- Il datore di lavoro deve valutare i rischi da polvere di amianto per stabilire natura e grado dell’esposizione e le misure preventive, dando priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione.
- Per esposizioni sporadiche e di debole intensità, con certezza che il VLE non sia superato, non si applica l’obbligo di notifica (art. 250 SIC) nelle specifiche attività elencate al comma 2 (materiali non friabili, incapsulamento, controlli dell’aria).
- La valutazione deve essere rinnovata ogni volta che si verifichino modifiche significative dell’esposizione.
Art. 249 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio
In vigore dal 15/05/2008
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
1-bis. ((Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto.))
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, ((non si applica l’articolo 250)) , nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Stesso numero, altri codici
- Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all'azione di reclamo dello
- Articolo 249 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione
- Articolo 249 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni personali
- Articolo 249 Codice Penale: Partecipazione a prestiti a favore del nemico
La valutazione del rischio amianto: specificità rispetto alla VR generale
L’art. 249 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione del rischio specifica per l’esposizione a polvere di amianto, che si inserisce nell’obbligo generale dell’art. 28 SIC ma con contenuti e finalità proprie. L’obiettivo della valutazione è duplice: determinare la natura e il grado dell’esposizione (quantificazione) e identificare le misure preventive e protettive adeguate.
Il comma 1-bis introdotto con il recepimento della direttiva 2023/2668/UE aggiunge un elemento importante: per qualsiasi attività con rischio di esposizione ad amianto, il datore di lavoro deve «dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica». Questo principio gerarchico, rimozione > incapsulamento > confinamento, non era esplicitamente codificato nel testo originario e riflette l’evoluzione della normativa europea verso l’eliminazione definitiva dell’amianto dai luoghi di lavoro.
Il regime semplificato per esposizioni sporadiche e di debole intensità
Il comma 2 introduce una semplificazione importante: per quattro categorie di attività lavorative specifiche, purché la valutazione dimostri che il VLE (0,01 fibre/cm³) non è superato, non si applica l’obbligo di notifica ex art. 250 SIC. Le quattro categorie sono: a) brevi attività non continuative di manutenzione su materiali non friabili (ad esempio, foratura occasionale di una lastra di eternit in buono stato per installare un fissaggio); b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre sono fermamente legate a una matrice (panelli di fibrocemento integri, non rotti); c) incapsulamento e confinamento di MCA in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria per identificare la presenza di amianto.
Questa semplificazione è stata a volte interpretata in modo eccessivamente estensivo nella pratica: occorre ricordare che le condizioni del regime semplificato sono cumulative e devono essere valutate caso per caso. Se vi è qualsiasi dubbio sul rispetto del VLE o sulle condizioni di friabilità, si torna al regime ordinario con notifica.
Caso pratico: manutenzione di copertura in eternit integro
Alfa S.r.l. deve sostituire 5 viti di fissaggio su una copertura in lastre di cemento-amianto in buono stato (non degradata, non friabile) di un capannone. Tizio valuta il rischio ex art. 249: le lastre sono in fibrocemento non friabile, l’attività è breve e non continuativa, non comporta deterioramento del materiale, e la valutazione esclude il superamento del VLE (la foratura con trapano a velocità ridotta di 5 fori in materiale compatto produce una quantità di polvere minima che rientra nel regime di esposizione sporadica e debole). In applicazione del comma 2, lett. a), Tizio non invia la notifica ex art. 250 ma adotta comunque le misure di protezione appropriate: maschera FFP3 per i lavoratori addetti, raccolta della polvere prodotta nel foro, smaltimento del materiale di risulta come rifiuto contenente amianto. La valutazione è documentata nel DVR.
Domande frequenti
Come si determina se un materiale contenente amianto è 'non friabilè?
Un MCA è non friabile quando le fibre di amianto sono fermamente legate in una matrice solida (cemento, resina, PVC) che non si sgretola facilmente con la pressione delle mani. La friabilità va valutata visivamente e tattilmente sul materiale specifico in condizioni reali: un pannello di eternit integro non è friabile, ma lo stesso pannello degradato, corroso o con depositi di muschio può esserlo.
Qual è la procedura corretta per determinare se il VLE non è superato nelle attività del comma 2?
La valutazione deve essere effettuata sulla base di dati empirici (misurazioni documentate in attività simili), letteratura scientifica specifica o modelli predittivi validati per il tipo di lavorazione. Non è sufficiente una stima qualitativa non documentata. La Commissione consultiva permanente (art. 249, comma 4) ha emanato orientamenti pratici che possono essere utilizzati come riferimento.
La 'priorità alla rimozioné introdotta al comma 1-bis significa che l’incapsulamento non è più ammesso?
No. Il comma 1-bis introduce una gerarchia di preferenza, non un divieto. L’incapsulamento e il confinamento rimangono opzioni legittime quando la rimozione comporta un rischio maggiore rispetto al mantenimento in opera del MCA (ad esempio, quando la rimozione comporterebbe una dispersione massiva di fibre in un edificio occupato). La scelta deve essere documentata e motivata.