In sintesi
- Le norme del Capo VII (agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione) si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti a tali agenti a causa del loro lavoro.
- Sono escluse le attività disciplinate dal Capo III (amianto) e i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni disciplinate dal Trattato EURATOM.
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Art. 233 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) a causa della loro attività lavorativa.
Stesso numero, altri codici
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il campo di applicazione della disciplina sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione
L’art. 233 del D.Lgs. 81/2008 apre il Capo VII del Titolo VIII, dedicato alla protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione (CMR, Carcinogen, Mutagen, Reprotoxic). La norma recepisce la direttiva 2004/37/CE e le sue successive modifiche (direttiva 2022/431/UE), che hanno progressivamente esteso il campo di applicazione e ridotto i valori limite per numerosi cancerogeni.
Il campo di applicazione è definito in modo ampio: si applica a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori «sono o possono essere» esposti ad agenti CMR. L’espressione «possono essere» è importante: include non solo le esposizioni programmate e continuative ma anche quelle occasionali, accidentali o derivanti da operazioni di manutenzione e pulizia. Un lavoratore che può essere esposto anche solo durante la sostituzione annuale di filtri in un impianto di ventilazione è soggetto alla disciplina del Capo VII.
Le esclusioni sono limitate: le attività con amianto (Capo III, artt. 246-261 SIC) seguono un regime ancora più rigoroso e specifico; i lavoratori esposti solo a radiazioni ionizzanti seguono la disciplina dell’EURATOM/D.Lgs. 101/2020. In tutti gli altri casi, il Capo VII si applica integralmente. La recente inclusione delle sostanze tossiche per la riproduzione (operata con il D.Lgs. 135/2024 in recepimento della direttiva 2022/431/UE) ha significativamente ampliato la platea dei soggetti tutelati da questa disciplina.
Domande frequenti
Le sostanze tossiche per la riproduzione sono state incluse nel Capo VII sin dall’origine?
No. Le sostanze tossiche per la riproduzione (reprotossiche) sono state incluse nel Capo VII con il D.Lgs. 135/2024, in recepimento della direttiva 2022/431/UE. Prima di questa modifica, il Capo VII riguardava solo i cancerogeni e i mutageni.
Un lavoratore esposto saltuariamente a un cancerogeno durante attività di manutenzione è soggetto al Capo VII?
Sì. Il campo di applicazione dell’art. 233 include tutti i lavoratori che 'possono essere esposti' ad agenti CMR, anche in modo non continuativo. Le attività di manutenzione sono esplicitamente menzionate come situazioni a rischio nell’art. 241 SIC (operazioni lavorative particolari).
Il Capo VII si applica anche alle lavoratrici incinte?
Sì, e con tutele aggiuntive. Le lavoratrici in gravidanza, allattamento o in periodo post-partum sono soggette alla disciplina del D.Lgs. 151/2001 (tutela della maternità), che si coordina con il Capo VII: le esposizioni a sostanze CMR richiedono valutazione specifica del rischio e, se necessario, adibizione ad altre mansioni o astensione anticipata.