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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il capo VI del Titolo VIII (artt. 221-232 SIC) stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro.
  • Le disposizioni si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi, con esclusione di quelli soggetti a protezione radiologica (D.Lgs. 230/1995) e con estensione al trasporto di agenti chimici pericolosi.
  • Le disposizioni del capo VI non si applicano all’amianto, che è disciplinato separatamente dal Capo III dello stesso Titolo VIII.
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Art. 221 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 , nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’ articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993 , nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio

1998. 4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo. Note all’art. 221: – Per il testo del decreto legislativo n. 230 del 1995 , si veda nota all’art.

180. – Il testo del decreto ministeriale 4 settembre 1996, (Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282, supplemento ordinario . – Il testo del decreto ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128, supplemento ordinario. – Il testo del decreto ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione dell’Unione europea , che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE) , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48, supplemento ordinario . – Il testo del’ art. 2 della direttiva 93/75/CEE del 13 settembre 1993 , Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, è il seguente: «Art.

2. – Ai fini della presente direttiva si intendono per: a) «operatore»: il proprietario, il noleggiatore, l’imprenditore o l’agente marittimo della nave; b) «nave»: qualsiasi nave da carico, petroliera, chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli; c) «merci pericolose»: quelle merci classificate nel codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del codice IBC e nel capitolo 19 del codice IGC; d) «merci inquinanti»: – idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1, – sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2, – sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3; e) «Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta in volta in vigore; f) «Codice IMDG»: il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta vigente; g) «Codice IBC»: il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta vigente; h) «Codice IGC»: il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente; i) «raccolta INF»: il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, di volta in volta vigente; j) «risoluzione IMO A.851(20)»: la risoluzione 851(20) dell’Organizzazione marittima internazionale, adottata dall’assemblea nella 20ª sessione il 27 novembre 1997, avente per titolo «General princi-ples for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants» (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l’ambiente marino); k) «autorità competenti»: le autorità e le organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 3; l) «spedizioniere/caricatore»: una persona che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.».

Campo di applicazione del capo sugli agenti chimici

L’art. 221 del D.Lgs. 81/2008 apre il Capo VI del Titolo VIII, dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi. La norma recepisce la Direttiva 98/24/CE e si inserisce in un sistema normativo complesso che vede il D.Lgs. 81/2008 coordinato con il Regolamento REACH (CE 1907/2006) e il Regolamento CLP (CE 1272/2008).

Il campo di applicazione è definito per inclusione ed esclusione. Sono inclusi tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro come risultato di qualsiasi attività lavorativa: produzione, manipolazione, stoccaggio, trasporto, smaltimento. Sono esclusi gli agenti soggetti a disciplina radiologica (decreto 230/1995 sulla protezione da radiazioni ionizzanti) e, in modo esplicito, l’amianto (comma 4), che ha una disciplina autonoma e più rigorosa nel Capo III dello stesso Titolo VIII.

L’estensione al trasporto di agenti chimici pericolosi

Il comma 3 estende l’applicazione del Capo VI al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le normative specifiche di settore: decreto ministeriale 4 settembre 1996 (trasporto stradale di merci pericolose, ADR), decreto ministeriale 15 maggio 1997, decreto ministeriale 28 settembre 1999 e il D.Lgs. 13 gennaio 1999 n. 41 (trasporto ferroviario, RID), codice IMDG (trasporto marittimo) e accordi ADN/ADNR (navigazione interna). Questa disposizione è importante per i datori di lavoro del settore della logistica e del trasporto: devono rispettare sia le norme specifiche del settore (che regolano il trasporto in quanto tale) sia le disposizioni del Capo VI (che tutelano il lavoratore durante le operazioni di carico, scarico, manipolazione).

L’esclusione dell’amianto e il suo regime speciale

Il comma 4 ribadisce che le attività che comportano esposizione ad amianto restano disciplinate dal Capo III. Questo non è meramente dichiarativo: ha rilevanza pratica quando si tratta di attività miste, ad esempio una bonifica che coinvolge sia amianto sia altri agenti chimici pericolosi (solventi di decontaminazione, resine epossidiche). In questi casi, i due regimi normativi coesistono e il datore di lavoro deve rispettare entrambi.

Caso pratico: impresa di disinfestazione con prodotti biocidi

Alfa S.r.l. effettua servizi di disinfestazione utilizzando insetticidi a base di piretroidi (classificati come tossici acuti categoria 4 per via cutanea e dannosi per organismi acquatici). L’attività rientra pienamente nel campo di applicazione dell’art. 221: si tratta di utilizzo di agenti chimici pericolosi (classificati ai sensi del Regolamento CLP) nell’ambito di un’attività lavorativa. Il datore di lavoro deve quindi applicare l’intero Capo VI: valutazione del rischio (art. 223 SIC), misure di prevenzione (art. 224 SIC), misure specifiche (art. 225 SIC), sorveglianza sanitaria (art. 229 SIC). Se invece il personale è incaricato anche di rimozione di pannelli in fibrocemento contenenti amianto, tale attività segue il regime del Capo III (artt. 246-261 SIC).

Domande frequenti

Le disposizioni del capo VI sugli agenti chimici si applicano anche agli agenti chimici non classificati come pericolosi?

Sì, parzialmente. L’art. 222 SIC (definizioni) include tra gli agenti chimici pericolosi anche sostanze non classificate che comportino un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche e del modo in cui sono presenti o utilizzate. Il Capo VI si applica quindi anche a queste sostanze.

Un’azienda che trasporta merci pericolose deve rispettare sia l’ADR sia il Capo VI del D.Lgs. 81/2008?

Sì. Le normative di settore (ADR, RID, IMDG) regolano le modalità di classificazione, imballaggio, etichettatura e trasporto delle merci pericolose. Il Capo VI si sovrappone tutelando i lavoratori durante le operazioni di carico, scarico e manipolazione. I due regimi sono complementari.

Se un’attività espone i lavoratori sia ad amianto sia ad altri agenti chimici pericolosi, quale normativa si applica?

Entrambe. Per l’esposizione all’amianto si applica il Capo III del Titolo VIII (artt. 246-261 SIC); per gli altri agenti chimici pericolosi si applica il Capo VI (artt. 221-232 SIC). Il datore di lavoro deve rispettare i requisiti previsti da ciascun regime normativo.

Gli agenti chimici naturalmente presenti nell’ambiente di lavoro (gas, vapori, polveri minerali) rientrano nel Capo VI?

Sì, se soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi ai sensi del Regolamento CLP o comportano comunque un rischio per i lavoratori. La definizione di 'attività che comporta la presenza di agenti chimici' comprende anche quelli che 'risultano' dall’attività lavorativa, quindi incluse le emissioni accidentali o intrinseche al processo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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