- La Consob e la Banca d'Italia possono disporre la sospensione degli organi amministrativi di un soggetto vigilato in caso di gravi irregolarità o di situazioni che possano pregiudicare la stabilità o gli interessi degli investitori.
- La sospensione degli organi è una misura straordinaria, distinta dalla revoca dell’autorizzazione, e precede tipicamente la nomina di un commissario straordinario.
- Il provvedimento di sospensione è motivato e comunicato agli interessati e pubblicato.
Art. 7 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sospensione degli organi amministrativi
In vigore dal 01/07/1998
1. Il Presidente della Consob dispone, in via d’urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il provvedimento assunto dal Presidente della Consob è sottoposto all’approvazione della Commissione.
2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.
3. L’indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l’articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.
4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell’impresa.
6. Il presente articolo si applica anche ((ai gestori autorizzati)) . Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d’Italia. (73)
La sospensione degli organi amministrativi come misura straordinaria
L’art. 7-sexies TUF disciplina uno degli strumenti di intervento più incisivi a disposizione delle Autorità di vigilanza: la sospensione degli organi amministrativi (consiglio di amministrazione, organo di gestione) di un soggetto vigilato. Si tratta di una misura straordinaria, adottabile quando le irregolarità riscontrate sono di tale gravità da richiedere la sostituzione temporanea dei vertici aziendali, ma non ancora così gravi da giustificare la revoca dell’autorizzazione.
Presupposti per la sospensione
I presupposti per la sospensione degli organi includono: gravi irregolarità nell’amministrazione; violazioni delle norme legislative o regolamentari o delle disposizioni impartite dalle Autorità; situazioni di crisi patrimoniale o di liquidità che mettono a rischio la continuità aziendale; situazioni che possano pregiudicare la stabilità del sistema finanziario o gli interessi degli investitori.
Effetti e gestione del soggetto durante la sospensione
Durante la sospensione degli organi, il soggetto vigilato (es. Alfa SIM in crisi) viene tipicamente posto sotto la gestione di un commissario nominato dalla stessa Autorità di vigilanza. Il commissario ha i poteri degli organi sospesi e gestisce il soggetto con l’obiettivo di risanamento o ordinata liquidazione. La sospensione ha una durata limitata nel tempo, scaduta la quale si nomina un nuovo CDA o si procede alla revoca dell’autorizzazione.
Coordinamento tra le due Autorità
Per i soggetti vigilati da entrambe le Autorità (banche nella loro attività di investimento), la sospensione degli organi richiede un coordinamento stretto tra Banca d'Italia e Consob. In pratica, la competenza è determinata dalla natura principale dell’irregolarità: se è di carattere prudenziale, agisce la Banca d'Italia; se è di carattere comportamentale, agisce la Consob.
Domande frequenti
Quando può essere sospeso il consiglio di amministrazione di una SIM?
La Consob può disporre la sospensione degli organi di una SIM in caso di gravi irregolarità nella gestione, violazioni normative gravi o situazioni che mettano a rischio la stabilità del soggetto o gli interessi degli investitori (art. 7-sexies TUF).
Chi gestisce la SIM dopo la sospensione del CDA?
Tipicamente l’Autorità nomina un commissario straordinario con i poteri degli organi sospesi. Il commissario gestisce il soggetto con obiettivi di risanamento o liquidazione ordinata, riferendo periodicamente all’Autorità.
La sospensione degli organi è definitiva?
No, la sospensione è temporanea. Alla scadenza, vengono nominate nuove figure apicali oppure si procede alla revoca dell’autorizzazione se le condizioni per il risanamento non sussistono.
La sospensione degli organi è diversa dalla revoca dell’autorizzazione?
Sì, sono misure distinte e di diversa gravità. La sospensione è temporanea e sostituisce gli organi mantenendo l’autorizzazione; la revoca dell’autorizzazione è definitiva e comporta la cessazione dell’attività.