- La Consob può revocare l’autorizzazione di una SIM in caso di: rinuncia volontaria, mancato avvio dell’attività entro 12 mesi, cessazione dell’attività per oltre 6 mesi, grave irregolarità o irregolarità reiterata.
- La revoca dell’autorizzazione comporta la cancellazione dall’Albo e l’obbligo di cessazione immediata dell’attività.
- Prima della revoca per gravi irregolarità, la Consob può adottare misure meno invasive (diffide, sospensione parziale); la revoca è la misura estrema e definitiva.
Art. 20 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Revoca dell’autorizzazione
In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , e dell’articolo 80 del T.U. bancario.
2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle Sim, rilasciata ai sensi dell’articolo 19, quando: a) l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi; b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l’autorizzazione prevista dall’articolo 20-bis.1.
3. La revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società quando riguarda tutti i servizi e attività di investimento al cui esercizio la Sim è autorizzata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d’Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’ articolo 2487 del codice civile . L’organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d’Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, alla Consob. La Banca d’Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti nel presente decreto.
4. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), ((è disposta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, nell’ambito del riparto di competenze definito nell’articolo 19, comma 4)) . ((133))
5. Il presente articolo si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e
29-ter. (73)
La revoca dell’autorizzazione: misura estrema di vigilanza
L’art. 20-bis TUF disciplina la revoca dell’autorizzazione alla SIM, la misura più radicale nel sistema dei poteri di intervento della Consob. A differenza delle misure ingiuntive o della sospensione degli organi, la revoca pone definitivamente fine all’operatività della SIM come intermediario autorizzato e comporta la cancellazione dall’Albo. La revoca non è però necessariamente sanzionatoria: può essere adottata anche su istanza della stessa SIM (rinuncia volontaria) o per inattività prolungata.
Casistica delle ipotesi di revoca
Le ipotesi di revoca sono tassativamente elencate: (1) rinuncia espressa della SIM all’autorizzazione; (2) mancato avvio dell’attività entro 12 mesi dalla concessione dell’autorizzazione (l’autorizzazione non viene «accantonata» indefinitamente); (3) cessazione di fatto dell’attività per oltre 6 mesi consecutivi; (4) irregolarità grave o sistematica inosservanza della normativa, non eliminabile con misure meno invasive; (5) sopravvenuta mancanza dei requisiti autorizzativi (capitale, onorabilità degli esponenti, ecc.) non sanata entro il termine fissato.
Il principio di proporzionalità e la sequenza degli interventi
Prima di arrivare alla revoca per motivi «disciplinari» (gravi irregolarità), la Consob è tenuta a seguire un percorso graduato, nel rispetto del principio di proporzionalità: diffida a cessare il comportamento irregolare; misure ingiuntive ex art. 7-ter TUF; sospensione degli organi ex art. 7-sexies TUF; solo come ultima ratio, la revoca dell’autorizzazione. La revoca immediata è possibile solo nei casi più gravi, dove le misure preventive sarebbero insufficienti a tutelare gli interessi degli investitori.
Effetti della revoca e tutela dei clienti
Alla revoca conseguono: la cancellazione dall’Albo; l’obbligo di cessazione dell’attività di SIM; l’impossibilità di svolgere qualsiasi servizio o attività di investimento. Per i clienti della SIM revocata, le posizioni aperte (portafogli in gestione, ordini in corso) devono essere gestite in modo da tutelare i loro interessi, sotto la supervisione della Consob e, se necessario, con la nomina di un commissario liquidatore. Il sistema di tutela dei depositi degli intermediari (eventuale FGD o meccanismi analoghi) può intervenire per coprire i crediti residui dei clienti.
Domande frequenti
Una SIM che non avvia l’attività entro un anno dall’autorizzazione perde il diritto?
Sì, art. 20-bis TUF prevede la revoca dell’autorizzazione se la SIM non avvia l’attività entro 12 mesi dalla concessione. L’autorizzazione non è permanente se non viene utilizzata; serve a garantire che l’intermediario effettivamente operi nel mercato.
La Consob deve necessariamente revocare l’autorizzazione per ogni violazione grave?
No, la revoca è una misura di ultima istanza. Prima deve adottare misure meno invasive (diffide, misure ingiuntive, sospensione degli organi). La revoca scatta quando le irregolarità sono tali da non poter essere corrette con strumenti meno radicali o quando la SIM non ottempera alle misure adottate.
I clienti di una SIM revocata perdono i propri investimenti?
Non necessariamente. La Consob supervisiona la gestione ordinata della chiusura. Le posizioni dei clienti vengono trasferite o liquidate in modo da tutelare i loro interessi. Meccanismi di tutela degli investitori (come il Fondo Nazionale di Garanzia) possono intervenire per i crediti residui entro i limiti previsti.
Una SIM può rinunciare volontariamente all’autorizzazione?
Sì, la rinuncia volontaria all’autorizzazione è una delle ipotesi di revoca previste dall’art. 20-bis TUF. La SIM che decide di cessare l’attività può presentare istanza di rinuncia alla Consob, che dispone la revoca e la cancellazione dall’Albo.
Dopo la revoca una SIM può richiedere una nuova autorizzazione?
Formalmente sì, ma la revoca per gravi irregolarità è un precedente che la Consob valuta attentamente in caso di nuova istanza. Gli stessi esponenti coinvolti nelle irregolarità potrebbero aver perso i requisiti di onorabilità necessari per una nuova autorizzazione.