In sintesi
- Il Capo V stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro.
- L’attenzione principale è sui rischi per gli occhi e per la cute.
- Le radiazioni ottiche artificiali comprendono tutte le sorgenti artificiali di UV, luce visibile, infrarosso e radiazioni laser.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 213 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Stesso numero, altri codici
- Art. 213 Codice Civile: Obbligazioni del marito
- Articolo 213 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 213 Codice della Strada: Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
- Articolo 213 Codice di Procedura Civile: Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione
- Articolo 213 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di persone. Atti preliminari
- Articolo 213 Codice Penale: Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Campo di applicazione del Capo V sulle radiazioni ottiche artificiali
L’art. 213 del D.Lgs. 81/2008 apre il Capo V del Titolo VIII, dedicato alla protezione dei lavoratori dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali (ROA). La norma recepisce la Direttiva 2006/25/CE, che è storicamente l’ultima delle direttive sugli agenti fisici approvate prima dell’adozione del D.Lgs. 81/2008. Il termine «ottiche artificiali» è fondamentale: il Capo V non riguarda la luce solare (radiazione ottica naturale), che è disciplinata dalla normativa generale sulla salute e sicurezza e non rientra nel campo di applicazione specifico di questo Capo. Le ROA comprendono un’ampia gamma di sorgenti industriali, medicali e di ricerca: saldatura ad arco (UV intensi), lampade UV per fotoincollaggio, sterilizzazione o indurimento di resine, laser industriali e medicali di tutte le classi, lampade a infrarosso per essiccazione, forni a induzione (IR), torce plasma. I rischi principali sono per gli occhi, strutture ottiche molto sensibili alle radiazioni (cornea, cristallino, retina), e per la cute, con effetti che vanno dall’eritema da UV (come un’ustione solare) ai danni retinali irreversibili da esposizione laser di classe 4. La struttura del Capo V è analoga agli altri capi del Titolo VIII: definizioni (art. 214), valori limite (art. 215), valutazione (art. 216), misure preventive (art. 217), informazione e formazione (art. 218), articoli non inclusi in questo batch ma che completano il quadro normativo.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Linee guida INAIL INAIL - Campi elettromagnetici: guida alla valutazione del rischio
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.inail.itDomande frequenti
La luce solare rientra nel Capo V sulle radiazioni ottiche artificiali?
No. Il Capo V riguarda esclusivamente le radiazioni ottiche di «origine artificiale». I lavoratori esposti all’irraggiamento solare (es. lavoratori agricoli, edili, marittimi) non rientrano in questo Capo, anche se l’UV solare è biologically analogo all’UV artificiale.
Un operatore di saldatura ad arco è esposto a radiazioni ottiche disciplinate dal Capo V?
Sì. L’arco di saldatura emette intensa radiazione UV, visibile e IR. I saldatori sono tra i lavoratori a maggiore rischio di danni agli occhi (cheratocongiuntivite attinica, cataratta da infrarossi) e alla cute da radiazioni ottiche artificiali.
I laser di classe 1 (puntatori laser, lettori DVD) sono disciplinati dal Capo V?
Sì, in linea di principio il Capo V si applica a tutti i laser. Tuttavia, i laser di classe 1 hanno una potenza talmente bassa da non superare i valori limite dell’art. 215 e non richiedono misure specifiche. Sono i laser di classe 3B e 4 che pongono i rischi più seri.
Le lampade UV per gel-nails nei centri estetici rientrano nel Capo V?
Sì. Le lampade UV usate per l’indurimento del gel rientrano nelle ROA. I dipendenti dei centri estetici esposti professionalmente devono essere tutelati ai sensi del Capo V, inclusa la valutazione del rischio e l’adozione di misure preventive (guanti UV, barriere).