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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazione degli obblighi di valutazione del rischio da ROA (art. 216 SIC) e di radiazioni ottiche non coerenti.
  • Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda per la violazione degli obblighi relativi ai programmi d'azione e alle misure di protezione (art. 217 SIC).
  • Sono previste sanzioni differenziate a seconda della gravità della violazione: più severe per il mancato rispetto degli obblighi di valutazione, più lievi per le violazioni organizzative minori.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 219 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, ((209, commi 1 e 6)) , e 216; b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, ((e 209, comma 5.))

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo ((, 210, commi 1 e 2,)) e 217, comma 1; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo ((, 210, commi da 3 a 8.)) e 217, commi 2 e 3.

Il quadro sanzionatorio per le radiazioni ottiche artificiali

L’art. 219 del D.Lgs. 81/2008 raccoglie il sistema sanzionatorio penale e amministrativo a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni delle disposizioni in materia di radiazioni ottiche artificiali (Capo V, Titolo VIII). Si tratta di sanzioni penali alternativamente applicabili: arresto o ammenda, con importi che riflettono la gravità dell’inadempimento.

Sanzioni a carico del solo datore di lavoro

Il comma 1 prevede due scaglioni sanzionatori esclusivamente a carico del datore di lavoro (e non del dirigente). La sanzione più grave, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro, si applica per la violazione degli obblighi di valutazione del rischio da agenti fisici (art. 181, comma 2 SIC), di monitoraggio del rischio da rumore (art. 190, commi 1 e 5 SIC), di valutazione del rischio da vibrazioni (art. 202, commi 1 e 5 SIC), di valutazione del rischio da CEM (art. 209, commi 1 e 6 SIC) e di valutazione del rischio da ROA (art. 216 SIC). La mancata valutazione del rischio è considerata la violazione più grave perché impedisce qualsiasi misura di prevenzione.

La sanzione minore, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro, riguarda violazioni procedurali di minore impatto (commi 2 e 3 degli artt. 190, 202 e dell’art. 209, comma 5).

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Il comma 2 estende la responsabilità penale al dirigente per le violazioni delle misure operative e di prevenzione. La sanzione più grave (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro) si applica per la violazione delle misure di protezione da rumore (artt. 182, 185, 192, 193, 195, 196, 197 SIC), vibrazioni (art. 203 SIC), CEM (art. 205, comma 4, e art. 210, commi 1 e 2 SIC) e ROA (art. 217, comma 1 SIC, il programma d'azione). Una sanzione minore si applica per violazioni di minore gravità, tra cui le modalità del programma d'azione per le ROA (art. 217, commi 2 e 3 SIC).

Considerazioni pratiche sull’applicazione delle sanzioni

L’alternativa tra arresto e ammenda è rimessa alla valutazione del giudice, che tiene conto della gravità del fatto, del comportamento processuale e delle circostanze. In materia di sicurezza sul lavoro, la prescrizione obbligatoria dell’organo di vigilanza (art. 20 D.Lgs. 758/1994) permette al datore di lavoro di regolarizzare la situazione ed estinguere il reato con il pagamento di una sanzione ridotta, purché sia adempiente prima della scadenza del termine. La mancata regolarizzazione comporta l’irrevocabilità del procedimento penale.

Domande frequenti

Il dirigente risponde penalmente per la violazione dell’art. 216 (valutazione del rischio ROA)?

No. Il comma 1 dell’art. 219 prevede sanzioni esclusivamente a carico del datore di lavoro per la violazione dell’art. 216. Il dirigente risponde invece per la violazione dell’art. 217 (programma d'azione), ai sensi del comma 2.

È possibile estinguere le violazioni dell’art. 219 con la procedura di prescrizione?

Sì. Le violazioni dell’art. 219 sono reati contravvenzionali, soggetti alla procedura di prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994. L’organo di vigilanza (ASL/ITL) può prescrivere la regolarizzazione; l’adempimento nei termini consente l’estinzione del reato con pagamento di ammenda ridotta.

Qual è la sanzione per non aver installato la segnaletica nelle aree a rischio ROA?

La violazione dell’art. 217, comma 2 (segnaletica e limitazione degli accessi) è punita con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro, ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 219.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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