gestione di portafogli consiste nell’amministrazione discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento per conto dei clienti.
  • Il contratto di gestione deve essere redatto in forma scritta e il gestore deve agire nel migliore interesse del cliente, nel rispetto degli obiettivi di investimento concordati.
  • Il cliente può impartire istruzioni vincolanti al gestore, ma non può indirizzarlo a operazioni contrarie agli interessi propri.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione di portafogli

In vigore dal 01/07/1998

1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole: a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell’ articolo 1727 del codice civile ; (73) c) la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e ((per più assemblee, in deroga all’ articolo 2372, secondo comma, del codice civile )) . (73)

1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti. (73)

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

La gestione individuale di portafogli: natura e caratteristiche

L’art. 24 TUF disciplina il servizio di gestione di portafogli (portfolio management), che consiste nell’amministrazione discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento per conto dei singoli clienti, nell’ambito di un mandato conferito dai clienti stessi. La discrezionalità distingue la gestione di portafogli dalla semplice esecuzione di ordini: il gestore decide autonomamente quali strumenti acquistare o vendere nel rispetto del profilo di rischio e degli obiettivi di investimento del cliente.

Il contratto di gestione e le istruzioni del cliente

Il contratto di gestione deve essere redatto in forma scritta e deve indicare: gli obiettivi di investimento; il profilo di rischio del cliente; le categorie di strumenti finanziari investibili; i limiti di rischio; la frequenza delle rendicontazioni. Il cliente può impartire istruzioni specifiche al gestore (es. escludere certi settori o strumenti dall’investimento), ma il gestore deve comunque agire nell’interesse complessivo del cliente. Istruzioni contrarie all’interesse del cliente possono essere rifiutate dal gestore.

Obblighi di rendicontazione e trasparenza

Il gestore di portafogli ha obblighi periodici di rendicontazione: deve informare il cliente sulle operazioni eseguite, sul valore del portafoglio, sui costi sostenuti e sugli obiettivi di performance. In caso di perdite significative (tipicamente superiori al 10% del valore del portafoglio), deve informare il cliente immediatamente. Le regole di adeguatezza si applicano anche alla gestione di portafogli: il gestore deve assicurare che le scelte di investimento siano coerenti con il profilo del cliente.

Domande frequenti

Un gestore di portafogli può investire in qualsiasi strumento finanziario senza chiedere al cliente?

No, il gestore può investire solo negli strumenti finanziari indicati nel contratto di gestione e nel rispetto del profilo di rischio e degli obiettivi concordati con il cliente. Deviazioni significative richiedono comunicazione al cliente o modifica del contratto.

Il cliente può dare istruzioni al proprio gestore di portafogli?

Sì, il cliente può impartire istruzioni vincolanti (es. escludere determinati settori o paesi). Tuttavia, il gestore può rifiutare istruzioni contrarie all’interesse del cliente o che violino la normativa applicabile.

Con che frequenza il gestore di portafogli deve rendicontare al cliente?

Almeno trimestralmente per i clienti retail, con la possibilità di rendicontazioni più frequenti su richiesta. In caso di perdita significativa (≥10% del valore del portafoglio), la comunicazione deve avvenire immediatamente, entro la fine del giorno lavorativo in cui la soglia è superata.

Il contratto di gestione può essere orale?

No, il contratto di gestione individuale di portafogli deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità (art. 23 TUF). Il consenso del cliente deve essere documentato prima dell’avvio dell’attività di gestione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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